La conferma della CGUE: l’Italia responsabile per non aver previsto un sistema indennitario per i propri cittadini vittime di reati violenti
(E termini per le domande di indennizzo sino al 31.12.2020!!)

BUONE NOTIZIE PER LE VITTIME:
INDENNIZZATE SE IL RESPONSABILE NON RISARCISCE

L’EUROPA TUTELA I CITTADINI ITALIANI
E TIRA LE ORECCHIE AI NOSTRI GOVERNANTI

di Gaetano A. Catalano

Le cronache riportano spesso la notizia di parti lese, vittime di gravissimi reati come l’omicidio, lo stupro, la rapina e simili, che oltre al danno mai riparabile subiscono la beffa di non poter ottenere un risarcimento, perché il reo – che spesso è stato difeso con spese a carico dello Stato e quindi anche con le tasse della parte lesa…!! – è nullatenente o semplicemente è sconosciuto o irreperibile.

Questa dolorosa ingiustizia aveva motivato sin dal 1983 gli Stati Europei ad impegnarsi nel prevedere nei rispettivi ordinamenti norme che riconoscessero un indennizzo alle parti lese che non riuscivano ad ottenere un equo risarcimento.

Dopo anni di discussioni e dopo che molti stati europei avevano già inserito nella propria legislazione la previsione di un indennizzo a favore delle parti lese, interveniva la Direttiva 2004/80/CE finalizzata ad imporre agli ultimi Stati inadempienti – tra cui purtroppo anche l’Italia – tale previsione, in modo che nessuna persone dimorante nell’Unione Europea rimanesse priva della possibilità di avere un indennizzo che in qualche modo lenisse il dolore e la perdita subita a causa di un criminale.

Purtroppo l’Italia è stata renitente rispetto a tale impegno di grande spessore morale, facendo di tutto per ritardare e poi svuotare l’obbligo che le derivava dalla precisa direttiva dell’Unione: conseguentemente, da parecchi anni alcuni Studi Legali, tra i quali il nostro, si battono contro lo Stato Italiano per vedere riconosciuto il diritto dei cittadini italiani, vittime di reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale, a vedersi riconosciuto un indennizzo equo ed adeguato rispetto al danno subito come imposto dalla Direttiva 2004/80/CE.

Nei vari procedimenti giudiziari l’Avvocatura di Stato ha sempre sostenuto, tra le altre difese, che invece la Direttiva 2004/80/CE non imponeva agli Stati Membri di approntare un sistema indennitario per i propri residenti, ma esclusivamente per le situazioni transfrontaliere, ovverosia quando la vittima di reato intenzionale violento commesso in Italia fosse residente in un altro Stato UE.

I Giudici di merito investiti della questione hanno dato risposte molto contraddittorie accogliendo, in qualche caso, la domanda di condanna dello Stato Italiano e più soventemente rigettandola.

La questione è quindi giunta sino alla Corte di Cassazione la quale investita della vicenda ha ritenuto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea due quesiti pregiudiziale in merito all’interpretazione ed applicazione della Direttiva 2004/80/CE: Il 16.07.2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pubblicato la sentenza nella causa C-129/2019, con la quale nel rispondere ai quesiti posti dalla Suprema Corte Italiana, ha accertato la responsabilità dello Stato Italiano per non aver tempestivamente ed adeguatamente trasposto nella propria normativa nazionale la Direttiva CE 80/2004 che imponeva a tutti gli Stati di membri di dotarsi entro il 01.07.2005 di un sistema nazionale di indennizzo per i danni patiti dalle vittime di reati intenzionali e violenti commessi sul proprio territorio ed entro il 01.01.2006 un sistema che agevolasse la percezione dell’indennizzo anche nelle ipotesi transfrontaliere (ovverosia quelle nelle quali la vittima non fosse residente nel Paese ove era stato commesso il reato).

Nonostante la chiara formulazione dell’art. 12, lo Stato Italiano ha infatti perorato per anni una strenua, quanto incomprensibile, interpretazione della Direttiva secondo la quale l’obbligo indennitario sarebbe stato cogente esclusivamente nelle situazioni transfrontaliere (residente straniero vittima di un reato in Italia), ma non in quelle puramente interne (residente italiano vittima di un reato in Italia).

La palese illogicità di tale interpretazione appare evidente anche a chi non è giurista, perché avrebbe comportato l’obbligo per lo Stato Italiano di indennizzare solo i cittadini non residenti senza apprestare la medesima tutela ai propri.

Va detto che nonostante l’evidente aberrazione, la maggior parte dei giudizi di merito aventi ad oggetto tale responsabilità statale si è concluso con una condivisione da parte della magistratura di tale illogica interpretazione, fatti salvi alcuni rari casi.

Proprio in una di queste rare eccezioni  l’Avvocatura di Stato ha impugnato in Cassazione la condanna dello Stato Italiano al risarcimento del danno patito da una donna vittima di stupro e i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di porre alla CGUE due quesiti proprio in tema di interpretazione della Direttiva 2004/80/CE il cui primo può essere così riassunto: se l’obbligo indennitario previsto dalla Direttiva fosse riservato esclusivamente alle situazioni transfrontaliere e quindi ai soggetti non residenti, non si discriminerebbe i propri cittadini che non potrebbero godere del medesimo beneficio?

