Tabella Unica Nazionale (TUN) macrolesioni: il Governo riduce la tutela risarcitoria a vantaggio del sistema assicurativo

di Davide Gatto

Lo scorso 25 novembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento della Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del codice delle assicurazioni, che si applicherà nei casi risarcimento dei danni da sinistri stradali e responsabilità medico-sanitaria non appena sarà adottato il Decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un testo pressoché identico a quello che il Consiglio di Stato a febbraio 2024 aveva bocciato, suggerendo tra le altre cose la consultazione delle associazioni di categoria a tutela dei danneggiati (rimaste tuttavia inascoltate) per lo sviluppo di una tabella che tenesse effettivamente conto dei parametri risarcitori ritenuti congrui della giurisprudenza senza regressioni dei risarcimenti in virtù della razionalizzazione dei costi assicurati.

Più precisamente il Consiglio di Stato all’epoca affermava: “…la sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo non può essere acquisita e valorizzata quale vincolo ex ante (ovvero limite rigido e predefinito) per una diluita scansione parametrica dei potenziali esiti remediali, in funzione di generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino, di misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime…. solo un eventuale e dimostrato esito di squilibrio macroeconomico sulla complessiva redditività delle imprese di settore potrebbe legittimare, nella prospettiva solidaristica evocata dalla Corte costituzionale(cfr. la sentenza n. 235/2014, peraltro riferita alle lesioni c.d. micropermanenti), una opzione sostanzialmente calmierante. Ma una tale dimostrazione non emerge dai dati allegati, né è coonestata da un apprezzamento critico della redditività aggregata delle imprese di settore, per le quali – anche, e si pure non esclusivamente, in ragione delle recenti dinamiche inflattive – consta, all’incontro, di significativi incrementi dei profili tariffari” (cfr. Consiglio di Stato p.to 3.2.2. Adunanza del 13.02.24).  

Ciò nonostante la T.U.N. approvata lo scorso novembre, rispetto alle tabelle di matrice giurisprudenziale, prevede una generale riduzione degli importi risarcitori che, peraltro, risulta significativa per i casi staticamente più frequenti.

Infatti, i parametri risarcitori relativi alle invalidità permanenti ricomprese tra il 36% e l’85% (casi che dai dati statistici risultano esser quelli più ricorrenti) sono inferiori rispetto quelli previsti dalle tabelle del tribunale di Milano e quelle di Roma: la riduzione si attesta mediamente intorno al 10-15% a seconda dei casi.

Né pare che tale stortura possa esser giustificata dal lievissimo innalzamento dei risarcimenti base relativi ai danni biologici ricompresi tra il 10% e il 36% e quelli superiori all’85%, atteso che l’incremento è nell’ordine di appena il 1-2% rispetto ai parametri risarcitori di matrice giurisprudenziale.

La TUN, inoltre, opera un’ingiustificata importante riduzione dei parametri risarcitori relativi al danno biologico temporaneo prevedendo l’applicazione degli importi previsti dall’art. 139 CdA (norma che riguarda le lesioni c.d. micro-peramanenti). Infatti, nonostante la previsione di un aumento a titolo di danno morale ricompreso tra il 30% e il 60% del liquidato a titolo di temporanea in caso di lesione macro-permanente, tali importi risultano oltremodo riduttivi.

Lo schema di decreto ha operato un vero e proprio dimezzamento degli importi ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza se si considera che le Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2024, a titolo di invalidità temporanea totale, prevendono un importo base di € 115,00 aumentabile sino ad € 172,50 al giorno nelle ipotesi più gravi, mentre la TUN per il medesimo danno biologico temporaneo prevede un importo base di appena € 54,80 aumentabile sino ad un massimo di € 87,68.

Pare dunque evidente come tale abbassamento degli importi risarcitori sia dovuto alla scelta politica di far prevalere l’esigenza di certezza per compagnie e uniformità di trattamento per i consumatori in termini di premi assicurativi (aspetto che peraltro lascia non pochi dubbi in termini di concretezza atteso che in realtà continuano ad aumentare), anziché quella primaria di integrale ed equo risarcimento per i danneggiati.

Per un approfondimento circa i limiti e criticità dello schema di decreto, potete consultare questo link.

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