di Sara Commodo
Il rinvio a giudizio dell’assistente del noto filosofo Gianni Vattimo con l’accusa di circonvenzione di incapace ha riaperto il dibattito sull’importanza di anticipare a quando si sia giovani e pienamente capaci ogni decisione in ordine a come si voglia vivere l’ultima parte della propria vita.
Per l’accusa, sostenuta dal p.m. Giulia Rizzo, l’assistente ed amico si sarebbe approfittato della situazione di “fragilità psichica del filosofo”. E “mediante un attività costante di pressione morale consistita nell’approfittare della generosità di Vattimo, è riuscito ad accedere a tutta una serie di benefici economici”. Il pensatore e docente universitario respinge la tesi con sdegno sostenendo che la possibilità di essere plagiato e l’effettivo fatto di esserlo non siano certo la stessa cosa.
Ed in effetti mentre il perito del Tribunale, dott. Freilone, lo giudica circonvenibile tanta parte del Mondo gli attribuisce indiscussa lucidità di pensiero.
E’ questo il caso in cui la legge entra quasi con prepotenza nella vita privata; pensata come strumento di tutela diventa freno alla libertà.
L’importante crescita nel nostro Paese del numero dei soggetti vulnerabili ed anziani (l’ISTAT prevede che entro il 2065 la vecchiaia crescerà di oltre 5 anni per uomini e donne) raccomanda, nell’esercizio della responsabilità sociale che compete all’Avvocatura, una sensibilizzazione dei nostri Clienti rispetto all’opportunità di occuparsi per tempo della fine della propria vita.
Il nostro Ordinamento prevede due importanti strumenti giuridici di autotutela che consentono
- di individuare la persona che vorremmo si occupasse di noi e del nostro patrimonio laddove la nostra capacità di intendere e volere risultasse pregiudicata: la designazione anticipata di amministratore di sostegno;
- di esprimere il proprio rifiuto o consenso alle scelte terapeutiche, agli accertamenti diagnostici e, in generale, ai trattamenti sanitari in previsione di una futura incapacità: le d.a.t. acronimo di Disposizioni anticipate di Trattamento.
L’amministrazione di sostegno è quella misura di protezione pensata per la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e debba essere assistita da un soggetto terzo, nominato dal giudice tutelare. La finalità dell’istituto è quella di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Non tutti sanno però che l’amministratore di sostegno può essere oggetto di Designazione da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza di Designazione ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può dare designazione con decreto motivato a un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La Cassazione civile ha però ribadito che il dato dirimente, al fine della nomina dell’amministratore di sostegno designato dal ricorrente, è comunque la sussistenza della condizione attuale d’incapacità della designante, che consente l’attivazione della procedura e l’ingresso dell’istituto. Seppur designato in vista di una probabile futura situazione d’incapacità o infermità, l’amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell’atto (salvo motivate gravi ragioni ostative), solo se e quando tale condizione si sarà verificata. E’ dunque inammissibile richiedere per sè la nomina dell’amministratore di sostegno pro futuro qualora il ricorrente sia nella piena capacità psico-fisica e ciò in quanto l’assoggettamento alla misura di protezione presuppone la sussistenza di una condizione attuale d’incapacità: l’intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione dell’amministrando.
La designazione può essere fatta con atto ricevuto dal notaio (che lo conserverà) ovvero con scrittura privata autenticata dal notaio medesimo (rilasciata alla parte salvo richiesta di conservazione).
E’ sempre possibile modificare la designazione ricevuta dal notaio, mediante una successiva dichiarazione di revoca, o di designazione di un nuovo soggetto. Se l’amministratore di sostegno è già stato nominato, il beneficiario può ricorrere al Giudice Tutelare presso il Tribunale per chiederne la revoca.
Tutti gli atti relativi ai procedimenti dell’amministratore di sostegno non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato. Nell’esenzione ricadano anche gli atti di designazione che esenti anche dall’imposta di bollo.
Nel corso dell’adempimento del suo incarico l’amministratore di sostegno può trovarsi a dover far fronte all’aggravarsi della situazione clinica del beneficiario e, nello specifico, a doverlo accompagnare nella parte terminale di una grave malattia.
La L. 219/2017, entrata in vigore il 31.01.2018, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina del testamento biologico sancendo la possibilità di redigere le cosiddette DAT, “Disposizioni Anticipate di Trattamento”.
Ad ogni individuo, maggiorenne e capace di intendere e di volere, è data la possibilità di esprimere il proprio rifiuto o consenso alle scelte terapeutiche, agli accertamenti diagnostici e, in generale, ai trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità.
Il tutto purchè preliminarmente siano state assunte delle complete ed esaustive informazioni terapeutiche circa le conseguenze delle proprie scelte.
All’interno delle disposizioni anticipate di trattamento potrà essere indicata una persona, il fiduciario che, in caso di impossibilità del disponente, lo rappresenti relazionandosi al suo posto con medici e strutture sanitarie. La Legge prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Possono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, presso una struttura consolare o, infine, nelle strutture sanitarie competenti e dotate di un sistema di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nelle stesse forme le DAT potranno sempre essere modificate, revocate o disattese come anche potrà esserlo la nomina del fiduciario, il quale potrà rinunciare o essere sostituito nell’incarico.
Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme indicate, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un avvocato avendo previamente consultato il proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Tutte le DAT consegnate ai notai, agli ufficiali di Stato civile presso i Comuni, alle strutture sanitarie competenti e ai consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili).
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Ebbene, l’amministratore di sostegno che si trovi a dover accompagnare il proprio beneficiario nella parte terminale della vita dovendo prendere delle scelte difficili circa le cure mediche a cui l’amministrato si dovrà sottoporre, in presenza di disposizioni anticipate di trattamento potrà far valere la volontà del suo beneficiario.
Il diritto di autodeterminarsi volontariamente che compete ad ogni individuo interessa dunque anche l’autodeterminazione terapeutica.
Qualora la volontà del beneficiario di amministrazione di sostegno non sia espressa nelle DAT, la stessa dovrà essere ricostruita sulla base della posizione assunta in passato dal soggetto, di elementi presuntivi, su precedenti dichiarazioni rese e, se necessario, tramite l’audizione di parenti o conoscenti. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento l’amministratore di sostegno potrà esprimere il rifiuto alle cure proposte ma tale potere dovrà essere conferito appositamente dal Giudice Tutelare.
E’ per questo importante indicare nella designazione anticipata di amministratore di sostegno non solo il nominativo di chi vorremmo rivestisse quella funzione ma anche dare a lui istruzioni sul fine vita, in merito a dove si vorrebbe vivere, in merito a che stile di vita si vorrebbe avere. Tante più indicazioni avrà l’amministratore tanto più aderente ai nostri desiderata sarà la parte finale della nostra vita.