A tale domanda, che in diversi dibattiti avevamo già definito “retorica”, la CGUE non arriva nemmeno a rispondere, in quanto all’esito di una semplice lettura del testo della Direttiva e dei suoi scopi in essa stessa dichiarati, afferma senza tema di smentita che la Direttiva 2004/80/CE imponeva chiaramente ad ogni Stato Membro di dotarsi un sistema di indennizzo di qualunque (residente o nono residente) vittima di reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.

Tale decisione però non è stato certo un “fulmine a ciel sereno” per il Legislatore Italiano nonostante abbia in ogni sede giudiziale pervicacemente ribadito per il tramite dell’Avvocatura di Stato la propria astrusa e contraria interpretazione.

Infatti la legge 122/2016 aveva già previsto un sistema indennitario che garantisse anche i residenti italiani vittime di reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale, peraltro rubricando la norma con un esplicito riferimento alla Direttiva 2004/80/CE, ma aveva previsto indennizzi minimi (se non offensivi): si andava dagli € 4.800 in caso di stupro e/o lesioni gravissime sino agli 8.000 in caso di omicidio endo-famigliare, passando per i 7.000 € di un omicidio extrafamigliare (ad onor del vero tali importi sono poi stati incrementati, per quanto in misura a nostro avviso ancora insufficiente, con successive norme).

Da tale condotta legislativa, a parere di chi scrive, emerge il gravissimo e specifico dolo dello Stato Italiano nel non approntare tempestivamente il sistema indennitario previsto dalla Direttiva 2004/80/CE e di aver per anni negato in giudizio tale obbligo.

D’altronde diversamente non si spiegherebbe perché nel 2016, e dunque 11 anni dopo il termine previsto, sarebbe stato previsto un sistema indennitario per i residenti italiani vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia, dichiarando esplicitamente di farlo in adempimento della Direttiva 2004/80/CE, in assenza di qualsiasi decisione sia della Suprema Corte di Cassazione sia della Corte Europea che sconfessasse la propria tesi interpretativa: il motivo può essere solo quello di essersi volutamente sottratto al chiaro obbligo giuridico, impostogli dall’Europa, volto alla tutela dei propri cittadini per evidenti intenti di mero risparmio.

A mettere le cose in ordine ci ha pensato la CGUE con la sentenza del 16.07.20 che oltre ad evidenziare la responsabilità extracontrattuale dello Stato Italiano per non aver tempestivamente trasposto nella propria normativa nazionale il contenuto della Direttiva 2004/80/CE ha anche avuto modo di esprimersi sulle linee guida che deve seguire il Legislatore nazionale nello stabilire l’ammontare dell’indennizzo.

Infatti la Corte di Cassazione aveva devoluto alla Corte Europea anche un quesito in merito alla rispondenza degli importi stabiliti dallo Stato con la legge 122/2016 ai criteri di equità ed adeguatezza espressamente indicati dalla Direttiva.

E’ evidente che anche tale domanda aveva un marcato sapore retorico essendo evidente a chiunque che € 4.800 non possono essere considerati un indennizzo equo ed adeguato per una vittima di stupro e su tale solco si è pronunciata anche la CGUE confermando la sua inadeguatezza, pur non avendo la stessa il potere di stabilire nel concreto un importo congruo, esulando tale possibilità dalle sue prerogative.

Ciò che però merita di essere sottolineato è che la CGUE indica chiaramente al Legislatore Italiano quale dovrebbe essere la strada da seguire affinché gli indennizzi possano ritenersi equi ed adeguati in conformità a quanto espressamente richiesto dalla Direttiva Europea.

In particolare la CGUE evidenzia che affinché l’indennizzo possa considerarsi equo ed adeguato, come prescritto dalla norma Europea, deve essere modulato “in modo da compensare, in misura appropriata, le sofferenze” costituendo “quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito” dalla vittima.

Aggiunge poi la Corte che se lo Stato volesse adottare un sistema di indennizzo forfettario, “deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l’indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi alla luce di un caso particolare, manifestamente insufficiente”.

Le indicazioni che emergono dalla Corte Europea si pongono quindi in netto contrasto con quello che è l’odierno assetto indennitario predisposto dal legislatore che prevede delle somme forfettarie fisse e peraltro prive di qualsiasi meccanismo di adeguamento al caso concreto.

Senza considerare l’entità degli importi che pare essere obiettivamente modesta prevedendo la misura massima di 60.000€ per il caso di omicidio endofamigliare, di € 50.000 nel caso di omicidio e di € 25.000 nel caso di stupro o di lesioni gravissime: 25.000€ per un cittadino diventato paraplegico a seguito di un reato intenzionale violento, è obiettivamente inadeguato.

Per vedere riconosciuti adeguati indennizzi ai cittadini italiani vittime di reati intenzionali violenti, la strada  sarà sicuramente ancora lunga per la palese ritrosia del nostro Legislatore a destinare adeguate risorse economiche a tale scopo, nonostante vi sia tenuto dalla Direttiva 2004/80/CE che glielo imporrebbe, ma i cittadini italiani hanno trovato nell’Europa un potente alleato con il quale riuscire a vincere questa guerra di giustizia e di civiltà.

Noi dal canto nostro, ci siamo già da tempo schierati sul campo patrocinando le vittime di reati intenzionali violenti che intendono ottenere dallo Stato un indennizzo equo ed adeguato rispetto al danno subito e continueremo a farlo sino a quando questo sacrosanto principio di giustizia e solidarietà sociale non verrà definitivamente affermato.

Articoli

Menu