Può un medesimo evento lesivo cagionare un danno diverso a seconda del soggetto che lo subisce?
E’ il quesito a cui ha dato risposta la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 17179 del 26.6.2025.
Il provvedimento in questione è recentissimo e fornisce l’occasione agli Ermellini di confermare di aver ampiamente recepito il principio noto come “thin skull rule” traducibile come “regola del cranio fragile”, ossia la possibilità per un soggetto già gravato da particolari patologie di ottenere il risarcimento non solo del danno che in via statistica ci si aspetta che un determinato evento possa causare, bensì del danno più ampio che effettivamente emerge proprio in virtù di tale pregressa situazione di fragilità.
Nell’ambito del danno da responsabilità civile, si applica questo principio ogniqualvolta si chieda al danneggiante di rispondere integralmente del danno, anche quando la lesione subita dalla vittima si accresca sensibilmente in ragione di una situazione patologica preesistente e/o da una particolare fragilità fisica e finanche psichica del soggetto leso.
Ne consegue che nella valutazione dell’effettivo danno subito dal soggetto non dovrà essere presa in considerazione soltanto la natura dell’evento in sé, e le sue conseguenze valutate secondo un criterio meramente probabilistico e statistico, ma la condizione propria del soggetto che lo subisce.
E tuttavia, il fatto che da un evento lesivo lieve possa scaturire un danno “più grave della media”, non sottrae il soggetto danneggiato dall’onere di provare che tale danno sia effettiva conseguenza dell’evento secondo il criterio del “più probabile che non”.
Le circostanze di fatto di cui all’Ordinanza analizzata saranno utili per spiegare questo interessante principio.
Il signor Tizio, già affetto da patologie cardiologiche, subiva, con ragione, un sinistro stradale il cui impatto veniva accertato essere di lieve entità (addirittura non risultavano esservi stati danni materiali ai veicolo coinvolti); nel momento immediatamente successivo all’urto, il soggetto danneggiato aveva un infarto miocardico che riteneva di poter ricollegare allo stress dell’evento e per il quale chiedeva di essere risarcito per il danno alla salute che riteneva essergli stato causato.
Lo stesso soggetto, chiedeva, dunque, di essere risarcito non solo delle lesione traumatiche conseguenza diretta dell’evento ma anche dell’ulteriore e più grave danno cardiologico che doveva parimenti ricollegarsi all’evento stesso, nonostante l’urto fosse stato lieve.
La Corte d’Appello adita negava il risarcimento sostenendo che lo stress da sinistro poteva aver avuto un ruolo concausale, ma non sufficiente a fondare la responsabilità del danneggiante per l’infarto oltre che per il danno traumatico direttamente conseguente all’urto.
Di parere contrario è stata invece la Corte di Cassazione, la quale ha chiaramente affermato che il criterio del “più probabile che non” non può tradursi in un’esclusione a priori della connessione causale tra un evento all’apparenza lieve ed un danno ben più grave, seppur statisticamente raro.
A monte di ciò, vi è proprio l’individuazione dello stato di fragilità fisica della persona di cui si è detto poc’anzi e della valutazione medica, condotta caso per caso, dalla quale risulti che, data la particolare condizione di salute del soggetto danneggiato, anche da un urto lieve (sempre per restare sul caso concreto), possa generarsi uno stress psico-fisico tale da scatenare una reazione amplificata.
La conseguenza, è che il danneggiante sarà tenuto a risarcire l’intero danno “amplificato” in quanto diretta conseguenza dell’evento che è stato lo stesso danneggiante a cagionare.
Questa decisione si inserisce in un solco che la Cassazione aveva già in precedenza tracciato con la sentenza n. 28990 del 11.11.2019 nella quale già aveva affermato che il responsabile civile risponde di tutti i danni conseguenti al proprio comportamento lesivo e che non può essergli “fatto lo sconto” a causa della particolare condizione di fragilità fisica del soggetto danneggiato.
In conclusione nulla cambia riguardo all’onere della prova che incombe sul danneggiato, ma molto cambia in relazione a quel soggetto danneggiato che non si troverà penalizzato nel risarcimento in virtù delle proprie pregresse patologie che contornano potenzialmente l’evento lesivo di una particolare gravità.