L’adozione

Nazionale

L’adozione nazionale è l’istituto volto ad accogliere un minore che sia in stato di abbandono in una struttura italiana.

Vi possono accedere i coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto, i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni possono proporre domanda di adozione nazionale dichiarandosi disponibili, per tre anni rinnovabili, all’adozione.

La domanda va presentata in carta semplice accompagnata da adeguata documentazione.

Il Tribunale per i Minorenni affida ai Servizi Territoriali il delicato compito di valutare la coppia e le sue motivazioni segnalando alla stessa le criticità che il percorso adottivo possa comportare.

I Servizi si esprimo in 120 gg. ed il Tribunale, disamina la relazione e dà corso a colloqui conosciti della coppia. Ove la coppia sia dichiarata idonea entra nel novero di quelle tra cui possa essere individuata la più adeguata per il singolo minore in stato di abbandono.

La coppia incontrerà il bambino nella comunità che lo ospita, con gradualità.

Durante l’anno di affidamento preadottivo la coppia è informata del possibile rischio giuridico, ovvero della possibilità che il minore sia chiamato a tornare alla famiglia di origine. Al termine dell’anno il Tribunale può emettere il decreto di adozione in forza del quale il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio della coppia adottante, di cui assume il cognome e perde ogni rapporto giuridico con la famiglia d’origine (salvi gli impedimenti matrimoniali).

Internazionale

L’adozione internazionale è l’istituto volto ad accogliere minori stranieri.

Vi possono accedere i residenti in Italia, cittadini italiani residenti all’estero da meno di due anni, cittadini italiani residenti all’estero da oltre due anni (in tal caso, i cittadini italiani possono optare, in alternativa, per la procedura semplificata di cui all’articolo 36, comma 4, Legge n. 184/83).

I requisiti sono i medesimi previsti per l’adozione nazionale di cui all’articolo 6 della legge 184/83.

Gli aspiranti presentano domanda al Tribunale per i minorenni che ne accerta l’idoneità.

Starà poi alla coppia conferire, entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità, incarico ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali per l’iter successivo.

Ultimati positivamente gli incontri coppia/bambino, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L’Aja all’articolo 4.

La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia con visto di ingresso a scopo di adozione.

Decorso l’anno di “affidamento preadottivo” il Tribunale per i Minorenni pronuncia l’adozione.

L’adozione in casi particolari

I minori possono essere adottati anche quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità:

  1. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.

Il rapporto di parentela con la famiglia di origine viene mantenuto.

L’adozione del maggiorenne

È l’istituto pensato per l’adottante senza figli che desideri trasmettere il proprio patrimonio o fornire un’assistenza duratura ad un soggetto bisognoso.

I presupposti:

  • l’adottante deve avere almeno 35 anni ed almeno 18 anni più dell’adottando (eccezionalmente il Tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di 30 anni, purché ci sia una differenza di 18 anni);
  • l’adottante può essere anche una persona singola;
  • il consenso dell’adottante e dell’adottato;
  • l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli maggiorenni dell’adottante.

La domanda di adozione si propone al presidente del Tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine. Acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante Non viene acquisito alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;

L’adottante non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato né diritti  successori nei confronti dell’adottato.

Articoli

Menu