di Sara Commodo
I quotidiani nazionali hanno, nelle scorse settimane, allarmato le coppie prossime al divorzio dando conto di una recente ordinanza della Cassazione Civile, la n.1999 del 29 gennaio 26.
Partiamo da una considerazione tranquillizzante: l’ordinanza 1999/2026 della Cassazione non ha rivoluzionato nulla, ma solo stigmatizzato l’importanza di una qualificata preparazione istruttoria della domanda divorzile laddove la si voglia proporre. Se da un lato è stato chiarito che l’assegno divorzile non viene riconosciuto in maniera automatica e scontata ad una moglie che guadagni meno del marito, dall’altro l’istituto non è stato ridotto a strumento ‘vuoto’. È anzi uno strumento che riconosce il valore di ciò che spesso resta silente ovvero il lavoro di cura, le rinunce professionali, i contributi non monetari alla famiglia. Non lasciatevi dunque intimorire dalla preoccupazione che sia difficile ottenerlo. Se sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile e se sarete adeguatamente assistiti così da ben provar l’esistenza di quei presupposti, la vostra domanda sarà accolta.
Ma vediamo la pronuncia nel dettaglio.
La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui la C.d.A di Bologna riformava la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui disponeva un assegno divorzile di € 500,00 in favore di una moglie a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio. In primo grado la donna, a sostegno della domanda di assegno divorzile, aveva allegato una disparità reddituale ed un lavoro part time per prendersi cura dei figli. La C.d.A. rigettava la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’assegno, condannando altresì parte appellata alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nella motivazione, il giudice di secondo grado spiegava che il Tribunale si fosse limitato a constatare la divergenza dei redditi “senza minimamente preoccuparsi di verificare se tale divergenza trovasse causa nel matrimonio”. Non era stato accertato che la situazione deteriore della ricorrente fosse riconducibile a scelte condivise. Con riferimento all’attività lavorativa part time la moglie non aveva indicato il reddito “perso”. La C.d.A. aveva anche escluso l’esistenza dei presupposti per un assegno di natura assistenziale, a fronte di un reddito della donna di 20 mila euro annui e la proprietà dell’appartamento. La Suprema Corte ha confermato la decisione. I motivi di ricorso sono inammissibili atteso che si fondano unicamente sullo “squilibrio economico” senza considerare la sentenza impugnata si basava sulla assenza di prova in merito alla “riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle del marito, alla scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge”.
L’ordinanza della Suprema Corte torna
i. sulla macro distinzione tra l’assegno di separazione e l’assegno di divorzio;
ii. sull’onere della prova a carico del coniuge richiedente l’assegno divorzile;
iii. sulla ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Senza addentrarci in tecnicismi proviamo a fare un po’ di chiarezza su queste tre tematiche che devono essere tenute a mente laddove sia vostro interesse avanzare domanda di assegno divorzile.
i. sulla macro distinzione tra l’assegno di separazione e l’assegno di divorzio;
Assegno di separazione e assegno di divorzio sono istituti differenti. Il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale ed è correlato all’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; il secondo prescinde completamente dal parametro del ‘tenore di vita’ e può essere in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970”.
Con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, e dunque restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi (come quelli di fedeltà, convivenza e collaborazione), ma non anche quelli patrimoniali. Il giudice di merito, per quantificare l’assegno di mantenimento deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il “tenore di vita” di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, parametro che individua lo standard di vita reso possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali. Per il riconoscimento del diritto al mantenimento è necessario, oltre alla non addebitabilità della separazione, che il richiedente sia privo di adeguati redditi propri avuto riguardo al tenore di vita tenuto durante la convivenza matrimoniale, che sussista una disparità economica tra i due coniugi, e che l’assegno sia determinato in relazione a condizioni e capacità reddituale e patrimoniale dell’obbligato, valutata anche l’attitudine al lavoro dell’altro coniuge.
Col divorzio, il rapporto coniugale viene meno e l’assegno divorzile deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa essendo volto non già alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di entrambi. Dunque l’attribuzione dell’assegno di divorzio non potrebbe che fondarsi sui principi di solidarietà e di autoresponsabilità. An e quantum dell’assegno divorzile non dipendono più dal tenore di vita, ma da una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione dell’apporto fornito dal richiedente al menage familiare ed avuto riguardo alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto
Il giudice del merito dovrà dunque verificare se lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti al momento del divorzio sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. La funzione c.d. compensativa presuppone non soltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio: il coniuge richiedente è così tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare , ovvero di aver fornito altre forme di sostegno alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o, comunque, del patrimonio comune. Laddove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale: l’assegno viene riconosciuto solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. In questo caso l’assegno sarà parametrato al minimo indispensabile per vivere in assimilazione ai criteri di cui all’art. 438 c.c.
ii. sull’onere della prova a carico del coniuge richiedente l’assegno divorzile;
Nel caso trattato dalla Suprema Corte la parte richiedente quanto alla componente perequativa-compensativa, non aveva fornito alcuna prova in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio personale e vantaggio per la famiglia; in relazione alla componente assistenziale, era emerso che la richiedente avesse un lavoro ed una casa.
Non basta, dunque, la disparità economica, dovendosi anche provare che essa è derivata, o almeno si è accresciuta, a causa delle scelte condivise durante il coniugio; occorre dedurre prova circostanziata (istanze istruttorie conferenti) atta a dimostrare che la disparità di redditi, e patrimoni, attuale si pone in diretto nesso causale con i sacrifici compiuti per la famiglia dal coniuge economicamente debole. La Cassazione è chiara sul punto: grava sul coniuge richiedente “l’onere di allegazione e di prova […] in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose […] alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge”.
Nello specifico bisogna provare che:
- Lo squilibrio deriva dalle scelte condivise durante il matrimonio
- Hai fatto dei sacrifici professionali per la famiglia (riduzione orario, rinuncia a promozioni, interruzione carriera)
- Questi sacrifici hanno favorito l’altro coniuge o la famiglia nel suo insieme
Non è sufficiente sostenere che ci si è occupati di casa e figli né che si è lavorato part-time. Serve ricostruire con precisione
- Date e periodi lavorativi
- Date e periodi in cui si sono rifiutate opportunità
- Documenti (contratti part-time, comunicazioni con il datore, rinunce a trasferimenti)
- Prove del ruolo familiare(testimoni, gestione quotidiana, rinunce documentabili)
- Nesso causale (come quelle scelte abbiano danneggiato la carriera e come per contro favorito la famiglia)
Per contro se ci si trova nella condizione di dover respingere una domanda di assegno divorzile, alla luce della posizione più stringente della Corte, si dovrà domandare al coniuge richiedente se ha prove concrete che il suo ruolo familiare abbia danneggiato la sua carriera; se abbia mai rifiutato opportunità lavorative per la famiglia; se il suo stipendio basso dipenda da scelte matrimoniali o da altri fattori.
iii. sulla ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Qui abbandonare i tecnicismi e semplificare è davvero complesso. Per l’analisi delle singole fattispecie è necessario che vi rivolgiate ad un professionista.
La Corte di Cassazione chiarisce che con riguardo agli assegni già versati, opera la regola generale civile della “piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione ‘del richiedente o avente diritto’, in ragione dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto, non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione dell’obbligo di restituzione”. Correttamente, dunque, conclude la decisione, la Corte d’appello ha disposto “la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione”.
In ordine al diritto alla ripetizione delle somme erogate, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la condictio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità»”.


