Finalmente il Trust Svizzero!

di Stefano Rizzi

Chissà quanti imprenditori italiani che sono in procinto o hanno già trasferito la propria residenza in Svizzera ovvero quanti hanno già istituito un trust in Italia e/o in un altro Stato, accoglieranno con favore la recente approvazione della mozione n. 18.3383 da parte del Parlamento svizzero con la quale è stata chiesta l’introduzione del trust come istituto tipico di diritto svizzero, incaricando dal 12 gennaio 2022 il Consiglio Federale di predisporre un disegno di legge sul trust che sino ad oggi ha trovato legittimazione nell’ordinamento elvetico, al pari dell’Italia, con la ratifica della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985.

L’attesa legge svizzera sul trust completerà dunque il quadro d’una piazza finanziaria tra le prime al mondo che continua ad essere molto interessante dal punto di vista fiscale per i trust stranieri; si pensi ad esempio che un trust istituito con disponente e con beneficiari italiani non residenti in Svizzera ma con trustee svizzero o parte del fondo in trust nel territorio elvetico (ad es. conti correnti, gestioni patrimoniali, titoli ecc.) non ha alcuna rilevanza tributaria in Svizzera sia perché il trustee svizzero non è soggetto all’imposta sul reddito o sulle plusvalenze generate dal fondo in trust sia perché i disponenti e i beneficiari sono esenti da qualsiasi tassazione per la mancanza del requisito della territorialità.

Cosa sia il trust è certamente noto e tuttavia serve ricordare che si tratta d’un istituto di origine anglosassone al quale in Italia, dopo il riconoscimento avutosi con la legge del 16 ottobre 1989 n. 364, si è fatto un ricorso sempre più diffuso tutte le volte in cui s’è trattato di rinvenire forme di “protezione” o di “destinazione” dei beni, siano essi d’una persona fisica ovvero d’una persona giuridica o di altro ente collettivo, in forme diverse da quelle conseguibili con altri istituti giuridici più o meno tradizionali ed autoctoni.

Con la costituzione d’un trust, sia che lo si costituisca con “atto tra vivi” o per testamento, un soggetto (disponente) pone sotto il controllo di un altro soggetto (trustee) tutto o parte dei propri beni nell’interesse di uno o più Beneficiari o per la realizzazione di un determinato scopo.

Si tenga conto a tal proposito che l’ufficio del trustee è sempre revocabile e che, per i patrimoni più complessi o di rilevante valore, la funzione di trustee può essere affidata a delle trust company (italiane e/o estere) altamente qualificate con ovvie e straordinarie garanzie sia in termini di trasparenza e correttezza che di risultato, fermo restando che i beni conferiti in trust rimangono segregati nel  patrimonio del trustee perché egli ne possa esercitare il dovuto controllo senza che le sue vicende personali (ad es.: regime matrimoniale, profili successori in caso di morte, etc.) ed obbligatorie (ad es.: i creditori personali del trustee e/o il suo fallimento) possano pregiudicarli in alcun modo.

L’effetto principale di ogni trust è quindi la protezione dei beni in esso conferiti dal disponente tenendo sempre presente che:

– i creditori del disponente già esistenti alla data dell’istituzione del trust potrebbero attaccare il conferimento dei beni in trust soltanto in caso di incapienza del patrimonio residuo ed evidente stato d’insolvenza del disponente (trust in frode ai creditori);

– i creditori futuri del disponente non potranno attaccare un trust precedentemente istituito in condizioni di tranquillità economica e/o di indebitamento cd. fisiologico;

– i creditori del beneficiario del trust potranno agire (con il pignoramento presso terzi) soltanto per i crediti che questi potrà vantare nei confronti del trust (ad es. beneficiario del reddito del fondo in trust).

A questo strumento fanno sempre più frequentemente ricorso le imprese per proteggere il patrimonio personale da quello aziendale ovvero per programmare e pianificare il passaggio generazionale dell’impresa familiare o per costituire idonee garanzie dei c.d. “finanziamenti ponte” e dei c.d. “finanziamenti interinali” nelle crisi d’impresa (concordati; accordi di ristrutturazione; piani attestati) o di un mutuo o, infine, di un prestito obbligazionario.

E vi fanno ricorso anche gli imprenditori persone fisiche per dare risposte e soluzioni ai tanti problemi connessi ai  rapporti matrimoniali ora per tutelare meglio gli interessi dei coniugi e, soprattutto, dei figli ed ora per prevenire possibili controversie tra coniugi nell’ottica d’una eventuale separazione consensuale o di un divorzio congiunto e, sempre più frequentemente, nei rapporti tra conviventi  per consentire che l’immobile dove risiede la famiglia di fatto rimanga all’altro partner per il momento in cui l’unione dovesse cessare ovvero per tutelare economicamente i figli nati dall’unione di fatto sino al loro inserimento nel mondo del lavoro ovvero, infine, per proteggere gli acquisti effettuati durante la convivenza.

L’esperienza ci ha dimostrato che, in questa materia, serve innanzi tutto superare le diffidenze che spesso sono figlie della scarsa conoscenza delle soluzioni possibili e dei relativi effetti, dopo di che la scelta, positiva o negativa che sia, viene fatta con consapevolezza: ed è questo quel che più conta.

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