Lo Studio si occupa di assistenza legale all’interno dei rapporti familiari, sia nella fase della consulenza sia in quella definita di “gestione della crisi familiare”, che porta alle procedure di separazione e di divorzio.
Quando una coppia entra in crisi e decide di separarsi, si possono verificare tre differenti situazioni:
Separazione di fatto
La separazione di fatto è la presa di coscienza della fine del proprio rapporto da parte dei coniugi, i quali smettono di vivere assieme iniziando a condurre due vite separate. Si tratta di una decisione che viene presa autonomamente dalla coppia e che non produce alcun effetto giuridico.
Separazione consensuale
La separazione consensuale è un procedimento che si basa sull’accordo tra le parti, trasfuso in un ricorso da presentare presso il Tribunale competente. Ove non vengano ravvisate condizioni in contrasto con l’interesse della prole, il Tribunale emetterà un decreto di convalida che ufficializzerà la separazione della coppia.
Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che ha luogo quando i coniugi intendono separarsi ma non riescono a trovare un accordo sulle questioni relative alla modalità di affidamento e di visita dei figli, sull’assegnazione della casa e, più in generale, sugli aspetti legati alle condizioni economiche.
In questo caso la separazione verrà pronunciata dal Tribunale competente, al termine della procedura giudiziaria.
Decorsi 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o un anno (in caso di separazione giudiziale) decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti il competente Tribunale, i coniugi possono presentare domanda di divorzio.
Esistono due tipologie di divorzio:
Divorzio congiunto si ha quando c’è accordo tra i coniugi sulle condizioni da adottare.
In questo caso, l’accordo viene trasfuso in un ricorso che è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi e termina con Sentenza emessa dal Tribunale competente.
Divorzio giudiziale si ha quando non c’è accordo sulle condizioni da adottare. In questo caso, il ricorso viene presentato da uno dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale competente, che stabilisce la convocazione dell’altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste. Il Presidente pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi. Viene quindi nominato il Giudice Istruttore presso il quale verrà effettuata tutta la necessaria attività istruttoria. Alla fine il Tribunale pronuncerà la Sentenza.