Con la sentenza in oggetto la Terza Sezione della Corte Cassazione è stata chiamata a rispondere ad un quesito pregiudiziale postole dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. (sciagurata, a parere di chi scrive, norma inserita dalla riforma “Cartabia”) che prevede che il Giudice del merito possa richiedere alla Suprema Corte, in costanza di giudizio, la risoluzione di una questione di diritto necessaria per la decisione e sulla quale non si è ancora pronunciata e che presenti una difficoltà interpretativa suscettibile peraltro di porsi in numerosi giudizi.
Nello specifico il Giudice remittente richiedeva se a fronte dell’emanazione del DPR 12/2025 (che ha approvato la Tabella Unica per la liquidazione dei danni prevista dall’art. 138 Cod. Ass. Priv), fosse tenuto ad applicare tali parametri liquidativi alla vertenza devolutagli (danno stimato in misura superiore al 9% di invalidità permanente riportato a seguito di sinistro stradale avvenuto prima del 05.03.25) oppure se dovesse utilizzare i criteri sino ad allora utilizzati (le c.d. Tabelle di Milano) ovvero se fosse libero di adire l’uno o l’altro parametro liquidativo supportando tale scelta con una adeguata motivazione.
Tale dubbio è insorto nel giudice remittente perché sino all’entrata in vigore di tale atto normativo, non erano mai stati emanati dal Legislatore criteri liquidativi ex lege per il danno non patrimoniale e sino ad allora si era fatto ricorso alle Tabelle liquidativa emanate dall’Osservatorio per la Giustizia di Milano che la stessa Cassazione aveva riconosciuto avere, proprio a fronte dell’assenza di una disposizione di legge, carattere “para-normativo”.
A fronte di tale lacuna, l’unico criterio cui i Giudici del merito potevano far riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale era quello dell’”equità” a fronte dell’art. 2056 c.c. (e del suo espresso rinvio all’art. 1226) che però non deve essere intesa come una totale libera discrezione del magistrato del merito ma comunque una decisione supportata da motivazioni logiche.
In tale situazione, la Corte di Cassazione, vista l’esigenza di garantire una uniformità di criteri liquidativi sul territorio nazionale quale espressione di un criterio di eguaglianza, aveva espressamente ritenuto che tali Tabelle, vuoi per la diffusione nazionale (erano già le più utilizzate) vuoi per il loro criterio metodologico (c.d. sistema a punti con incremento del valore a punto in ragione all’aumento del punteggio e decremento in ragione dell’aumento dell’età del danneggiato), fossero quelle da preferirsi.
Dopo anni di attesa (il codice delle Assicurazioni private che prevedeva l’emanazione di tali tabelle di liquidazione era dal 2009!) è stato quindi emesso il D.P.R. 12 del 13.01.2025 che è un atto estremamente sintetico, composto da appena 5 articoli e due allegati nei quali sono sviluppate per esteso le tabelle con i vari importi da liquidarsi.
Per quanto rileva in questa dissertazione 2 sono gli articoli che paiono particolarmente rilevanti:
- l’art.1 che al primo comma, nel motivare l’adozione delle tabelle limita il proprio campo di applicazione “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata”;
- l’art. 5 comma 1 rubricato disposizioni transitorie che recita testualmente: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Or bene, a fronte ad una così chiara, sintetica e netta (verrebbe da dire una volta tanto) lettera del Legislatore, la prima domanda che sorge è perché il Tribunale di Milano sia anche stato solo sfiorato dal dubbio di una sua possibile applicazione indiretta al caso che aveva davanti (danni causati da un sinistro stradale verificatosi prima del 05.03.2025, data dell’entrata in vigore del DPR) poiché il senso letterale della norma e la volontà del Legislatore sono esplicitamente esposti e portano ad applicare tali parametri esclusivamente a eventi di danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti e da di malpractice medica ed altrettanto esclusivamente ai danni cagionati da sinistri (in entrambe tali materie) verificatisi dopo il 05.03.2025.
Come a tutti noto, infatti, il Giudice è obbligato ad applicare la legge cui, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, “non può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Tale norma non è di poco conto perché è una delle più lampanti applicazioni concrete del principio della separazione tra potere giudiziario e potere legislativo che costituisce uno dei pilastri su cui si fonda il nostro ordinamento.
Ipotizzare una applicazione, che anche se indiretta è comunque una sua applicazione, delle disposizioni (e quindi delle tabelle) del DPR 12/2025 costituisce quindi un’interpretazione che la stessa legge vieta espressamente al magistrato.
