Attenzione alle clausole: se vanificano la funzione indennitaria della polizza sono nulle.
Tanti di noi contraggono assicurazioni di assistenza ovvero contratti con i quali l’impresa di assicurazione, dietro pagamento di un premio (ed entro il massimale concordato), fornisce all’assicurato una prestazione di « aiuto immediato » qualora questi versi in una situazione di difficoltà per effetto di un accadimento fortuito (si pensi all’incidente stradale, al guasto meccanico, alle spese di soccorso medico, etc.).
In questa categoria contrattuale di inseriscono le polizze di assistenza sanitaria.
È importante verificare le condizioni generali di polizza. Molte di quelle generalmente inserite sono viziate da nullità per contrasto con la funzione indennitaria della polizza.
Lo è la clausola che subordina la valenza della polizza alla corretta comprensione della terminologia e dei limiti della garanzia assicurativa.
Lo è la clausola che limita la copertura assicurativa alle sole cure che hanno inizio entro ventiquattro ore dall’evento che le ha determinate come pure quella che dà diritto alla Compagnia di rifiutare la copertura del sinistro in caso di omessa denuncia entro le 24 ore.
È inoltre nulla la clausola contrattuale che oneri il medico o chi presta assistenza all’assicurato d’informare la compagnia dell’avvenuto ricovero.
Nulla anche la clausola che esclude l’operatività della polizza qualora l’assicurato stesso abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dell’équipe medica.