Successioni: pianificare oggi può fare la differenza domani

di Edoardo Maria Commodo

In un contesto sociale ed economico in continua trasformazione, la pianificazione successoria non è più appannaggio di pochi, ma una necessità concreta per chi desidera tutelare il proprio patrimonio e assicurare una transizione ordinata e serena alle future generazioni.

Lo Studio Ambrosio & Commodo, grazie all’esperienza degli Avvocati Sara Commodo, Tommaso Maria Giorgi e del sottoscritto, ha recentemente preso parte al convegno dal titolo “La tutela del patrimonio. Pianificazione successoria e passaggio generazionale del patrimonio finanziario, societario e immobiliare”, tenutosi il 7 giugno u.s. presso i locali di Banca Mediolanum a Torino.

Obiettivo del convegno: offrire una panoramica chiara ed esaustiva sui principali istituti giuridici utili alla protezione patrimoniale ed alla trasmissione consapevole dei propri beni, con un focus privilegiato sui seguenti strumenti: il fondo patrimoniale, il trust, patto di famiglia (art. 768 bis c.c.), vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.).

Abbiamo già affrontato diffusamente alcuni di questi temi in occasione di precedenti newsletter mensili, pubblicate sul nostro sito internet, ed in particolare: a proposito di trust italiano (link all’articolo) e svizzero (link all’articolo), sul tema delle successioni (link all’articolo), sul vincolo di destinazione (link all’articolo) o ancora in tema di D.A.T. (link all’articolo).

Oggi però vogliamo approfittare di questo breve spazio per introdurre l’attenzione dei nostri Lettori su un tema che rimane “trascurato” seppur debba considerarsi di massima rilevanza ed attualità, ovvero la c.d. eredità digitale.

Cosa si intende per eredità digitale? In poche e semplici parole, possiamo definirla come l’insieme dei beni, dati, informazioni e diritti digitali riferibili al de cuius e trasmissibili agli eredi. Tali asset, aventi valore patrimoniale, personale e affettivo, possono essere suddivisi in due macro-categorie:

  1. Beni offline, come ad esempio file, documenti, fotografie, video, software e altri contenuti digitali salvati su dispositivi fisici come computer, smartphone, hard disk o chiavette USB;
  2. Beni online, come ad esempio gli account di posta elettronica semplice o certificata (PEC), gli archivi cloud, i profili social, criptovalute e wallet digitali, i domini web o di e-commerce.

Nell’epoca in cui gli smartphone, da semplici oggetti, sono diventati una protesi digitale del nostro braccio e dove “postare” foto e video è una routine (quasi) quotidiana – e per alcuni anche un lavoro più o meno redditizio – il tema dell’eredità digitale si propone come sempre più urgente e complesso.

Ed infatti, secondo un recente studio[1] e relative proiezioni, si stima che solo negli Stati Uniti, entro il 2100, ci saranno oltre 659 milioni di account social appartenenti a persone decedute; in Italia, sempre entro il 2100, si stimano 88 milioni di profili di utenti deceduti, a fronte di una popolazione vivente di appena 50 milioni.

A livello normativo, in Italia, non c’è una disciplina specifica ed organica sull’eredità digitale. Tuttavia, l’art. 2-terdecies del D.lgs. 101/2018 (che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali – il D.lgs. 196/2003 – per integrarlo con le disposizioni europee del GDPR) introduce un principio cardine: l’interessato può determinare, in vita, la sorte dei propri dati dopo la morte, eventualmente impedendone l’accesso a soggetti terzi.

Nel caso di uno dei più noti social network, la funzione “contatto erede” (o legacy contact), inserita nel giugno 2019 da Meta, permette agli utenti di nominare una persona di fiducia o un familiare nella gestione dei propri account con la possibilità di mantenere il profilo attivo oppure di renderlo commemorativo[2]

Per una gestione efficace dell’eredità digitale, è quindi consigliabile:

  • Redigere un inventario: elencando tutti gli asset digitali (account, cloud, piattaforme) e le relative credenziali di accesso;
  • Utilizzare il testamento: includendo disposizioni specifiche riguardanti i beni digitali nel proprio testamento, in modo tale da assicurarne una corretta destinazione e gestione;
  • Designare un esecutore digitale: nominare una persona di fiducia (legato) incaricata di gestire l’eredità digitale secondo le proprie volontà, purché sia chiaro che l’oggetto del legato consiste nel contenuto accessibile e non semplicemente nelle credenziali di accesso.

Nell’ipotesi di un mancata disposizione in tal senso, considerando la severa politica di gestione dei dati da parte dei principali operatori ogni ricordo, contenuto, foto o dato inserito sui nostri profili digitali, rimarrebbe inaccessibile a chiunque, mantenendosi nella memoria della rete così come è stato lasciato dall’interessato, per poi, inevitabilmente, ricadere nell’oblio.

La gestione dell’eredità digitale quindi, si colloca in uno spazio giuridico che potremmo definire ibrido, dove coesistono dinamiche patrimoniali e profili strettamente personali, spesso intrecciati tra loro in modo indissolubile. Come ha lucidamente osservato il Prof. Roberto Calvo (Università della Valle d’Aosta), in uno dei suoi ultimi saggi dal titolo “LA SUCCESSIONE DIGITALE TRA LOGICHE PANPROPRIETARIE ED EXTRAPATRIMONIALITA`”, per quanto riguarda il solo aspetto legato al lascito digitale, potrebbe introdursi la prassi di uno strumento giuridico ad hoc, una sorta di mandato post morte. Questo, destinato a produrre effetti solo dopo il decesso del mandante, si configura come lo strumento idoneo a garantire l’attuazione delle volontà del de cuius, anche in assenza di un formale testamento. In tal senso, l’esecutore digitale non è solo mero custode di credenziali, ma attuatore di un vero e proprio disegno volitivo che può abbracciare tanto i contenuti affettivi quanto gli asset digitali economicamente rilevanti. L’“infosfera” in cui oggi viviamo richiede, pertanto, un ripensamento profondo delle categorie tradizionali del diritto successorio, affinché esse possano accogliere con coerenza l’esigenza, sempre più diffusa, di non lasciare che la morte coincida con l’oblio digitale.


[1] Studio e relative proiezioni condotte da ExpressVPN e disponibili al seguente link.

[2] Cfr. Informazioni su contatto erede di Facebook.

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