Ma se sicuramente ha errato il Tribunale di Milano a farsi anche solo sfiorare da un tale dubbio, l’apoteosi è stata raggiunta dalla Suprema Corte che con la sentenza 8326/2026 non solo ha risposto al Tribunale ritenendo tali tabelle applicabili in via quasi cogente (ce ne si potrebbe discostare “solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti” che però non si comprende bene quali potrebbe essere), ma è andata oltre (ed a parere di chi scrive anche violando il principio di corrispondenza tra domandato e pronunciato) affermando l’estensione della loro applicazione non solo ai casi di sinistri stradali o da responsabilità medica, ma a qualsiasi ipotesi di genesi di danni non patrimoniali con invalidità permanenti superiori al 9%.
Per non tediare oltremodo il lettore si ometterà di ripercorre il lungo, faticoso e tortuoso iter motivazionale della decisione (che presenta peraltro non poche contestabili affermazioni in merito al concetto dell’equità), ma non si può non rilevare come il risultato finale sia che la Cassazione è riuscita ad affermare due principi esattamente contrari al chiarissimo dettato della legge.
E questo risultato è particolarmente preoccupante perché costituisce uno stravolgimento della divisione dei poteri quando il Giudice, anziché applicare la Legge secondo il suo letterale tenore e l’intenzione del Legislatore, ritiene di poter affermare principi ad essa contrari.
Certamente è capitato, ed ancora legittimamente capiterà, che i Giudici debbano disapplicare una legge, perché contraria ad altre norme di rango superiore nel sistema delle fonti di diritto (ad esempio regolamenti contrari a norme aventi valori di legge), ma il caso davanti al quale ci troviamo davanti oggi presenta un carattere di novità particolarissimo almeno quanto grave.
In questo caso la Cassazione non si è limitata a disapplicare una norma ritenendola contraria ad altre (a torto o ragione) quale attività non solo consentitale ma dovuta nella sua funzione giudiziaria, ma l’ha violato deliberatamente disattendendo i suoi specificatamente ed esplicitamente indicati limiti.
Si potrà opporre che non sono rari i casi in cui il potere giudiziario ha dovuto colmare con la propria interpretazione le colossali lacune legislative del Legislatore e ciò è sicuramente vero, ma sino ad oggi si era verificato sostanzialmente solo in due ipotesi:
- in caso di assenza totale di legislazione applicabile a quel determinato caso, il potere giudiziario ha colmato tale vuoto ricorrendo ai principi fondamentali del diritto o all’analogia
- a fronte di norme estremamente generiche ha fornito interpretazioni diverse ma sempre rimanendo nell’alveo del valore letterale.
In altre parole sino ad oggi la giurisprudenza si era limitata o a sostituirsi al Legislatore fintanto che quest’ultimo era rimasto inerte oppure a cercare di adeguare principi particolarmente vasti a situazioni evolutesi negli anni: in altre parole, conscia del proprio ruolo di strumento di applicazione della legge si era semplicemente limitata a muoversi all’interno dei suoi confini.
Ma il presente caso presenta una differenza fondamentale perché i Giudici di Legittimità nell’estendere una norma volutamente settoriale e con precise limitazioni temporali hanno fornito una interpretazione in aperto e diretto contrasto con il dato letterale della norma: hanno coscientemente di deciso di rendere inefficaci i limiti che la norma si era autoimposta e nella sostanza hanno creato una norma che il Legislatore non voleva e peraltro non poteva nemmeno.
Deve infatti essere ricordato che, originariamente, le tabelle liquidative ex art. 138 CAP erano state previste esclusivamente per l’ambito dei danni da circolazione stradale con il fine precipuo di contenere i costi dell’assicurazione obbligatoria (che alla fine non sono stati contenuti) ed è a tutti evidente che tale ratio mal si attanaglia a fattispecie di danno diverse (si pensi a mero titolo esemplificativo ai danni riportati a seguito di percosse).
E ciò senza considerare che peraltro vi sarebbero anche stati numerosi argomenti (tra i quali spicca sicuramente quello macroscopico della obiettiva non conformità matematica del Decreto alle indicazioni dell’art. 138 a cui si sarebbe dovuto attenere) per ritenere tale norma in nuce inapplicabile in quanto non conforme alla norma di costituisce applicazione.
In conclusione tale sentenza a parere di chi scrive quindi è in primis fondamentalmente errata sotto il profilo tecnico giuridico oltre ad essere illegittima: permettere alla Cassazione di sostenere una interpretazione della norma contraria al dettato normativo stesso, comporta la Supremazia del potere giudiziale su quello Legislativo con rischi abormi di tenuta del nostro sistema. già messo a dura prova dalla sempre maggior commistione tra potere legislativo ed esecutivo.
Non resta che sperare che le prossime decisioni della cassazione sconfessino questa sentenza e che la legge torni ad avere il suo valore di inderogabilità: dura lex sed lex.


