I conflitti genitoriali sulle scelte educative dei figli minori

di Chiara Imerone

Esistono svariate procedure cui i genitori possono ricorrere per risolvere conflitti nell’esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte rilevanti per la vita dei figli minori, sia nelle ipotesi di famiglia unita che nell’ipotesi di famiglia separata.

L’art. 316 c.c. disciplina un procedimento particolare – instaurabile nell’ipotesi di contrasto insorto fra genitori all’interno della famiglia unita – e prevede la possibilità per ciascun genitore di ricorrere al Tribunale di residenza del minore, senza particolari formalità.

Il Giudice, sentite le parti e il figlio minore nei casi indicati, suggerisce le soluzioni che ritiene opportune nel caso che gli viene proposto e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore che in concreto gli sembri più idoneo alla tutela dell’interesse del figlio.

Invece, nel caso di contrasti genitoriali insorti mentre sono tra loro pendenti giudizi di separazione o di divorzio, la legge prevede che debbano essere risolti dallo stesso giudice presso cui i genitori si stanno separando o divorziando (c.d. “competenza per attrazione”).

Se tali giudizi sono già conclusi, la competenza è del tribunale del luogo di residenza del figlio minore, con ricorso che deve essere introdotto in via autonoma ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. 

Ma quali sono le questioni di maggiore importanza per il minore che creano conflitto tra genitori?

Dall’analisi e dalla lettura della giurisprudenza, emerge che i temi più discussi tra mamma e papà rispetto ai figli minori, riguardano: l’indirizzo scolastico, l’indirizzo religioso, le cure mediche, i trattamenti vaccinali (si pensi, ancora recentemente, ai gravi contrasti sorti tra genitori per la vaccinazione anti Covid dei figli minorenni), viaggi/corsi all’estero, attività sportive.

Nella risoluzione dei contrasti genitoriali, accanto al ruolo attivo e preminente del giudice della famiglia, si affianca quello del giudice tutelare, limitatamente ai conflitti insorti dopo la scissione della coppia.

Partendo dal contenuto dell’art. 337 c.c. che prevede che “il giudice tutelare debba vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni”, si è osservato un graduale ampliamento del potere di vigilanza e controllo in capo al giudice tutelare, fino a determinare un nuovo istituto definito come “vigilanza attiva”.

Il Giudice Tutelare ha un ruolo importante non solo nell’interpretazione delle condizioni afferenti l’esercizio della responsabilità genitoriale, ma anche nella determinazione di criteri attuativi efficaci.

Ciò che non può fare il Giudice Tutelare è modificare le questioni di primaria importanza contenute negli accordi tra genitori o nel provvedimento del giudice della famiglia, ossia l’affidamento, il collocamento, il mantenimento della prole.

L’intervento del Giudice Tutelare è previsto qualora non sia pendente alcun procedimento, prevedendosi, in corso di causa, la competenza del giudice già chiamato a definire il processo in corso.

Il Giudice Tutelare, dunque, accanto al potere di dare concreta attuazione alle condizioni concordate o ai provvedimenti giudiziali, può intervenire su alcune questioni accessorie relative all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il Giudice Tutelare, in sostanza, può anche dare ai genitori precise indicazioni su come comportarsi, sempre nel rispetto delle statuizioni del giudice di merito, avvalendosi dell’aiuto dei Servizi Sociali per eventuali indagini e per l’ascolto indiretto dei minori, nonché dell’intervento degli organi della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 344 c.c.

Se ne ravvisa la necessità o l’opportunità per l’interesse dei minori, il Giudice Tutelare può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale per i Minorenni.

E’ possibile leggere, in recenti sentenze delle corti di merito che, nell’ambito della sua vigilanza attiva, il giudice tutelare possa disporre che il genitore collocatario tenga acceso il proprio cellulare per consentire contatti giornalieri tra minore e l’altro genitore, soprattutto nel periodo di restrizione alla circolazione dovuta alla pandemia Covid 19, oppure possa individuare periodi esatti di permanenza con ciascun genitore nel corso delle vacanze estive o natalizie, nel caso in cui gli accordi presi tra genitori o il provvedimento del giudice non li avessero previsti.

Articoli

Menu