La Cassazione taglia i sussidi ai divorziati che dicono no a un’occupazione seria
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 17 settembre 2025, n. 25523
Una sentenza destinata a fare discutere. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio che cambia le regole del gioco per migliaia di separati e divorziati in tutta Italia: chi rifiuta un’offerta di lavoro seria e ben pagata non può più contare sull’assegno mensile dall’ex coniuge. Punto. Nessuna deroga, nessuna scusa.
Tutto comincia con una vicenda che in apparenza sembra banale, ma che nasconde una domanda di fondo che molti si fanno: fino a quando un ex coniuge è obbligato a mantenere l’altro? Una donna, dopo il divorzio, percepisce regolarmente l’assegno dall’ex marito. Nel frattempo, si presenta un’opportunità concreta: un’offerta di lavoro stabile, con uno stipendio dignitoso. Lei rifiuta. L’ex marito va in tribunale e chiede la revoca dell’assegno. I giudici di merito gli danno ragione. La donna ricorre in Cassazione, convinta di avere dalla sua parte anni di giurisprudenza favorevole.
Non va come si aspetta.
La Prima Sezione della Cassazione, con l’ordinanza n. 25523 del 17 settembre 2025, respinge il ricorso e fissa un principio chiaro e senza sfumature: chi riceve l’assegno di divorzio ha il dovere di attivarsi per costruirsi una propria autonomia economica. E questo dovere include — esplicitamente — l’obbligo di accettare un lavoro congruo quando se ne presenta uno.
I giudici scrivono in termini netti: l’offerta rifiutata era «seria», con «uno stipendio adeguato». Il fatto che quello stipendio fosse inferiore all’assegno non conta. L’assegno di divorzio non è una rendita vitalizia; è un sostegno temporaneo per chi non riesce — oggettivamente — a procurarsi i mezzi per vivere. Se quella possibilità c’è e viene rifiutata, il sostegno decade.
Ma la sentenza va oltre. E qui sta la vera novità che gli addetti ai lavori hanno subito notato: la Cassazione non si limita a dire «devi accettare il lavoro». Dice anche «devi fare il possibile per non perderlo».
In altre parole, l’obbligo non finisce il giorno in cui si firma il contratto. Chi percepisce l’assegno ha il dovere — nei limiti di un «ragionevole sacrificio», precisano i giudici — di gestire il proprio rapporto di lavoro con serietà, evitando comportamenti che portino al licenziamento o alle dimissioni. È un salto concettuale importante: si passa da un controllo sul momento dell’accettazione a un controllo sulla condotta lavorativa nel tempo.
Dietro la decisione c’è una filosofia precisa, che i giuristi chiamano «principio di autoresponsabilità». In parole semplici: dopo il divorzio, ciascuno è responsabile della propria vita. Il matrimonio è finito, e con esso l’idea che uno dei due debba sostenere l’altro per sempre, come se il legame economico sopravvivesse a quello affettivo.
La Cassazione è arrivata a questo punto dopo un lungo percorso. Nel 2018, le Sezioni Unite — la formazione più autorevole della Corte — avevano già abbandonato il vecchio criterio del «tenore di vita matrimoniale»: l’assegno non serve più a garantire all’ex coniuge lo stesso livello di vita di quando erano sposati. Serve solo a garantire un’esistenza dignitosa e autonoma. Nel 2021, una nuova pronuncia delle Sezioni Unite aveva ulteriormente ristretto il campo. Oggi, con la sentenza n. 25523, si compie un altro passo: il rifiuto del lavoro diventa causa autonoma e sufficiente per perdere l’assegno, senza bisogno di dimostrare altro.
La domanda che si fanno in molti è: questa sentenza penalizza le donne? La risposta onesta è: dipende. Il principio è neutro — vale per chiunque riceva l’assegno, uomo o donna. Ma nella realtà dei divorzi italiani, sono ancora in prevalenza le donne a percepirlo, spesso perché hanno rinunciato alla carriera durante il matrimonio per occuparsi della famiglia.
La sentenza tiene conto di questo? In parte sì. I giudici non chiedono di accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi condizione: l’offerta deve essere «seria» e lo stipendio «adeguato». Chi si è dedicato per anni alla cura dei figli e ha competenze limitate non può essere costretto ad accettare un impiego umiliante o incompatibile con la propria situazione. Ma — e questo è il punto critico che i commentatori già discutono — la sentenza non dice chi decide se un’offerta è davvero seria e congrua. Sarà il giudice caso per caso, con tutto ciò che questo comporta in termini di incertezza e contenzioso.
C’è un ultimo aspetto della sentenza che merita attenzione, forse il più originale dal punto di vista giuridico. La Cassazione fonda il dovere di attivarsi — e di mantenere il posto di lavoro — sui principi di buona fede e lealtà. Principi che di solito si applicano ai contratti commerciali, non ai rapporti familiari.
Il messaggio è chiaro: il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale, ma non autorizza a comportarsi in modo sleale verso l’ex coniuge. Chi riceve l’assegno non può approfittarne rimanendo volontariamente inattivo a spese dell’altro. C’è, in fondo, un residuo di responsabilità reciproca che la fine del matrimonio non cancella del tutto.
La sentenza apre più questioni di quante ne chiuda. Come si misura la «serietà» di un’offerta di lavoro? Uno stipendio di 1.200 euro al mese è adeguato? E se l’offerta richiede di trasferirsi in un’altra città, lontano dai figli? E se il lavoro proposto è a termine, precario, privo di prospettive? Sono tutte domande che i tribunali dovranno affrontare nei prossimi mesi e anni, costruendo una casistica che oggi non esiste.
Un altro nodo riguarda il passato: chi ha già perso l’assegno per questo motivo deve restituire quanto ha ricevuto nel frattempo? La risposta è no: la Cassazione conferma che gli assegni già pagati non si restituiscono mai, nemmeno quando si scopre che non erano dovuti. La revoca vale solo per il futuro.


