La tutela della privacy del lavoratore nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al par.12 del nuovo protocollo condiviso, del 24.04.2020

di Jacopo Giunta

L’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, pubblicato in data 24.04 u.s., arricchisce, rispetto al testo precedente, il profilo della sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 12, e sottolinea con maggiore enfasi il ruolo strategico del medico competente.

Il protocollo, infatti, prevede che il medico competente, provvedendo alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy:

  • debba identificare e segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie e suggerendo, ove possibile, l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, sempre in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria;
  • debba essere coinvolto nell’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e nel reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19;
  • debba, al fine del reintegro del lavoratore già infetto Covid-19 in azienda, e solo previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuare la visita medica propedeutica  alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) valutando profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Al fine di ottemperare all’applicazione delle disposizioni del paragrafo 12 del citato Protocollo Condiviso, “nel rispetto della privacy”, si ritiene che il medico competente:

1) debba comunicare solo ed esclusivamente i dati indispensabili per tutelare il dipendente, in situazioni particolari, dal rischio di contagio Covid-19, ovvero si limiti alla comunicazione al datore di lavoro la ricorrenza di eventuali situazioni di “fragilità e patologie attuali o pregresse” con riferimento ad uno o più dipendenti, con l’obiettivo di richiedere una particolare protezione per gli stessi, astenendosi in ogni caso dal comunicare al datore di lavoro le specificità e/o le origini causali cliniche/sanitarie delle dette “fragilità e patologie attuali o pregresse”;

2) debba informare, con qualsiasi mezzo, anche per telefono o con un mezzo di comunicazione elettronica, il dipendente che sta per procedere alla comunicazione di cui al punto 1), assicurandolo sulla tutela della sua salute sul posto di lavoro e allo stesso tempo della sua privacy in merito alle specificità e/o le origini causali cliniche/sanitarie delle “fragilità e patologie attuali o pregresse” che lo riguardano;

3) debba procedere alla comunicazione al datore di lavoro, anche a seguito del reintegro sul posto a seguito dell’infezione e della conseguente visita di verifica dell’idoneità di mansione, del nominativo dei lavoratori che meritano una tutela privilegiata della loro salute perché affetti da “fragilità e patologie attuali o pregresse”, raccomandando al datore di lavoro l’adozione di particolari misure di sicurezza e protezione a favore degli stessi.

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