‍Puniti per un tuffo in mare o per un bacio sotto casa…

istruzioni per l’uso: come difendersi dalle sanzioni Covid tra diritto penale e amministrativo

di Alessandra Torreri

Negli ultimi due mesi, a causa della pandemia attualmente in corso, abbiamo visto un proliferare di atti normativi (D.P.C.M., D.L., circolari etc…) che hanno imposto ai cittadini una serie di nuovi – ed in alcuni casi inediti – obblighi, la cui violazione è punita con diversi tipi di “sanzioni” in capo ai singoli soggetti. Ed a seguire è arrivata una serie di contestazioni, anche un poco sproporzionate e frutto della solerzia di qualche “sceriffo”: dal nuotatore inseguito con l’elicottero, a chi aveva acquistato “solo” due bottiglie di vino, alla coppietta che si scambiava qualche bacio, a quello che prendeva il sole su una spiaggia deserta….

Si può restare un poco frastornati dal numero e dalla varietà e successive modificazioni dei provvedimenti adottati dai tre principali livelli della pubblica Amministrazione (Governo, Regioni e Comuni), riteniamo quindi utile proporre ai nostri lettori sintetiche “istruzioni per l’uso” che possano aiutare ad orientarsi, soprattutto nella prospettiva che inizino ad arrivare le notifiche delle diverse infrazioni che imporranno ai destinatari di prendere le tutele necessarie.

E’ importante per prima cosa ben comprendere la principale differenza tra i due tipi di conseguenze per il cittadino che la violazione della normativa può comportare: conseguenze di tipo amministrativo (equiparabili in pratica ad una multa per divieto di sosta) o di tipo penale (si tratta di procedimenti uguali a quelli previsti, ad esempio, in caso di lesioni personali). Nell’immediatezza del fatto, gli Agenti che hanno effettuato la contestazione dovrebbero aver consegnato un documento dal quale l’interessato o il suo avvocato potranno meglio comprendere di cosa si tratti: se è indicata una somma da pagare si tratterà di una sanzione amministrativa, se invece avrà per oggetto l’elezione di domicilio il documento segnalerà l’apertura di un procedimento penale a carico della persona.

In considerazione dell’elevato numero delle violazione contestate in questi mesi, è facile pensare che nelle prossime settimane (o mesi) giungeranno ai cittadini le relative notifiche e riteniamo opportuno fornirvi alcune generali indicazioni, che speriamo possano dare un primo orientamento. Innanzitutto è bene precisare che le due diverse contestazioni di cui sopra, che hanno poi a loro volta numerose variabili, potrebbe apparire all’occhio di un non giurista tutte uguali: non sono tali e a seconda di quanto contestato i termini per porre in essere una qualunque azione a tutela dei propri diritti (ove ad esempio si possa dimostrare la legittimità del proprio comportamento) sono molto differenti. Se nel caso di una sanzione amministrativa il consulto con un legale può essere opportuno e la scelta di non effettuarlo avrà conseguenze esclusivamente pecuniarie già evidenti nel documento che ci viene notificato, nel secondo caso la nomina di un difensore di fiducia è necessaria e l’eventuale ritardo nel consultare il proprio legale di fiducia potrebbe avere delle gravi conseguenze.

Per quanto concerne le “sanzioni” penali, è infatti importante ricordare come le conseguenze della eventuale violazione di una norma penale possono essere anche molto importanti, pensiamo al caso di contestazione del reato di epidemia colposa, e la tempestività nel rivolgersi ad un legale è sicuramente un fattore molto importante per concordare con il medesimo la necessaria linea difensiva. I reati che possono essere contestati vanno dalla già richiamata epidemia colposa (per coloro che si sono allontanati dalla propria abitazione quando gli era stato imposto un periodo di quarantena) alle false dichiarazioni (per coloro che hanno dichiarato il falso nei moduli di autocertificazione) ed ognuno ha delle peculiarità differenti, come molto differenti possono essere gli effetti delle diverse fattispecie.

