Quando il coniuge/genitore obbligato è inadempiente rispetto all’obbligo di mantenimento da cui sia onerato plurimi sono gli strumenti di intervento.
Avendo a mente la prescrizione quinquennale, si può procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, al sequestro dei suoi beni, al pignoramento dei crediti del debitore.
L’art. 156 c.c. consente di ricevere il mantenimento direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato come pure da enti pubblici eroganti prestazioni pensionistiche.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 414, 415 e 416 ha istituito in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto gli alimenti da parte dell’altro coniuge. Il fondo non è stata attivato per il 2018 né per il 2019.