Giustizia amministrativa e assenza forzata degli avvocati dalle udienze nel periodo emergenziale.
Considerazioni dell’Avv. Luigi Angeletti

Si riporta stralcio dell’articolo del Fatto Quotidiano, edizione del 27/04/2020, in cui l’avv. Angeletti esprime il proprio parere riguardo riguardo all’art. 84 del decreto “Cura Italia” che, in ragione dell’emergenza da Covid-19 che richiede il distanziamento sociale, anche in ambienti quali i tribunali, ha imposto l’assenza forzata dei difensori dalle udienze del processo amministrativo (Tar e Consiglio di Stato), che verranno celebrate, sino al 30 giugno 2020, alla presenza dei soli magistrati e decise sulla base degli atti difensivi depositati dalle parti…

Nell’udienza civile è una possibilità, ma l’abolizione del dibattimento a voce sarà la regola fino al 30 giugno per la giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato). Lo prevede l’art. 84 del Cura Italia: tutte le controversie “passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”. Il Consiglio di Stato però ha bocciato la soluzione di un contraddittorio solo scritto, imposto contro la volontà delle parti: “Non appare compatibile con i canoni del l’interpretazione conforme a Costituzione (…) potrebbe rilevarsi un ostacolo significativo per il ricorrente”, è scritto nell’ordinanza n. 2539 del 21 aprile. Luigi Angeletti, avvocato dello studio torinese Ambrosio & Commodo, è d’accordo: “Nelle cause più complesse solo il confronto diretto tra avvocati e magistrati può far emergere elementi decisivi per la pronuncia, gli scritti difensivi talora non bastano”.

Link all’articolo originale QUI.

Articoli

Menu