L’Italia prosegue nella sua opera di adeguamento alla normativa europea in materia di intelligenza artificiale (IA).
Il cosiddetto AI Act (regolamento UE 2024/689 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale) è un atto UE direttamente applicabile negli Stati membri, in vigore dal 1° agosto 2024. Le diverse disposizioni del regolamento entrano progressivamente in applicazione nei Paesi dell’Unione. Ad esempio a partire dal 2 agosto scorso si applicano le norme sugli obblighi di trasparenza sull’uso di strumenti IA. Si pensi ai contenuti generati o manipolati dall’IA, che vanno adeguatamente etichettati per renderli riconoscibili al pubblico.
Al contempo, l’Italia e gli altri Stati membri sono chiamati all’adeguamento della propria normativa interna in coerenza con l’AI Act, processo che l’Italia sta portando avanti a partire dalla Legge 132/2025 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”).
La Legge 132 copre i diversi ambiti della strategia nazionale italiana in materia di IA, tra cui:
- Autorità nazionali competenti;
- Misure di sostegno e di promozione dello sviluppo delle tecnologie di IA;
- Tutela del diritto d’autore;
- Sanzioni penali;
- Delega al Governo per l’adeguamento della legislazione nazionale all’AI Act.
Con la L. 132, il legislatore ha previsto sia modifiche all’ordinamento giuridico italiano nelle materie citate (ad esempio modificando le norme in materia di diritto d’autore) sia deleghe al Governo per stabilire, mediante una serie di decreti attuativi, le nuove norme necessarie ad allineare la legislazione nazionale all’AI Act.
Il primo di tali decreti attuativi previsti è il decreto n. 160 del 9 settembre 2026, in vigore a partire dal 30 settembre. Il testo copre temi fondamentali.
Da un lato, esso regola l’uso degli strumenti di IA da parte delle forze dell’ordine, a partire dalle disposizioni in tema di “Ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività di polizia” (art. 3), che non approfondiremo in questo contributo.
Dall’altro lato, il testo prevede norme che intervengono sui codici di procedura civile e penale.
Tra le molte disposizioni di sicuro interesse, ci soffermiamo su quelle incluse nel Capo II del decreto, “Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale”.
Gli artt. 16 e seguenti stabiliscono norme ad hoc per il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale “cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale” (art. 16).
In questo ambito, per favorire il diritto al risarcimento delle persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività lavorativa o professionale, si precisa l’applicabilità del c.d. foro del consumatore, ovvero la possibilità per il soggetto di agire in giudizio presso il Tribunale del luogo in cui risiede o ha il proprio domicilio.
Il decreto prevede altresì regole specifiche per l’accesso alle prove nel corso della causa civile (art. 17), con una peculiare forma di accesso, su ordine di esibizione richiesto dalla parte al giudice, “degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale” (art. 17).
Sempre a favore del soggetto danneggiato dall’uso di sistemi di IA; l’art. 18 introduce la presunzione del nesso di causalità tra la violazione riscontrata e il danno, a patto che il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act.
L’art. 19 precisa inoltre che il soggetto responsabile non può liberarsi semplicemente sulla base di una eventuale certificazione volontaria della conformità del sistema di IA che ha causato il danno: quel che conta è la conformità sostanziale alle norme dell’AI Act.
Il legislatore conclude il capo in esame con una disposizione altrettanto rilevante, l’artt. 20, che prevede per il danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, qualora il responsabile abbia stipulato una polizza assicurativa per proteggersi da tale rischio.
Gli strumenti di IA hanno potenzialità eccezionali. Al contempo, comportano rischi anche molto elevati per i loro utilizzatori.
L’auspicio è che il legislatore europeo ed italiano siano in grado di definire un quadro normativo e sanzionatorio efficace, realmente in grado di contemperare i pro e i contro delle infinite possibilità che derivano dai diversi strumenti di intelligenza artificiale.


