Molti ricorderanno il clamoroso furto avvenuto durante il c.d. ponte per la festività del 25 aprile 2016 presso la filiale Intesa Sanpaolo di Torino, sita in C.so Peschiera n. 151: alcuni malfattori perpetravano il furto con scasso di numerose cassette di sicurezza, eludendo con facilità i livelli di protezione predisposti dall’istituto bancario.
A seguito dell’azione civile instaurata da alcuni cassettisti vittime del furto patrocinati dal nostro Studio, il Tribunale Civile di Torino, Sez. I, con la sentenza parziale n. 1252/2021 ha avuto modo di pronunciarsi sui predetti fatti e, respingendo le tesi difensive dell’istituto bancario, ha ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso ex art. 1839 c.c.
In particolare, secondo il Tribunale di Torino, non è possibile ritenere che la banca abbia posto in essere un comportamento contrattuale diligente, al fine di assicurare l’idoneità dei locali allo scopo della custodia efficiente delle cassette di sicurezza, essendo emerse dalle indagini penali le seguenti circostanze:
“a) la blindatura dei locali del caveau è stata facilmente vinta dai ladri i quali hanno forato i muri perimetrali, sebbene dispiegando una evidente abilità manuale e tecnica;
- b) il furto è stato possibile grazie alla disattivazione dei sistemi di allarme, ottenuta mediante la complicità di due addetti della società incaricata di gestire la sicurezza dei locali (mediante controllo remoto dei sistemi da apposita control room)”.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, “la circostanza che la complicità nel furto non sia riconducibile a dipendenti diretti della convenuta banca Intesa Sanpaolo S.p.A., bensì a dipendenti di un suo subappaltatore, non esclude in alcun modo la responsabilità della stessa ex art. 1228 del codice civile, e ciò proprio in considerazione del principio suddetto secondo cui il debitore che si avvale di ausiliari nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale su di esso gravante (nella fattispecie in esame, l‘obbligazione di custodia dei locali ove erano allocate le cassette di sicurezza) risponde … anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, indipendentemente dalla circostanza che questi ausiliari siano a lui legati da un rapporto di dipendenza o di altra natura (quali l’appalto o il subappalto)”.
Dopo aver quindi individuato e dichiarato la colpa grave dell’istituto bancario per aver predisposto un sistema di sicurezza che “si è rivelato del tutto fallace”, il Tribunale ha poi rimesso la causa in istruttoria per l’accertamento e la quantificazione dei danni subiti dai cassettisti derubati, i quali, anche grazie al minuzioso lavoro svolto per la ricostruzione del contenuto delle singole cassette di sicurezza, potranno finalmente ottenere il giusto risarcimento, anche oltre il massimale di polizza, per la sottrazione dei loro beni e affetti più cari.
V. anche rassegna stampa aggiornata al 28/07/2022 qui: MAXI FURTO NEL CAVEAU: LE VITTIME SI RIVOLGONO AGLI AVVOCATI