E’ importante ricordare come uno dei procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale è il Decreto Penale di Condanna, che in questi casi potrebbe confondere il cittadino sulla natura della sanzione: nella notifica del medesimo vi può essere infatti la richiesta del solo pagamento di una somma di denaro, ma essa è in realtà una ammenda e dunque non di mero carattere amministrativo. La conseguenza per chi dovesse, in questa ipotesi, pagarla scambiandola per una sanzione amministrativa non è di poco conto: si tratta di una condanna penale a tutti gli effetti e la predetta sarebbe menzionata nel certificato penale del casellario giudiziale (la c.d. fedina penale), circostanza che può essere pregiudizievole in molti ambiti, specie quello lavorativo.

In tal caso è opportuno proporre tempestiva opposizione nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della notifica. Numerose, e con diversi risvolti, sono le richieste che contestualmente  all’atto di opposizione si possono avanzare al Giudice che ha emesso il decreto di condanna in relazione al procedimento penale: dal giudizio immediato, al  giudizio abbreviato o ancora all’applicazione della pena a norma degli artt. 444 c.p.p. e seguenti (c.d. patteggiamento), e anche, ove si rientri nei casi previsti dalla legge, si potrà proporre domanda di oblazione o di sospensione del procedimento con messa alla prova, soluzioni queste ultime che presentano numerosi vantaggi, non da ultimo la possibilità di ottenere l’estinzione del reato con il conseguente mantenimento di una “fedina penale” pulita. In realtà tutte le predette scelte alternative portano con sé diversi vantaggi sotto diversi profili, ed anche diversi sviluppi processuali e temporali, che un legale potrà compiutamente illustrare al cittadino che ricevesse la notifica, consigliandolo in ragione delle specifiche del caso concreto.

E va tenuto ben presente, ai fini della loro rilevanza penale, che alcuni comportamenti previsti come reati con i D.P.C.M. 8.3.20 e 9.3.20 con l’entrata in vigore del D.L. 19/20 del 24.3.20 gli stessi comportamenti dal 26.3.20 sono stati sanzionati solo con una multa amministrativa, con conseguente “depenalizzazione” delle stesse ipotesi sanzionate penalmente nei precedenti DPCM: tuttavia non si possono escludere errori delle Autorità in relazione a questa depenalizzazione e pertanto sarà necessario verificare con precisione quanto notificato, eventualmente per contestare subito eventuali errori o problematiche.

Per quanto invece concerne le sanzioni amministrative, considerato la confusione e la genericità delle previsioni, nonché il veloce avvicendarsi di diverse disposizioni, un legale sarà in grado di consigliarvi sull’opportunità di ricorrere nei confronti della sanzione che vi venisse comminata ove il comportamento da voi tenuto rientrasse invece tra quelli consentiti o nelle specifiche eccezioni previste, o ancora in caso di errore di notifica, come ad esempio nei casi di omonimia.

Ulteriori problematiche poi, ne siamo certi, sorgeranno a seguito della scelta di utilizzare il termine “congiunti”, o altri che similmente hanno creato incertezze interpretative,  al fine di determinare quali soggetti possono effettuare spostamenti per recarsi in visita ad altri soggetti, dal momento che anche le successive precisazioni – introducendo il labile concetto di “relazioni affettive stabili e durature” – hanno aumentato le incertezze proprio per aver utilizzato termini privi di una precisa definizione normativa.

Nulla sembra invece dire la normativa attualmente vigente in relazione alla possibilità delle Forze dell’Ordine di ordinare di tornare indietro o presso la propria residenza alla persona fermata per verifiche e che venga sanzionata perché la sua uscita non è tra quelle consentite. E’ tuttavia bene ricordare che un comportamento educato e rispettoso va sempre tenuto nei confronti delle Forze dell’Ordine, anche per evitare che venga contestata resistenza o offesa a pubblico ufficiale. La mancata ottemperanza ad un ordine dell’Autorità, si ricorda, può a sua volta costituire reato.

Tirando le conclusioni di questa breve riflessione, in relazione alla concreta effettuazione delle notifiche delle sanzioni, indubbiamente sarà necessario vedere come decideranno di porsi nei prossimi mesi tanto la magistratura che i prefetti rispetto alle sanzioni previste. Nei giorni scorsi è infatti anche capitato che alcune sanzioni siano state annullate perché in realtà rispecchiavano situazioni consentite e non comportamenti in violazione della nuova normativa emergenziale, ma rimane evidente la necessità di prestare la dovuta attenzione ad ogni notifica e di consultare il proprio legale di fiducia prima di procedere a qualunque pagamento, per valutare le soluzioni più corrette per la tutela dei propri diritti.

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