La responsabilità genitoriale e la sua limitazione

I procedimenti sulla responsabilità genitoriale si prefiggono l’obiettivo di tutelare i figli nel caso di violazione dei doveri o abuso dei poteri da parte dei genitori nei loro confronti ogni volta in cui, da simili condotte, possano derivare gravi pregiudizi in capo ai minori stessi.

Gli istituti che involgono la responsabilità genitoriale sono normati dagli artt. 330  e 333 del Codice Civile.

La decadenza della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice qualora il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti, o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il Giudice può anche disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che abusi o maltratti il minore.

Il genitore decaduto dalla potestà sui figli potrà vedere e frequentare i figli solo alla presenza di educatori e/o assistenti sociali e comunque in luogo protetto e con le modalità previste dal Giudice.

La limitazione della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice quando la condotta di uno dei genitori o di entrambi i genitori non sia così grave da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio. In questi casi il Giudice, secondo le circostanze, adotta i provvedimenti limitativi che ritiene convenienti nel superiore interesse del minore.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale possono essere adottati anche d’ufficio dal Giudice. La competenza relativa alla trattazione di questi procedimenti è del Tribunale ordinario se è già pendente avanti a questo una causa di separazione, di divorzio o di filiazione. Viceversa, in difetto di pendenza di una di queste azioni, la competenza è radicata avanti al Tribunale per i Minorenni.

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