di Fiorenza Vieri
Dopo gli scontri nelle piazze italiane e francesi, in Italia viene approvato il nuovo decreto sicurezza – “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile” D.L. 22 ottobre 2026, n. 19 – introducendo il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, estendendo alcune misure ai minorenni e ampliando gli strumenti di prevenzione delle violenze di piazza. La Costituzione però è chiara: scendere in piazza è un diritto, non una concessione. A una condizione: farlo pacificamente e senz’armi.
In una società democratica, la possibilità di esprimere il proprio dissenso, partecipando alla vita pubblica -anche tramite cortei e scioperi – rappresenta un elemento essenziale di libertà e pluralismo.
Il diritto di manifestare trova il proprio principale fondamento negli articoli 17 e 21 della Costituzione, i quali tutelano e riconoscono, rispettivamente, il diritto di riunirsi pacificamente e la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Le due disposizioni, lette congiuntamente, delineano una garanzia particolarmente significativa: non soltanto il diritto del singolo di esprimere liberamente le proprie opinioni, ma anche quello di farlo insieme ad altri, attraverso iniziative collettive e forme di partecipazione pubblica.
La tutela trova ulteriore conferma nell’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che riconosce a ogni persona la libertà di riunione pacifica e ammette restrizioni soltanto se previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, per finalità quali la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Una libertà ampia, ma non priva di limiti.
Il riconoscimento costituzionale e sovranazionale del diritto di manifestare non significa riconoscere come legittimo qualsiasi comportamento tenuto nel corso di una protesta.
La stessa Costituzione, attraverso il riferimento alla natura pacifica delle riunioni e all’assenza di armi di cui all’articolo 17, individua un primo limite. A questo si aggiunge la necessità di contemperare la libertà di manifestazione con gli altri diritti costituzionalmente tutelati, tra cui l’incolumità personale, la libertà di circolazione, la proprietà e la sicurezza pubblica.
Sul piano della disciplina ordinaria, l’art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede l’obbligo di preavviso al Questore, almeno tre giorni prima, per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo le condizioni stabilite dalla disposizione.
È importante precisare che il preavviso non equivale a una richiesta di autorizzazione ma quanto piuttosto a uno strumento volto a consentire alle autorità di predisporre le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa e la sicurezza dei partecipanti e della collettività.
Il principio è dunque quello di garantire il libero svolgimento delle manifestazioni, ammettendo eventuali limitazioni soltanto quando previste dalla legge e giustificate da esigenze effettive e proporzionate.
Un ulteriore aspetto degno di nota riguarda il delicato rapporto tra manifestazione e comportamenti violenti.
Infatti, la critica alle istituzioni o ad una determinata decisione politica (anche laddove questa sia particolarmente aspra e concitata) deve restare nettamente distinta dai casi di violenza, aggressione o danneggiamento: circostanze fermamente punite dalla legge.
Allo stesso modo, la presenza di episodi isolati di violenza non determina automaticamente la perdita della tutela convenzionale per l’intera manifestazione. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce, infatti, l’importanza di valutare le circostanze concrete, distinguendo il comportamento dei singoli dalla natura e dalle finalità della riunione nel suo complesso. Sul punto, a seguito degli episodi di violenza verificatisi in Francia, il portavoce della Commissione europea Markus Lammert ha richiamato un principio fondamentale: chi manifesta pacificamente non deve essere confuso con chi commette atti di violenza. Una distinzione che trova fondamento proprio nell’art. 11 CEDU e nell’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, entrambi dedicati alla libertà di riunione e di associazione.
In conclusione, la libertà di manifestare non dovrebbe essere considerata un problema di ordine pubblico da contenere in quanto tale, ma una componente fisiologica ed essenziale della vita democratica.
Una società realmente pluralista deve poter accogliere anche il dissenso più deciso, senza che la critica alle istituzioni o alle scelte politiche venga confusa con una minaccia alla sicurezza. La vera sfida, pertanto, consiste proprio nel mantenere questo equilibrio: garantire ai cittadini la possibilità di esprimere le proprie idee, anche attraverso forme collettive di protesta, e assicurare contemporaneamente che tali iniziative si svolgano nel rispetto della legge e delle libertà altrui.
Il diritto di manifestare è uno dei segni distintivi di una democrazia matura e difenderlo significa tutelare anche le opinioni che non condividiamo, mentre farlo nel rispetto degli altri significa preservare le condizioni che rendono possibile l’esercizio di questa stessa libertà.


