Danno da premorienza: l’iniquità dei criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle di Milano

di Elena Di Ieso

L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha elaborato, per la prima volta nel 2018, un sistema tabellare ad hoc per la liquidazione del danno da premorienza (tradizionalmente definito c.d. danno biologico intermittente), cioè il danno alla salute risarcibile in capo agli eredi nell’ipotesi in cui un soggetto, che abbia subito una menomazione invalidante da fatto illecito, sia deceduto, per cause indipendenti dalla lesione subita, prima di ottenere il risarcimento.

Ad esempio, per porre un caso concreto, si pensi all’ipotesi di un uomo che abbia riportato la frattura di entrambe le gambe in seguito ad un sinistro stradale, ma che, prima che di ottenere il risarcimento dalla Compagnia assicurativa, sia deceduto per un infarto a distanza di due anni dall’evento lesivo.

Le Tabelle di Milano prevedono, in questi casi, l’individuazione del “risarcimento medio annuo”, ossia del valore medio della percentuale invalidante in un soggetto avente un’aspettativa di vita media: tuttavia, sulla base della presunzione che il pregiudizio sofferto sia di maggiore intensità in prossimità dell’evento, gli importi risarcitori sono maggiori se la morte si verifica entro il primo anno o entro i primi due anni dall’evento lesivo, mentre è previsto un importo fisso per ogni ulteriore anno successivo al secondo.

L’applicazione da parte dei Tribunali di merito delle precitate Tabelle è stata criticata e posta in discussione dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione del 29 dicembre 2021 (ordinanza n. 41933), in quanto, a detta dei Giudici di legittimità, i criteri ivi contenuti non sarebbero rispettosi dei diritti lesi e, non tenendo conto della specificità del singolo caso concreto, non garantirebbero l’effettivo integrale risarcimento dei danni.

In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato l’iniquità del criterio liquidativo previsto dalle Tabelle di Milano, sia dal punto di vista medico-legale, atteso che i postumi permanenti si definiscono tali proprio perché restano stabili nel tempo, sia sotto un profilo giuridico, poiché il danno permanente comporta ripercussioni e limitazioni irreversibili nella vita della vittima, in ragione della perdita dell’integrità psico-fisica, che egli non potrà mai più recuperare in futuro.

Sulla base di tali premesse, secondo la Corte, non è corretto parametrare la liquidazione del danno in base alla circostanza che la vittima sia o meno vissuta fino al termine del processo: infatti, a fronte di un pregiudizio identico e sopportato per lo stesso arco temporale, nel primo caso l’importo liquidato, in funzione della percentuale d’invalidità e dell’età del danneggiato, sarebbe nettamente più alto rispetto a quello riconosciuto nella seconda ipotesi relativa al soggetto deceduto in corso di causa.

Con la precitata pronuncia, la Corte ha ribadito l’importanza del sistema tabellare (improntato all’uniformità, all’equità e al principio di uguaglianza), confermando il principio di diritto secondo il quale, ove la vittima di un fatto illecito sia deceduta prima di ottenere il risarcimento, per cause indipendenti rispetto alla menomazione sofferta, il quantum risarcitorio spettante agli eredi dovrà essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.

Tuttavia, i Giudici di legittimità, ritenendo le Tabelle di Milano “inique” in quanto riduttive e non rispettose del principio di integralità del risarcimento, hanno manifestato la necessità di porre un correttivo: in particolare, la liquidazione del danno da premorienza dovrà essere effettuata secondo il criterio della proporzionalità, cioè partendo dal risarcimento spettante al danneggiato che, a parità di età e di invalidità, sia rimasto in vita fino al termine del processo, per poi diminuirne l’importo proporzionalmente in relazione agli anni di vita effettivamente vissuti.

La monetizzazione che seguirà alla valutazione equitativa del Giudice dovrà dunque essere il risultato di un equilibrato contemperamento tra i valori stabiliti dalle Tabelle di Milano, o in alternativa quelli individuati dalle Tabelle di Roma, e le circostanze peculiari del caso concreto (età del danneggiato al momento del fatto, età del danneggiato al momento del decesso, entità della lesione, incidenza della stessa sull’esistenza specifica e soggettiva della vittima…).

Pertanto, nel caso in cui il danneggiato deceda in corso di causa, per cause indipendenti dal fatto illecito, sarà opportuno che gli eredi del defunto valutino con il proprio legale di fiducia, esperto in materia di danno alla persona, quale sia il criterio liquidativo più favorevole nel caso di specie, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, al fine di ottenere l’integrale risarcimento del danno alla salute patito dal de cuius e trasmissibile agli eredi iure successionis.

Articoli

Menu