Risarcimento diretto e azione contro il responsabile civile: alternatività o cumulo delle azioni esperibili dal danneggiato?

di Elena Di Ieso.

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il nostro ordinamento ha inteso rendere effettiva la tutela del danneggiato introducendo l’obbligo di assicurazione (c.d. R.C.A.) e prevedendo altresì la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo responsabile: si tratta, in effetti, di una deroga alla disciplina generale per cui il danneggiato è tenuto ad agire esclusivamente verso il danneggiante, non potendo rivolgersi all’assicuratore di quest’ultimo, posto che il contratto assicurativo non ha effetti verso i terzi.

Con l’introduzione del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005), il legislatore ha voluto rafforzare ulteriormente la posizione del danneggiato, considerato parte debole del rapporto assicurativo, semplificando la procedura per ottenere il risarcimento del danno attraverso l’introduzione del c.d. indennizzo diretto, disciplinato dall’art. 149: in presenza di alcune particolari condizioni (sinistri avvenuti tra due veicoli a motore -identificati ed assicurati in Italia-;  danni al veicolo o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente; lesioni personali di lieve entità -pari o inferiori al 9% di danno biologico, c.d. micropermanenti- subite dal conducente non responsabile), il danneggiato può avanzare pretese risarcitorie direttamente nei confronti della propria compagnia assicurativa, salva la possibilità per quest’ultima di recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile del sinistro.

La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009, ha chiarito come la procedura di risarcimento diretto sia facoltativa per il danneggiato, il quale ben può scegliere se chiedere il risarcimento alla propria compagnia ovvero al responsabile civile e all’assicurazione di quest’ultimo: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”.

Tale pronuncia ha comunque lasciato ampio spazio a dubbi interpretativi su molteplici aspetti, tant’è che recentemente la giurisprudenza di merito (Giudice di Pace di Palermo, sentenza n. 2458 del 30.11.2020) si è interrogata sull’alternatività e cumulabilità delle due azioni: il danneggiato può rivolgersi ad entrambe le compagnie, la propria e quella del responsabile del danno?

Il Giudice di Pace di Palermo ha risolto il quesito in senso negativo, facendo leva sulle espressioni letterali utilizzate dal Collegio, in particolare nella parte in cui si riconosce al danneggiato “la possibilità di opzione per l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile”, nonché ove si afferma “il carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore”: solo il carattere alternativo delle due azioni consentirebbe, secondo la sopra citata sentenza, il rispetto della ratio della procedura di indennizzo diretto, che viene individuata nell’esigenza di tutela del contraente assicurato, anche tramite la riduzione dei costi di gestione del contenzioso e quindi dei premi assicurativi.

Ed infatti, le due imprese di assicurazione “non rispondono del danno tra loro solidalmente, ma alternativamente ed in particolare l’assicuratore del danneggiato risponde dei danni in luogo e per conto dell’assicuratore del responsabile, come espressamente stabilito dall’art. 149, comma 3, c.d.a.”.

Conseguentemente, a detta del Giudice, ne deriverebbe l’impossibilità per il danneggiato di interpellare entrambe le compagnie di assicurazione, posto che una conclusione di segno opposto condurrebbe a ritenere “entrambe le imprese obbligate (una ex art. 148 e l’altra ex art. 149 c.d.a.) a formulare l’offerta risarcitoria ed entrambe sanzionabili in caso di ritardo nell’offerta o di ingiustificato rifiuto della stessa. Entrambe, inoltre, sarebbero tenute ad istruire la pratica di gestione del sinistro, con i relativi costi connessi all’espletamento delle necessarie perizie volte alla liquidazione del danno”.

Alla luce della citata pronuncia, il danneggiato è tenuto a scegliere, sin dalla fase stragiudiziale della vertenza, a quale assicurazione indirizzare le proprie richieste risarcitorie, non essendo quindi possibile mettere in mora contemporaneamente entrambe le compagnie, i cui iter liquidativi seguono, peraltro, distinte e peculiari procedure dettate dalla vigente normativa.

La mancata scelta del proprio contraddittore assicurativo produrrebbe effetti anche nella successiva fase giudiziale: ed infatti, il precitato Giudice ritiene che in giudizio, qualora durante la fase stragiudiziale la richiesta risarcitoria sia stata formulata ad entrambe le Compagnie, possa persino essere dichiarata l’improponibilità della domanda, con pesanti conseguenze per quanto concerne l’addebito delle spese legali.

Ciò premesso, stante la difficile comprensione da parte dei “non addetti ai lavori” dei meccanismi assicurativi che regolano la materia, appare opportuno che il danneggiato si affidi all’assistenza di un legale di fiducia, al quale demandare l’incarico di valutare la particolarità del caso concreto ed indirizzare correttamente le proprie richieste di indennizzo sin dalla delicata fase precontenziosa.

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