di Ambrosio & Commodo Studio Legale Ass.to
Nella nostra newsletter dell’aprile scorso avevamo segnalato la grave piaga delle truffe online e come queste siano diventate sempre più sofisticate e pericolose, soprattutto quando si abbandona l’approccio di sana prudenza che dovrebbe sempre governare i rapporti che instauriamo, cedendo per di più ad una insana ansia di avidità. In questi mesi lo scenario è ulteriormente peggiorato, perché sono davvero tante le “trappole” continuamente ordite ai danni degli utenti, anche attraverso siti peraltro affidabili come quelli di agenzie di informazione (Ansa) o addirittura di quotidiani (La Stampa ed altri).
La proposta si sviluppa attraverso un preciso e ripetuto canovaccio: una foto che possa essere di stimolo a un interesse o ad una curiosità, con un semplice clic su tale foto si arriva a un messaggio più definito ed aggressivo in cui l’utente legge di qualcosa di mirabolante, che gli apre una accattivante opportunità di guadagno, a seguire poi una scaletta ben precisa di passaggi finalizzati a coinvolgerlo in investimenti che immancabilmente portano a dolorose perdite. Riportiamo qui alcune foto significative di queste truffe: come si può vedere i malfattori non si fanno scrupolo di utilizzare personaggi pubblici, creando tramite l’AI falsi articoli di giornali autorevoli, che quindi hanno la capacità di influenzare l’ignaro lettore, corredandoli di foto altrettanto false e frutto dell’AI.
È di questi giorni la notizia di una truffa addirittura di 95 milioni operata ai danni di Fideuram, con comunicazioni che hanno utilizzato e speso il nome del CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. Come si può vedere dalle foto che alleghiamo al nostro intervento l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo è tra i più gettonati ai fini di queste truffe online ed insieme a lui vengono utilizzati nomi di altri personaggi pubblici che chiaramente hanno l’effetto di far abbassare la guardia e le difese ai poveri malcapitati da truffare.
Ovviamente l’importo unitario delle singole truffe è molto inferiore a quella subita da Fideuram, ma in ogni caso spesso supera le diverse decine di migliaia di euro tanto che secondo i dati più recenti (Fonte FABI) tra il 2022 e il 2025 sono stati truffati online 828 milioni di euro, con un importo totale per il 2025 di 269 milioni di truffe globali, quindi importi davvero significativi. A fronte di tale evidenza ci si chiede davvero come mai non ci sia un intervento della Polizia Postale o comunque di altri organismi di tutela, che potrebbero stroncare sul nascere le operazioni truffaldine, facilmente possibile attraverso sistemi “a setaccio” gestiti anche tramite l’AI… ormai croce e delizia in ogni ambito.
I personaggi utilizzati falsamente sono volti noti e molto attrattivi per il grande pubblico: Giorgia Meloni, Mario Draghi, il generale Vannacci e tanti altri; anche il volto di Milena Gabanelli è stato utilizzato e lei, da brava giornalista, ha dedicato al fenomeno un documentato articolo che potrete leggere qui.
Questa situazione non può che essere ulteriormente segnalata ai nostri amici utenti del web, consigliando di agire con estrema prudenza e sempre sotto il principio guida che… “soldi facili non esistono”!!
Segnaliamo anche una possibilità che si è creata recentemente con un intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con decisione del 16 giugno 2026, resa nelle cause riunite C‑188/24 e C‑190/24, ha affermato la responsabilità delle piattaforme che ospitano le pubblicità truffaldine a dover risarcire i danni subiti da coloro che tramite il sito magari autorevole ed affidabile sono stati coinvolti in tali truffe. La decisione afferma il principio secondo cui ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 “ l’operatore di un servizio della società dell’informazione consistente in particolare nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio che, mediante un algoritmo, determina, nel proprio interesse o in quello del suo servizio, a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità tali informazioni siano diffuse o meno nell’ambito di tale servizio, esercita un controllo su tali informazioni, cosicché non può essere qualificato come prestatore di un «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 1, e detto articolo 15, paragrafo 1, non gli è quindi applicabile”.
Con ciò confermando che le piattaforme ed altri servizi web non possono più giustificarsi affermando il loro mero ruolo di contenitore di materiale altrui.
E quindi mentre ci ripetiamo nel consigliare grande attenzione e prudenza, informiamo i malcapitati di questa residua possibilità per ottenere un risarcimento, condizionata evidentemente alla capacità di dimostrare che effettivamente la notizia che ha dato il via alla truffa è stata raccolta da una precisa inserzione su un altrettanto preciso sito, nei cui confronti andrà avanzata la domanda risarcitoria. In pratica bisognerà attrezzarsi a gestire una complessa lite giudiziaria se non si troverà un accordo amichevole: concordate che è meglio evitare di abboccare alla truffa?





