Superbonus 110%: istruzioni per l’uso

di Alessandro Pascale

In questi tempi di pandemia, in cui l’economia ristagna ed il denaro nelle tasche dei cittadini è sempre di meno il governo sta tentando, con tutte le difficoltà del caso, di correre ai ripari con misure volte ad impedire che alcune attività rimangano ferme per troppo tempo, rischiando l’estinzione.

Una di queste misure è quella del c.d. “superbonus 110 per cento” che, come altre misure adottate – ricordiamo il c.d. Sismabonus – ha lo scopo di incentivare interventi di recupero del patrimonio edilizio e, nello specifico, di riqualificazione energetica che, in caso contrario, ben difficilmente sarebbero intrapresi, vista la poca liquidità e propensione alla spesa di questo periodo storico.

Il presente articolo ha lo scopo di illustrare in maniera sintetica il meccanismo con cui si può fruire di detto incentivo.

In primo luogo, possono essere oggetto di questo incentivo interventi di isolamento termico e di realizzazione di impianti di climatizzazione invernale -c.d. interventi trainanti- effettuati in condominii, abitazioni indipendenti ed unità immobiliari site in condominio, ma funzionalmente autonome e dotate di uno o più ingressi indipendenti dall’esterno, non di nuova costruzione.

Per poter godere dell’incentivo in questione è necessario disporre di uno studio di fattibilità realizzato da un professionista del settore, con un progetto che illustri quale intervento debba essere realizzato per ottenere il miglioramento dell’immobile di almeno due classi energetiche.

Consigliabile è che il professionista che redige lo studio di fattibilità ed il correlato progetto, viste anche le responsabilità a cui andrebbe incontro in caso di false dichiarazioni, rediga egli stesso un attestato di prestazione energetico dello stato attuale dell’immobile, dovendo egli, in caso contrario, fare affidamento sull’attestato redatto da altro professionista, che potrebbe contenere errori.

Una volta in possesso di tale studio di fattibilità e correlato progetto il committente potrà rivolgersi ad un’impresa appaltatrice per la realizzazione di detta opera e potrà pagarla di tasca propria, potendo godere quindi di un risparmio fiscale pari al 110% della somma sborsata, spalmato su cinque annualità fiscali: in pratica, a fronte di una spesa di  € 50.000,00, il committente potrà godere di un risparmio fiscale di € 55.000,0 spalmato su cinque anni, con una detrazione quindi di € 11.000,00 per anno.

Qualora il committente non abbia la possibilità di pagare potrà cedere il credito all’impresa appaltatrice, la quale non incasserà alcunchè dalla committenza, ma potrà godere al posto della stessa del risparmio fiscale del 110% della somma non incassata, spalmato su cinque anni.  Spesso l’impresa appaltatrice dei lavori ritiene di non godere direttamente del bonus, ma di “triangolarlo” con una banca o altro intermediario finanziario, che godrà in luogo dell’appaltatrice stessa del vantaggio fiscale, corrispondendo all’impresa appaltatrice la somma in punto capitale ed esigendo unicamente gli interessi che, a seconda degli accordi intercorsi, possono essere posti a carico della committenza. Vi è anche la possibilità che sia la committenza a rivolgersi direttamente all’intermediario finanziario, il quale provvederà a rimborsargli quanto pagato alla ditta appaltatrice, godendo quindi del superbonus 110% dedotto ovviamente una percentuale (in genere 8-10%) a beneficio dell’intermediario.

Sovente non viene effettuata una cessione del credito pura e semplice in favore dell’impresa appaltatrice, ma viene da quest’ultima operato il c.d. sconto in fattura, a titolo esemplificativo, su € 40.000,00 di lavori, 20.000,00 verrebbero pagati direttamente dalla committenza, mentre per i restanti 20.000,00 vi sarebbe la cessione del redito, con la conseguente possibilità da parte dell’impresa appaltatrice di godere di un risparmio fiscale pari ad € 22.000,00, spalmato su cinque annualità fiscali.

Il decreto rilancio ha fissato i seguenti limiti di spesa per l’ottenimento della detrazione per gli interventi trainanti:

  • Interventi di isolamento termico in abitazioni indipendenti o in unità immobiliari in condominio, funzionalmente autonome e con ingresso indipendente dall’esterno: € 50.000,00;
  • Interventi di isolamento termico per edifici condominiali: € 40.000,00 per unità immobiliare se il condominio è composto di un numero da 2 ad 8 unità, mentre se consta di più di 8 unità il limite di spesa è pari ad € 30.000,00 per unità;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in abitazioni indipendenti o unità immobiliari in condominio funzionalmente autonome e con ingresso indipendente dall’esterno: € 30.000,00;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in condominio: € 20.000,00 per unità immobiliare se il condominio è composto di un numero da 2 ad 8 unità, mentre se consta di più di 8 unità il limite di spesa è pari ad € 15.000,00 per unità;

A poter godere di tale vantaggio sono, come sopra esposto, gli interventi di isolamento termico e di realizzazione di impianti di climatizzazione, c.d. interventi trainanti, con i limiti di spesa sopra indicati, ma possono anche godere di tale bonus interventi secondari, realizzati contestualmente a quelli trainanti, c.d. interventi trainati, consistenti in interventi di efficientamento energetico, realizzazione di colonnine per la ricarica delle auto e realizzazione di impianti fotovoltaici.

Per quanto concerne la realizzazione di impianti fotovoltaici, il limite di spesa è pari ad € 48.000,00 ed in ogni caso la spesa non può eccedere € 2.400,00 per ogni KWH di potenza nominale dall’impianto fotovoltaico.

Spesso viene proposto all’utenza un “prodotto finito” da parte dell’impresa appaltatrice, la quale, oltre alla realizzazione dei lavori, si occupa anche dello studio di fattibilità con il relativo progetto e del reperimento di un istituto bancario per la triangolazione del credito cedutole.

Appare evidente che tale meccanismo potrà essere proficuamente goduto solo da imprese medio/grandi, non invece da  imprese di dimensioni più contenute dal momento che quest’ultime difficilmente godono di una liquidità tale da permettere loro di non incassare il compenso del proprio lavoro ma di riceverlo, neppure in contanti, in cinque anni sotto forma di risparmio fiscale.

Terminata l’opera appaltata, per poter godere del beneficio fiscale in questione, fruibile sia dalle persone fisiche che dai condominii (i singoli condomini ne godranno su base millesimale) è necessario attenersi alla seguente procedura:

  • pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, da indicarsi come “riqualificazione energetica”, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus;
  • depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;
  • acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento;
  • trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.

Potranno essere oggetto del bonus 110 %, salve ulteriori proroghe, solamente le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021.

 

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