Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

L’istituto del vincolo di destinazione è piuttosto giovane essendo stato introdotto l’articolo 2645-ter nel codice civile solo nel 2005. Aggiungiamo che, a differenza del fondo patrimoniale, questo istituto non ha ancora trovato larga diffusione

Mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

In altri termini, “imprimendo” su determinati beni questo vincolo di destinazione (che viene trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione) si ottiene l’effetto di “isolare” questi beni dal patrimonio “generale” del soggetto che ne è il titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l’atto di destinazione è stato istituito. Con l’imposizione del vincolo di destinazione, i beni che ne sono oggetto vengono, in particolare, sottratti alle vicende in cui può essere coinvolto il loro proprietario; e così essi non possono essere assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, si sottraggono all’eventuale regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, non fanno parte dell’asse ereditario.

Presupposti per tale istituto sono:

  • l’interesse deve essere meritevole;
  • lo scopo perseguito attraverso l’atto di destinazione, da indicarsi nell’atto notarile, deve essere puntuale, specifico e manifesto, oltre che, ovviamente, lecito.
  • i mezzi destinati allo scopo dovranno essere congrui rispetto all’interesse perseguito.

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