La Legge n. 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento l’affidamento condiviso quale criterio generale da applicare nei procedimenti in cui si discuta di figli minori. Contrariamente a quel che si pensa, la condivisione dell’affidamento non determinata una paritetica ripartizione dei tempi di permanenza di un figlio presso l’uno o l’altro genitore. L’affidamento condiviso comporta, invece, l’esercizio da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale.
La responsabilità genitoriale è l’insieme dei diritti e doveri, riguardanti un minore, che vengono esercitati dai genitori e comprende scelte ordinarie, straordinarie e quelle di maggiore interesse per il minore. Nel preminente interesse del minore, entrambi i genitori sono chiamati a condividere le decisioni afferenti la sfera personale e patrimoniale del minore.
Eccezionalmente, a fronte di una manifesta carenza o inidoneità educativa e comunque ove l’applicazione dell’affidamento condiviso risulti concretamente pregiudizievole per l’interesse del minore, potrà prevedersi l’affidamento esclusivo ad uno solo. Se il figlio viene affidato in via esclusiva ad un genitore, questi potrà assumere, oltre alle decisioni ordinarie, anche quelle straordinarie, residuando in capo ad entrambi il diritto (che è anche dovere) di assumere le decisioni maggiore interesse per i figli (ovvero quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e circa la scelta della residenza abituale del minore, che devono essere assunte in ogni caso tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli).
Esiste una terza forma di affidamento, il c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in forza del quale anche le decisioni di maggiore interesse per i figli possono essere assunte da un solo genitore.