Testamento biologico – DAT

L’art. 4 della Legge 219/2017 prevede che: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.

Le DAT debbono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del disponente.

Nel documento attraverso cui sono redatte le DAT è indicata anche la persona di fiducia, detta “fiduciario”, che fa le veci dell’interessato lo rappresenta nelle relazioni con il medico.

Il disponente conserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso informato prestato attraverso le DAT.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT oppure a disattenderle, in accordo con il fiduciario, qualora esse risultassero palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica.

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