Discriminazione indiretta: obbligo di costruire una pedana sopraelevata all’Arena di Verona per persone con disabilità

Discriminazione indiretta: obbligo di costruire una pedana sopraelevata all’Arena di Verona per persone con disabilità

di Daniele Lonardo

La campionessa italiana di sci paralimpico Sofia Righetti ha fatto causa a Vivo Concerti s.r.l., Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l. lamentando di essere stata oggetto di discriminazione – sia diretta che indiretta – in occasione del concerto degli Evanenscence, tenutosi all’Arena di Verona nel 2019. La ricorrente lamentava, infatti, di non aver potuto assistere al concerto di musica extra lirica in quanto gli spettatori che avevano acquistato i biglietti davanti a lei avevano assistito all’esibizione in piedi, annullando così la visuale alle persone con disabilità motoria, impedite (ovviamente) ad assumere una posizione eretta. Infatti, durante tali concerti, i partecipanti non solo ascoltano la musica ma hanno un coinvolgimento emotivo che, quasi sempre, è anche di tipo fisico e si manifesta in gesti di esultanza, ballo (anche collettivo) e realizzazione di foto e video. Solo prossimi alla fine del concerto, e dopo una serie di pressanti richieste, la security aveva deciso di spostare gran parte delle persone con disabilità nei pressi dell’area VIP.

Nell’ordinanza ex art. 702 bis, si legge come il pubblico (a differenza dei concerti di musica classica e lirica), non è solito rimanere seduto al proprio posto bensì balla e si muove impedendo così la visione dello spettacolo a tutte le persone su sedia a rotelle, ai quali gli organizzatori avevano riservato un posto collocato nelle ultime file della platea o parterre o in fondo al parterre in zona laterale. Tale collocazione, tuttavia, risultava assolutamente inidonea ed inadeguata ingenerando una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 67/2006 ai danni delle persone con disabilità. Il vulnus non risiede tanto nel trattamento a loro riservato quanto nella posizione in cui tali persone vengono collocate. Secondo il Giudice di prime cure, per aversi cd. “discriminazione indiretta”, è sufficiente che le persone a ridotta mobilità si trovino in occasione di un concerto, in una posizione di svantaggio, anche minimo, rispetto ai soggetti privi di disabilità per effetto di “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento” (cfr. pag. 5 dell’Ordinanza).

Come fare, quindi, per far cessare tale comportamento discriminatorio, adottando provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti?

Sul punto, il CTU nominato, ha provveduto ad individuare una soluzione (concreta e fattibile) volta ad assicurare la piena fruibilità degli spettacoli in Arena alle persone con disabilità, rimuovere gli effetti discriminatori e impedire la reiterazione. Come?

  • rimuovendo oltre 70 poltroncine a fondo platea;
  • allestendo due pedane sopraelevate, da collocarsi in fondo alla platea in modo tale da non risultare visibili e/o oscurare la visuale agli altri spettatori, anche quelli posti sulle gradinate dell’anfiteatro;
  • riservando due file antistanti alle pedane sopraelevate per persone con ridotta capacità motoria o altre disabilità e per i relativi accompagnatori (quali, ad esempio, i soggetti ciechi e/o ipovedenti);
  • fornendo cuscinetti da appoggiare ai sedili delle poltroncine antistanti le due pedane in modo da favorire una seduta più elevata per meglio vedere il palcoscenico.

Tale soluzione, condivisa dal Giudice, dovrà essere pienamente realizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2023 posto che la gestione dell’Arena di Verona include (tra l’altro) anche la responsabilità dell’allestimento base in forza dell’accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, Fondazione Arena di Verona e Comune di Verona per la conservazione, valorizzazione e fruizione dell’Anfiteatro come allegato alla delibera della Giunta comunale del Gennaio 2013.

In conclusione, il Giudice veronese ha accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno morale e di pubblicazione, per estratto, dell’ordinanza su di un quotidiano di tiratura nazionale, trattandosi di una statuizione avente funzione (anch’essa) risarcitoria.

La condotta discriminatoria – avente carattere omissivo – ha leso il diritto della ricorrente, la quale ha subito un trattamento deteriore rispetto a quello degli spettatori privi di disabilità che hanno partecipato al concerto, diritto costituzionalmente tutelato. Ha condannato, quindi, in solido tra loro le convenute ad un risarcimento del danno non patrimoniale ammontante ad oltre 3.000 Euro, ha ordinato la rimozione degli effetti della accertata discriminazione, attraverso la realizzazione di due pedane leggermente sopraelevate entro e non oltre la fine dell’anno in corso oltre alla pubblicazione (a carico delle convenute) di un estratto dell’ordinanza sul Corriere della Sera.

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