Sinistri stradali con un veicolo non assicurato

di Gaetano Catalano

Purtroppo, è notorio che circolino moltissimi veicoli privi della obbligatoria copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Auto, vuoi per gli abnormi costi praticati dalle Compagnie, vuoi per la situazione di crisi economica generalizzata ed il periodo inflattivo.

La conseguenza di tale fenomeno è che può capitare che, in caso di sinistro, il veicolo responsabile non sia assicurato e che quindi possa diventare sicuramente più disagevole per il danneggiato ottenere il proprio risarcimento del danno dal proprietario del veicolo anche in ragione della sua probabile incapienza economica.

Al fine di garantire che i danneggiati da veicoli scoperti da assicurazione possano ottenere il proprio risarcimento il Legislatore ha previsto l’istituto del Fondo Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) cui è possibile rivolgere la propria richiesta.

Va però subito chiarita una cosa: il F.G.V.S. non esiste fisicamente, nel senso che non è un soggetto che provvede direttamente all’erogazione del risarcimento a favore del danneggiato, ma opera attraverso le compagnie di assicurazione che designa per ogni Regione (ad esempio per la Regione Piemonte è stata designata la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni).

La vertenza verrà dunque gestita dalla Compagnia Designata la quale poi potrà rivalersi sul responsabile del danno per il recupero del risarcimento e delle spese sostenute, e potrà poi richiedere la restituzione di quanto versato prima al responsabile civile e, laddove questi non sia capiente, direttamente al F.G.V.S. in forza delle convezioni con questo stabilite.

L’architettura sembra particolarmente efficiente garantendo il danneggiato ed accollando il rischio dell’insolvenza del responsabile non assicurato in capo al F.G.V.S.: purtroppo però nella pratica concreta così non è.

Le Imprese designate infatti adottano criteri decisamente più stringenti per il riconoscimento e la liquidazione del danno rispetto a quanto fanno nelle vertenze con veicoli assicurati e ciò proprio al fine di garantirsi maggiori probabilità di restituzione di quanto anticipato con la conseguenza che sia maggiormente difficile raggiungere soddisfacenti accordi transattivi con le compagnie.

È quindi maggiormente probabile che per ottenere il proprio risarcimento sarà necessario adire le vie giudiziali che consentono alle Compagnie anche di ottenere direttamente un titolo da far valere nei confronti dell’assicurato: il giudizio infatti deve essere proposto non solo nei confronti dell’Impresa Designata dal F.G.V.S., ma anche nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato contro cui l’Assicurazione potrà svolgere, nel medesimo processo, anche una domanda di accertamento del suo diritto di rivalsa.

In tal modo il Giudice nella propria sentenza, laddove accolga la domanda, condannerà contemporaneamente sia l’Impresa di assicurazione al risarcimento del danno, sia il responsabile non assicurato alla restituzione alla Compagnia che potrà quindi già godere di un titolo esecutivo da azionare.

In caso di transazione con il danneggiato invece l’Impresa Designata dovrebbe, dopo aver pagato, prima agire giudizialmente nei confronti del responsabile non assicurato (il quale però potrebbe difendersi contestando la correttezza della transazione alla quale è rimasto estraneo) e solo una volta ottenuta la relativa sentenza agire esecutivamente.

Pertanto, la Compagnia designata dal F.G.V.S. non ha alcun interesse (salvo rari casi di responsabilità pacifica e danni minimali) a transigere la vertenza essendo per la stessa più conveniente essere trascinata in un giudizio insieme al responsabile civile al quale dovrà poi richiedere la restituzione.

E se anche questi non risultasse capiente, la Compagnia avrà maggiori possibilità di vedersi restituita l’integrale somma da parte del F.G.V.S. avendo la stessa anticipato il risarcimento non in base ad una propria decisione transattiva (che potrebbe essere opinabile), ma in forza di una sentenza che ha statuito sulla responsabilità e sull’entità del risarcimento.

In conclusione in caso di sinistro con un veicolo non assicurato è ben difficile che si riesca ad ottenere il proprio risarcimento in autonomia ed in tempi brevi, ma sarà estremamente probabile doversi rivolgere ad un Giudice per il tramite, visto che in questi casi la propria compagnia di assicurazione non ha alcun obbligo di assistenza al danneggiato, di un proprio avvocato che, anche a fronte delle obbligatorie particolari formalità di tale procedura, deve essere esperto nella materia della Responsabilità Civile Auto.

Infine, per completezza, deve esaminarsi il caso in cui il veicolo non assicurato e responsabile sia il proprio che è una circostanza che si verifica sempre più frequentemente da quando il rinnovo dell’assicurazione.

Al di là di ipotesi in cui volontariamente ci si sottrae al pagamento, non è infrequente che l’assicurato ometta per mera dimenticanza di rinnovare la propria polizza assicurativa con la conseguenza che, decorsa la finestra di 15 giorni oltre il termine di scadenza del contratto assicurativo prevista ex lege, il veicolo circoli privo di copertura.

In tale ipotesi, laddove si verifichi un sinistro di cui si è responsabili, il proprietario del veicolo sarà chiamato a rispondere personalmente dal danneggiato (ipotesi estremamente infrequente per quanto già detto sopra) ovvero dall’Impresa Designata dal F.G.V.S. dopo aver risarcito il danno arrecato.

In tali casi è fondamentale partecipare con il tramite del proprio legale di fiducia alla vertenza sin dalla sua fase iniziale di trattativa, al fine di essere certi che quanto si dovrà rifondere sia l’importo congruo e non una somma maggiore, cercando di far accertare, laddove sussistenti, eventuali corresponsabilità dello stesso danneggiante o di terzi, ovvero il congruo ammontare dei danni direttamente conseguenti al sinistro.

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