Responsabilità per danno da prodotti difettosi: anche un fornitore può essere considerato produttore, se il suo nome coincide con il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante

di Fabrizio Lala

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione della nozione di produttore, per la corretta applicazione delle norme relative alla responsabilità per prodotto difettoso (Causa C-157/23, sentenza del 19 dicembre 2024).

Il procedimento è sorto a seguito del rinvio pregiudiziale svolto dalla Corte di Cassazione italiana, nell’ambito di una controversia tra un consumatore e Ford Italia. Il consumatore, proprietario di una vettura del marchio statunitense acquistata presso un concessionario italiano, aveva infatti citato in giudizio Ford Italia (e il concessionario) a seguito di un incidente occorso nel 2001, per far valere un difetto di fabbricazione manifestatosi con la mancata apertura dell’airbag.

Nella causa italiana, Ford Italia si è difesa sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile, non essendo l’azienda produttrice dell’auto, bensì il distributore delle auto del gruppo in Italia.

La Cassazione si è dunque rivolta alla Corte di giustizia per la corretta interpretazione della nozione di produttore, chiedendo ai giudici di Lussemburgo se il fornitore di un prodotto difettoso debba essere considerato una «persona che si presenta come produttore», ai sensi della direttiva 85/374/CEE, pur non avendo materialmente apposto il suo nome sul prodotto, vista la coincidenza tra il marchio apposto sul bene dal produttore ed un elemento distintivo del nome del fornitore (nel caso in esame, Ford).

Secondo la Corte UE, la nozione di «persona che si presenta come produttore» prevista dalla direttiva non riguarda solo la persona che ha materialmente apposto il suo nome sul bene, ma deve includere anche il fornitore, se il suo nome o un elemento distintivo di quest’ultimo corrisponde al nome del fabbricante e al nome, al marchio o a un altro segno distintivo presente sul prodotto.

La Corte ha precisato inoltre che, per garantire un’efficace tutela del consumatore, il legislatore europeo ha stabilito che la responsabilità sorga sia in capo al produttore, sia a «chiunque si presenti come produttore». Il consumatore deve essere libero di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, in applicazione del principio della solidarietà della responsabilità. Se infatti il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, che il consumatore potrebbe anche non conoscere, la tutela del consumatore si rivelerebbe insufficiente.

Questa sentenza della Corte di giustizia conferma la preminenza dello scopo di garantire una tutela efficace della posizione del consumatore nel quadro della direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso del 1985. A breve, la direttiva sarà sostituita con un nuovo testo, la direttiva 2024/2853, che si applicherà ai prodotti immessi sul mercato a partire dal 9 dicembre 2026 – il cui testo peraltro amplia il novero di cosa si consideri come “prodotto”. In ogni caso, la pronuncia qui commentata continuerà a far parte dell’acquis in materia di responsabilità da prodotto difettoso.

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