I figli nella cessazione della convivenza

La recente riforma della filiazione ha equiparato integralmente la posizione dei figli, a prescindere dal vincolo che lega i genitori, uniformando anche la competenza del Tribunale ordinario a decidere sui rapporti tra genitori-figli.

In presenza di figli minori, pertanto, quando i genitori conviventi si lasciano, dovranno essere regolamentati: la modalità di affidamento, la collocazione abitativa ed i tempi che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, oltre alla misura del contributo al loro mantenimento da parte del genitore non convivente. L’assegno di mantenimento per i figli è dovuto anche se essi sono maggiorenni, purché non economicamente autosufficienti.

Inoltre, così come i figli nati nel matrimonio, i figli nati da coppie di fatto hanno diritto a rimanere a vivere nell’abitazione adibita a casa familiare: la casa dove la famiglia di fatto ha vissuto andrà, pertanto, assegnata al genitore convivente con i figli, a prescindere dal titolo di proprietà.
Quando i genitori conviventi decidono di lasciarsi ed hanno raggiunto un accordo, possono depositare un ricorso congiunto presso il Tribunale Ordinario che, ove le condizioni previste  integrino gli interessi dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, provvederà a recepirlo in un decreto.

Diversamente, nel caso in cui i genitori non riescano ad accordarsi, si potrà adire il Tribunale e chiedere l’intervento del Giudice.

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