MONOPATTINO: IL FUTURO O UNA NUOVA FONTE DI RISCHIO?

di Ludovica Ambrosio – Ambrosio & Commodo Studio legale Associato
e di Andrea Ruscica – Agente Capo Procuratore – Reale Mutua Agenzia Principale Torino Castello

Introduzione.

Come ci si può facilmente rendere conto facendo una semplice passeggiata in città, le strade di Torino, al pari delle altre metropoli italiane ed europee, sono sempre più affollate da persone alla guida di monopattini elettrici in continuo e rapido movimento.

Si tratta senza dubbio di un mezzo di trasporto comodo, veloce oltre che ecologico e conveniente economicamente.

Una grande spinta all’aumento del numero dei monopattini è stata data dall’arrivo di numerose società di sharing, che hanno disseminato per le vie cittadine centinaia di mezzi senza contare che anche l’introduzione del bonus mobilità connesso all’emergenza Covid-19 ha spinto all’acquisto del mezzo molti privati.

Il problema che però si registra, a fronte di un crescente utilizzo del mezzo da un numero sempre più elevato di persone, è la mancanza di una chiara e completa normativa che ne regoli l’utilizzo con la conseguenza che la circolazione dei monopattini avviene in maniera disordinata e talvolta anche pericolosa. Sembra la normalità ma invece costituiscono condotte vietate e quindi sanzionabili da parte delle autorità quelle, ad esempio, di viaggiare in due o più persone sul monopattino invece che utilizzarlo singolarmente; od ancora quella di  transitare nelle zone proibite, come marciapiedi e portici, e  percorrere vie in contromano.

Si cercherà quindi in questo breve approfondimento di individuare le principali regole che governano la corretta circolazione dei monopattini ed insieme gli strumenti che il mercato assicurativo offre per mettersi al riparo da eventuali danni che si possono cagionare o subire correlati all’utilizzo di questo innovativo mezzo di trasporto.

La particolarità e novità delle problematiche legate al “fenomeno monopattini” ha consigliato un metodo altrettanto innovativo attraverso il confronto dialettico dell’avvocato e dell’assicuratore, con una scrittura a “quattro mani” per una migliore disamina delle diverse questioni che consenta una migliore informazione dei nostri lettori.

Normativa.

Come anticipato la normativa è frammentata e lacunosa ma l’apporto più significativo è certamente quello dato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe” (D.L. 162/2019), e che ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

In particolare viene stabilito che la circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi (biciclette), non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa.

Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche tra cui: avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt); non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi; essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche; riportare la marcatura «CE».

E’ inoltre prescritto che da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

Nelle ore notturne, inoltre, “su strade ove è previsto il limite di velocità massima di 30 kmh e su piste ciclabili hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all’art, 162, comma 4 ter, del Codice della Strada.“.

Non sono prescritti titoli abilitativi per la conduzione ma è necessario però essere maggiori di 14 anni e se minori di 18 è necessario indossare il casco protettivo, che peraltro il buonsenso dovrebbe consigliare a tutti.

Regole di circolazione.

Quanto alle regole di circolazione, i monopattini elettrici possono circolare:

  1. a) su strade urbane con limite di 50 Km/h ove possono circolare i velocipedi;
  2. b) su strade extraurbane, solo all’interno di piste ciclabili.

Devono circolare su di un’unica fila e comunque mai affiancati in numero maggiore a due.

Non è consentito il trasporto di passeggeri (art. 75-quater).

I conducenti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe salvo che sia necessario segnalare la svolta.

Nessuna norma è invece prevista per regolare la loro sosta/parcheggio e ci si auspica che ciò avvenga rapidamente stante il disordine e talvolta l’elemento di pericolosità che rappresentano i monopattini lasciati parcheggiati in mezzo alle piazze o sui marciapiedi.

Per quanto non richiamato nelle nuove norme, considerata l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi, si applicano tutte le norme di carattere generale previste dal Codice della Strada.

Con delibere rimesse poi alla discrezionalità della amministrazione locale:

  • viene determinato l’ambito territoriale in cui è consentita la circolazione e susseguenti limitazioni;
  • vengono attivati i servizi di noleggio;
  • vengono indicate il numero di licenze massime;
  • vengono previsti gli obblighi assicurativi per lo svolgimento di servizio di noleggio.

Ipotesi di sinistro.

Per conferire concretezza al presente articolo, vediamo ora quale è il comportamento da tenere nel caso di sinistro con un monopattino.

IPOTESI A: incidente con ragione contro un monopattino privato

In questo caso il primo problema da affrontare è quello relativo all’individuazione del proprietario del monopattino in quanto, essendo beni mobili non registrati sono privi di dati di identificazione che consentano di individuare con certezza il proprietario.

Pertanto il conducente sarà considerato anche il proprietario fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto.

In questo caso i danni arrecati verranno risarciti dal proprietario personalmente – sempre che sia solvibile – o tramite la propria compagnia di assicurazione nell’eventualità in cui il soggetto abbia scelto spontaneamente di attivare una polizza di responsabilità civile.

IPOTESI B: incidente con ragione contro un monopattino a noleggio

In questo caso il danneggiato avrà più facilità nell’ottenere il risarcimento dei danni patiti in quanto il proprietario del monopattino è la società di sharing la quale è obbligata, per poter operare sul mercato cittadino, a stipulare polizze assicurative. Pertanto in questo caso il risarcimento verrà corrisposto al danneggiato da parte della compagnia assicuratrice del monopattino.

