L’interdizione, la curatela e l’amministrazione di sostegno

L’ordinamento italiano prevede misure di protezione a sostegno di persone in difficoltà.

La Tutela

E’ l’istituto giuridico mediante il quale si fornisce adeguata protezione a coloro che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi o ai minori i cui genitori siano deceduti o, che per altre cause, non possano esercitare la responsabilità genitoriale.

Il tutore che il Tribunale adito nominerà si occupa della cura della persona e del suo patrimonio.

La Curatela

E’ l’istituto giuridico mediante il quale si fornisce protezione a chi si trovi in situazione fisica o psicologica tale da essere privata, seppure parzialmente, della capacità di autodeterminarsi o di attendere ai propri bisogni primari.

Il curatore che il Tribunale adito nominerà affianca il soggetto sottoposto a curatela.

L’Amministrazione di sostegno

Introdotta con la legge n. 6/2004, è l’istituto che prevede che la persona che, per effetto di un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trovi in condizione di impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possa essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare o indicata dal beneficiario.

L’amministrato conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che, in forza di quanto previsto nel decreto di nomina del Giudice tutelare adito, non richiedono la necessaria rappresentanza dell’amministratore di sostegno

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