Quando si parla di responsabilità genitoriale si fa riferimento all’insieme di diritti e doveri che il diritto di famiglia italiano attribuisce ai genitori nei confronti dei figli minori, finalizzati alla loro cura, educazione, istruzione, mantenimento e protezione. La responsabilità genitoriale comprende doveri concreti quali il mantenimento della salute e dell’educazione del minore, la rappresentanza legale del figlio minorenne, l’amministrazione dei suoi beni, la cura delle relazioni familiari e sociali, per citare i più importanti.
La responsabilità genitoriale può essere esercitata da entrambi i genitori di comune accordo (come regola generale), oppure da uno solo qualora l’altro sia temporaneamente o permanentemente impossibilitato o limitato nell’esercizio dei relativi poteri. Nel frattempo, il genitore non esercente mantiene un ruolo di vigilanza su scelte fondamentali come educazione, istruzione e conservazione delle condizioni di vita del minore.
Qualora incorrano situazioni di abuso il nostro ordinamento prevede strumenti specifici per intervenire nel caso di abuso o inadeguatezza nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Tali strumenti non hanno carattere punitivo, bensì sono finalizzati a prevenire o eliminare pericoli per l’incolumità fisica e psichica dei minori, sempre nel rispetto dell’interesse superiore del bambino.
Le principali misure si rinvengono negli artt. 330 e 333 c.c., secondo una distinzione consolidata.
L’art. 330 c.c. disciplina le misure ablative della responsabilità genitoriale, e dunque la decadenza da questa. Sono misure che si applicano quando la condotta di un genitore ha già determinato o è destinata a determinare un grave pregiudizio per il figlio, con conseguente perdita di ogni diritto di cura, tutela e amministrazione.
L’art. 333 c.c. riguarda invece le misure limitative della responsabilità genitoriale che vengono adottate quando le condotte genitoriali sono tali da mettere a rischio l’incolumità del minore o il suo corretto sviluppo, anche in via potenziale. In questo spazio operativo il giudice può modulare gli interventi, conservando al genitore alcuni diritti ma limitandone altri, al fine di garantire la tutela del minore.
In entrambi i casi, la giurisdizione è del Tribunale per i Minorenni, il quale bilancia le esigenze di tutela del bambino con il principio di favor familiae, ossia la preferenza per soluzioni che consentano al minore di crescere all’interno del proprio nucleo familiare, ove ciò sia compatibile con la sua sicurezza e benessere.
La vicenda nota come “famiglia del bosco” ha recentemente scosso l’opinione pubblica, che ha visto nell’intervento della giustizia un’ingerenza nella vita privata e familiare di questa famiglia. Tuttavia è meritevole di attenzione giuridica perché offre un caso concreto di applicazione delle misure limitative della responsabilità genitoriale.
La vicenda riguarda una coppia che viveva in un bosco nella provincia di Chieti con tre figli minorenni, in condizioni abitative e di vita estremamente lontane dall’ordinario. A seguito di un episodio sanitario che aveva coinvolto uno dei minori, la situazione di questo nucleo familiare era stata segnalata dai servizi sociali e il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha adottato, con ordinanza del 13 novembre 2025:
- la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
- l’allontanamento dei minori dalla dimora familiare;
- il loro collocamento in una casa-famiglia per un periodo di osservazione;
- la nomina di un tutore provvisorio per garantire gli interessi dei minori.
Il Tribunale ha fondato il provvedimento sulla valutazione di numerose carenze ritenute pregiudizievoli per la crescita dei minori – tra cui condizioni abitative insalubri, la mancanza di frequenza scolastica regolare e la mancata adesione a percorsi sanitari e di controllo medico – tali da compromettere la salute fisica, psicologica e la vita di relazione dei bambini nel medio periodo.
La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato l’assetto adottato dal Tribunale di primo grado, pur riconoscendo alcuni progressi formali dei genitori nell’adeguarsi alle indicazioni (quali potenziale adeguamento dell’abitazione e disponibilità a far frequentare la scuola ai figli). Al momento, la sospensione della responsabilità e l’allontanamento dei minori restano efficaci, con la madre che può vedere i figli in determinati momenti e il padre che ha un regime di incontri stabilito.
Dal punto di vista giuridico, il caso riafferma alcuni principi chiave della materia qui trattata.
Innanzitutto, l’intervento giudiziario in materia di responsabilità genitoriale non richiede necessariamente l’esistenza di abusi o maltrattamenti, ma è sufficiente che il contesto di vita e le scelte educative e di cura producano rischi concreti e significativi per il benessere attuale e futuro del minore.
In secondo luogo, il giudice minorile può adottare misure ablative o limitative prima che si verifichi un danno irreversibile, ove emergano elementi probatori di pericolo socio-sanitario, sottosviluppo relazionale o isolamento educativo.
Infine, anche in presenza di progressi nella condotta genitoriale, tali misure possono restare in vigore fino a quando non venga dimostrata in modo convincente e stabile la piena capacità dei genitori di garantire condizioni di vita idonee alla crescita dei figli.
La linea interpretativa adottata dai giudici pone quindi l’accento non sulla punizione del genitore, bensì sulla prognosi di sviluppo sano del minore, coerentemente con gli artt. 337-ter e ss. c.c. e con il principio costituzionale dell’interesse superiore del fanciullo.


