Risarcimento danni: e se il sinistro coinvolge i parenti?

di Elisabetta Capello

Nella nostra quotidianità, capita spesso di viaggiare in auto con un familiare oppure di guidare una vettura preceduta o seguita da quella di un parente (pensiamo ad esempio al classico “serpentone” di macchine ai matrimoni).

In queste circostanze, cosa succede in caso di sinistro stradale?

La legge distingue, per quanto riguarda i sinistri che vedono coinvolti i familiari, il caso in cui si siano verificati danni fisici da quello in cui ci siano unicamente danni materiali ai mezzi. Qui di seguito andiamo pertanto ad analizzare le predette ipotesi.

1) Danni materiali causati all’auto di un familiare

Questa particolare ipotesi viene espressamente disciplinata dall’articolo 129 comma 2 lettera B del Codice delle Assicurazioni, il quale stabilisce che “non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile; nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, qualora convivano con l’assicurato o siano a suo carico in quanto costui provvede abitualmente al loro mantenimento”.

Dunque, il Codice delle Assicurazioni, limitatamente ai danni ai veicoli, stabilisce l’esclusione della qualifica di terzo danneggiato tra marito e moglie, padre e figlio (ascendente e discendente), e nonno e nipote, con la conseguente non risarcibilità dei danni materiali subiti da uno dei predetti soggetti in caso di incidente causato dall’altro, anche qualora non siano conviventi. Qualora, invece, il conducente o il proprietario del veicolo responsabile cagioni un danno all’auto del cognato, tale danno potrà essere risarcito dall’Assicurazione, ma questo soltanto qualora il cognato non sia convivente o non sia a carico dei due responsabili del sinistro.

Per concludere, nel caso di danni materiali, soprattutto se di entità modesta, causati all’auto di un familiare tra quelli indicati dall’art. 129 comma 2 lettera B del Codice delle Assicurazioni, la compilazione del modulo CAI e la denuncia di sinistro potrebbero risultare superflui, essendo preferibile risolvere la questione privatamente, stante la mancanza di copertura assicurativa.

In ogni caso, è opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto, che meglio potrà valutare la vostra situazione specifica, eventualmente anche con riferimento ad altre polizze assicurative da voi stipulate, che potrebbero comunque essere attivate ed avere copertura in questo particolare caso.

2) Danni fisici riportati in seguito ad un sinistro causato da un familiare

La sopra citata norma del Codice delle Assicurazione prevede l’esclusione dei familiari dalla lista dei terzi danneggiati soltanto nei casi di danni materiali ai veicoli. Pertanto, i danni alla persona subiti in un incidente tra parenti dovranno essere sempre risarciti dall’Assicurazione, anche nel caso in cui al momento del sinistro il danneggiato, proprietario del veicolo, sia trasportato a bordo dell’auto condotta dal familiare responsabile della causazione dell’incidente.

Il classico esempio è quello di marito e moglie che viaggiano su un’autovettura intestata alla donna, ma guidata dall’uomo, e restano coinvolti in un sinistro di cui l’uomo è ritenuto responsabile. Ebbene, la moglie del conducente, in qualità di terza trasportata, avrà diritto a richiedere il dovuto risarcimento alla propria Assicurazione, sulla base anche di quanto stabilito ormai da tempo dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19986/16 (il proprietario dell’automobile, che si trova all’interno del mezzo in qualità di trasportato, ha diritto al risarcimento del danno fisico da parte della sua Assicurazione).

Diverso, infine, è il caso in cui un soggetto trasportato a bordo di un veicolo deceda durante il sinistro stradale, causato esclusivamente per colpa del familiare conducente: in tal caso, il familiare superstite (ad esempio il marito o il genitore) non potrà richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della moglie o del figlio, in quanto responsabile civile del sinistro.

Va da sé che, invece, qualora la responsabilità esclusiva per la causazione del sinistro (o la maggior responsabilità) non sia addebitabile in capo al familiare conducente, egli avrà, in questo caso, diritto a richiedere il risarcimento tanto del danno da perdita del rapporto parentale, che, in caso di gravi lesioni del congiunto trasportato, dell’eventuale danno riflesso.

Naturalmente, nell’esempio sopra riportato, gli eventuali figli della madre trasportata potranno comunque richiedere tutti i danni derivanti dal decesso o dalle gravi lesioni riportate dalla loro congiunta, anche nel caso in cui il conducente familiare (marito della trasportata) sia responsabile esclusivo nella causazione del sinistro.

Per quanto la casistica sopra descritta sia circostanza frequente nella quotidianità, è comunque opportuno, stante la particolarità giuridica della questione, rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, che potrà indicarvi come meglio tutelare i vostri diritti, così da non dover rinunciare a nessuno degli stessi.

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