Furto nelle cassette di sicurezza: grave responsabilità della banca

di Elisabetta Capello

Molti ricorderanno il clamoroso furto avvenuto durante il c.d. ponte per la festività del 25 aprile 2016 presso la filiale Intesa Sanpaolo di Torino, sita in C.so Peschiera n. 151: alcuni malfattori perpetravano il furto con scasso di numerose cassette di sicurezza, eludendo con facilità i livelli di protezione predisposti dall’istituto bancario.

A seguito dell’azione civile instaurata da alcuni cassettisti vittime del furto patrocinati dal nostro Studio, il Tribunale Civile di Torino, Sez. I, con la sentenza parziale n. 1252/2021 ha avuto modo di pronunciarsi sui predetti fatti e, respingendo le tesi difensive dell’istituto bancario, ha ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso ex art. 1839 c.c.

In particolare, secondo il Tribunale di Torino, non è possibile ritenere che la banca abbia posto in essere un comportamento contrattuale diligente, al fine di assicurare  l’idoneità  dei  locali  allo  scopo  della  custodia  efficiente  delle cassette  di  sicurezza, essendo emerse dalle indagini penali le seguenti circostanze:

a)  la  blindatura  dei  locali  del  caveau  è  stata  facilmente  vinta  dai ladri  i  quali  hanno  forato  i  muri  perimetrali,  sebbene  dispiegando  una evidente abilità manuale e tecnica; 

  1. b) il furto è stato possibile grazie alla disattivazione dei sistemi di allarme, ottenuta mediante  la  complicità  di  due  addetti  della  società incaricata di gestire la sicurezza dei locali (mediante controllo remoto dei sistemi da apposita control room)”.

Peraltro, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, “la circostanza che la  complicità nel furto non sia riconducibile a dipendenti diretti della convenuta banca Intesa Sanpaolo S.p.A., bensì a dipendenti  di  un  suo  subappaltatore,  non  esclude  in  alcun  modo  la responsabilità della stessa ex art. 1228 del codice civile, e ciò proprio in considerazione  del  principio  suddetto  secondo  cui  il  debitore  che  si avvale  di  ausiliari  nell’adempimento  dell’obbligazione  contrattuale  su  di esso  gravante  (nella  fattispecie  in  esame,  l‘obbligazione  di  custodia  dei locali  ove  erano  allocate  le  cassette  di  sicurezza)  risponde  …  anche  dei  fatti  dolosi  e  colposi  di  costoro, indipendentemente dalla circostanza che questi ausiliari siano a lui legati da  un  rapporto  di  dipendenza  o  di  altra  natura  (quali  l’appalto  o  il subappalto)”.

Dopo aver quindi individuato e dichiarato la colpa grave dell’istituto bancario per aver predisposto un sistema di sicurezza che “si è rivelato del tutto fallace”, il Tribunale ha poi rimesso la causa in istruttoria per l’accertamento e la quantificazione dei danni subiti dai cassettisti derubati, i quali, anche grazie al minuzioso lavoro svolto per la ricostruzione del contenuto delle singole cassette di sicurezza, potranno finalmente ottenere il giusto risarcimento, anche oltre il massimale di polizza, per la sottrazione dei loro beni e affetti più cari.


 

V. anche rassegna stampa aggiornata al 28/07/2022 qui: MAXI FURTO NEL CAVEAU: LE VITTIME SI RIVOLGONO AGLI AVVOCATI

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