Va da sé che in entrambi i casi, non vertendo in ipotesi di RCA con conseguente possibilità di fornire la prova del fatto e della responsabilità tramite compilazione del modello CAI, il danneggiato dovrà attivarsi per documentare l’accaduto e la responsabilità della controparte ed in tale circostanza, il metodo più garantista e prudenziale, è certamente quello di chiamare la Polizia Municipale che stilerà il verbale di incidente.

IPOTESI C: incidente con ragione mentre sono alla guida di un monopattino

I danni sia materiali che fisici riportati nell’occorso dal conducente del monopattino saranno risarciti dalla controparte responsabile del sinistro o dalla sua compagnia di assicurazione nel caso in cui l’incidente sia avvenuto con un mezzo assicurato come ad esempio un’automobile o un ciclomotore.

IPOTESI D: incidente con torto mentre sono alla guida di un monopattino privato

In tale ipotesi il conducente del monopattino dovrà pagare personalmente, sempre che non abbia stipulato apposita assicurazione RC, i danni che con la sua condotta ha cagionato ai terzi. Restano ovviamente a proprio carico le spese per la riparazione dei danni materiali riportati al monopattino come anche gli eventuali danni fisici riportati nell’occorso, sempre che l’utilizzatore del monopattino non abbia stipulato apposita polizza casco e infortuni.

IPOTESI E: incidente con torto mentre sono alla guida di un monopattino a noleggio

Qualora invece il monopattino in questione fosse a noleggio, essendo previsto per le società di sharing l’obbligo della stipula di una polizza obbligatoria contro i danni ai terzi, la compagnia assicurativa coprirà i danni che verranno accidentalmente cagionati ai terzi. Solitamente tali polizze prevedono una rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnie ma sarebbe sempre buona norma verificare tale aspetto al fine di scongiurare l’insorgere di spiacevoli sorprese. Per quanto riguarda i danni materiali che con la propria guida il conduttore potrebbe cagionare al mezzo (es. danneggiamento ruota salendo su un marciapiede) le spese per la riparazione del mezzo restano a carico dell’utilizzatore. Per quanto riguarda gli eventuali danni fisici riportati dal conducente nell’occorso valgono invece le stesse regole indicate nell’ipotesi sub lettera D.

Profili assicurativi.

Stante la pericolosità correlata all’utilizzo di tale mezzo di micro mobilità, per proteggere sé e gli altri da eventuali danni che potrebbero scaturire dall’utilizzo del monopattino, un’opportunità potrebbe essere quella di sottoscrivere una polizza contro tali rischi. Non essendo previsto, come già detto, alcun obbligo introdotto dal legislatore di assicurare la circolazione per i danni involontariamente arrecati ai terzi, ciò potrà avvenire su base volontaria.

Il tema è molto discusso all’interno del mondo assicurativo, le Compagnie italiane, toccano con mano quotidianamente il reale impatto che questi nuovi mezzi di trasporto comportano nell’ambito dei sinistri da circolazione.

I numeri parlano chiaro: ogni giorno si verificano circa 45 incidenti (un incidente mortale ogni 35 ore).  Tra l’altro il 77% degli incidenti avviene nei centri urbani con un 73% di feriti[1].

Il mercato assicurativo pertanto, recependo questa necessità, ha ideato nuovi prodotti dedicati alla copertura esclusiva ai rischi da circolazione con mezzi privati, non targati a trazione elettrica.

Primarie compagnie da qualche mese ormai, hanno inserito all’interno dei propri cataloghi prodotti ad hoc dedicati esclusivamente al mondo delle biciclette e dei monopattini elettrici per tutti gli imprevisti che possono capitare nell’utilizzo quotidiano, compreso il danno da responsabilità civile da circolazione nei confronti di terzi.

In passato tali rischi venivano gestiti da alcune Compagnie all’interno di prodotti assicurativi che per loro natura venivano creati per coprire ambiti diversi, un esempio su tutti è l’ormai nota “polizza del capofamiglia” all’interno della copertura assicurativa per la casa, che comprendeva il danno da responsabilità civile per tutti coloro che risiedono sotto lo stesso nucleo familiare anche per l’uso di biciclette e monopattini elettrici condotti dall’assicurato o da coloro che sono sotto stretta responsabilità del capofamiglia, come ad esempio i figli minori.

Le varie associazioni dei consumatori, stanno richiedendo a gran voce la possibilità di estendere la copertura RC auto anche all’utilizzo del monopattino elettrico, richiesta quanto mai inapplicabile allo stato attuale dei fatti secondo il normatore, in quanto i suddetti mezzi sono privi di una targa o codice alfa numerico esclusivo che possa essere abbinato alla proprietà di una persona fisica.

Conclusioni.

In attesa di una precisa e chiara regolamentazione, che si auspica arrivi nel più breve tempo possibile, l’utilizzo dei monopattini è perlopiù lasciato al buon senso degli utilizzatori anche se spesso sono proprio gli utilizzatori a manifestare grande inciviltà nell’uso di questo nuovo mezzo di trasporto lasciandosi andare a pratiche scorrette e pericolose.

Per tale motivo sarà sempre più opportuno valutare di assicurarsi adeguatamente per eventuali danni che potremmo accidentalmente provocare attraverso l’utilizzo di questi utili, ma non ancora adeguatamente regolamentati, veicoli urbani, nonché per quelli che potremmo, nostro malgrado, subire.

 


[1] Dati Ania 2019

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