Il delicato equilibrio tra l’imposizione di percorsi terapeutici e la libertà di autodeterminazione dei genitori come individui nel quadro più ampio del prevalente interesse del minore

di Sara Commodo

Il Giudice può pacificamente disporre interventi di monitoraggio delle dinamiche familiari, spesso suggerisce percorsi di sostegno alla genitorialità, ma può invece imporli?

Di questo tema torna ad occuparsi la giurisprudenza di legittimità con l’ordinanza n. 32576 del 14 dicembre 2025. Il procedimento originava da un giudizio separativo tra due genitori con tre figlie minori, all’esito del quale, il padre aveva ottenuto un calendario di incontri con le figlie, rimasto di fatto inattuato a causa del netto rifiuto delle ragazze di frequentarlo. Il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva allora disposto la liberalizzazione degli incontri e prescritto a entrambi i genitori un programma di sostegno psicologico e di terapia familiare. La Corte d’Appello di Bologna, in sede di reclamo proposto dal padre anche in ragione del comportamento non collaborativo rispetto agli incontri della ex moglie, aveva confermato l’impostazione del giudice di primo grado escludendo altresì che la madre potesse essere sanzionata per non aver aderito al percorso terapeutico, ritenendo che il rifiuto delle figlie non fosse frutto di comportamenti manipolatori materni, ma di un convincimento autonomo e radicato delle minori stesse le quali, ascoltate, avevano descritto il padre come privo di empatia e sostanzialmente maltrattante sul piano relazionale.

La Corte di Cassazione rigettava a sua volta il ricorso del padre, consolidando due principi di rilievo.

Ascolto del minore e l’attenzione al suo interesse

Sull’ascolto delle minori, la Corte valorizza pienamente gli esiti dell’audizione, condotta nel rispetto della capacità di discernimento delle ragazze: il rifiuto del padre è qualificato come espressione di un convincimento personale e autonomo, non riconducibile a condotte manipolatorie della madre. Di conseguenza, non solo la madre non è sanzionabile per il mancato avvio del percorso terapeutico, ma sarebbe addirittura controproducente – oltre che “imprudente e insensibile” – imporre alle minori scelte diverse.

L’ascolto del minore nel processo è previsto dalla legislazione italiana all’art. 315-bis, comma 3 c.c. che prevede quanto segue: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. Tale disposizione deve trovare attuazione nelle modalità e con le finalità definite dal diritto internazionale[1], ovvero raccogliere l’opinione del minore e attribuire a questa un valore dirimente, proporzionalmente alla sua età e maturità.

L’ascolto diventa fondamentale specialmente in situazioni come questa ove l’opinione delle due figlie non è solo rilevante in termini di chiarezza sulla situazione di criticità in cui versa il nucleo familiare, ma soprattutto in termini di definizione e realizzazione dell’intenzione delle minori in quanto parti di questo. Il Giudice ha qui operato un’attenta ponderazione e valorizzazione della loro capacità di autodeterminazione e maturità in relazione alla scelta di non voler intrattenere rapporti con il padre, peraltro esplicitando che non vi fosse stata a tal fine una manipolazione strumentale da parte della madre, condizione che avrebbe indubbiamente cambiato le carte in tavola.

Il minore assume così nel processo un ruolo di significativa portata: diventa un soggetto che si fa portatore dei propri interessi e che nei margini della sua maturità, per come valutata dalla Corte, esprime la sua volontà. Si trasforma così da mero destinatario dei provvedimenti che afferiscono alla vita del suo nucleo familiare a titolare di diritti soggettivi che meritano di essere valorizzati tramite un concreto e reale ascolto della sua posizione sui temi che lo riguardano e che ne condizionano la vita.

Sul bilanciamento tra l’imposizione di percorsi terapeutici e la libertà di autodeterminazione dell’individuo 

Ebbene, seppur l’interesse del minore sia ormai cardine del diritto di famiglia, questo non ci esime dal dover considerare i genitori non solo in quanto tali, ma anche come individui portatori di diritti fondamentali, quale appunto la libertà individuale di potersi autodeterminare nelle scelte concernenti la crescita personale ed un eventuale annesso percorso di psicoterapia.

Dunque, proprio sul tema dei percorsi terapeutici, la Cassazione riafferma – richiamando Cass. n. 13506/2015 e Cass. n. 17903/2023 – che prescrivere ai genitori un percorso psicoterapeutico individuale o di sostegno alla genitorialità, anche se formalmente qualificato come non vincolante, determina comunque un condizionamento incompatibile con gli artt. 13 e 32, comma 2, della Costituzione.

Il giudice, pertanto, in un contesto di crisi familiare, può disporre, e altresì monitorare l’andamento, di iniziative finalizzate a sostenere la genitorialità con l’obiettivo di tutelare l’interesse del minore e garantirgli un ambiente sereno per il suo sviluppo. Tuttavia, quando si tratta di imporre suddetti trattamenti ai genitori, tale potere incontra l’inviolabile limite della libertà e sfera personale delle figure genitoriali in quanto autonomi individui ai quali nessun trattamento sanitario può essere imposto se non per disposizione di legge (art. 32, comma 2, Cost.).

Tralasciando poi per un istante l’aspetto più strettamente giuridico della fattispecie, occorre anche tenere in considerazione che l’efficacia di trattamenti psicologici e psicoterapici si fonda innanzitutto sulla spontanea adesione del paziente, che deve credere profondamente nel percorso che intraprende, percorso altresì fondato sul rapporto di fiducia con il terapeuta. Risulta ben chiaro dunque come un’imposizione coercitiva di suddetti trattamenti mal si concili con la loro natura.

Questa decisione della Corte di Cassazione rappresenta un significativo esempio della complessità dei molteplici interessi coinvolti nei procedimenti familiari e del delicato compito demandato al Giudice, ma anche ai difensori delle parti, chiamati ad operare un costate bilanciamento tra diritti e valori, al fine di evitare l’ingiustificato sacrificio di alcuno di essi. In tale prospettiva, anche il superiore interesse del minore, pur costituendo il criterio guida delle decisioni in materia familiare, non può essere considerato in termini assoluti, ma valutato in relazione agli altri diritti fondamentali delle parti coinvolte.


[1] Art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la L. n. 176/1991; art. 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti die minori del 1996; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000

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