Responsabilità medica: macrodanni / perdita della vita

Responsabilità medica: macrodanni / perdita della vita

di Renato Ambrosio

In questi ultimi anni il lavoro dell’avvocato esperto nel risarcimento del danno alla persona conseguente a responsabilità medica ha subito un aumento numericamente importante soprattutto dei casi più gravi che hanno avuto come conseguenza il decesso del paziente oppure lesioni molto importanti.

Un altro cambiamento di grosso rilievo, e comunque sostanziale, si rinviene nel campo della gestione del sinistro, dove si evidenzia sempre più marcatamente il mancato rispetto del paziente/vittima che, pur non avendo intrapreso l’azione penale nei confronti del personale medico, ma avendo intentata esclusivamente l’azione risarcitoria civile nei confronti della struttura ospedaliera – pubblica o privata che sia ed alla quale si era affidato avendo avuto piena fiducia ed accettando di essere sottoposto all’intervento oggetto del ricovero – raramente si scontra con quest’ultima, ma con la sua assicurazione.

Di fatto si instaura una dinamica processuale analoga a quella dei sinistri stradali  ove l’assicurazione si costituisce in proprio: la compagnia scegliendo autonomamente il professionista che formalmente difende la struttura (anche pubblica), si costituisce svolgendo tutte le eccezioni che ritiene di svolgere e valuta sempre autonomamente eventuali proposte transattive, con l’unico obiettivo di risparmiare e senza tenere in minima considerazione, soprattutto quando assiste il servizio sanitario pubblico, il dovere di quest’ultimo di comportarsi correttamente e trasparentemente in quanto amministrazione pubblica.

Nei confronti dei pazienti danneggiati, vengano spesso assunte difese tecniche e processuali, che potrebbero, forse, essere comprensibili per un soggetto privato e commerciale, ma che essendo spese in nome di un soggetto pubblico, creano di fatto un grave danno di immagine alla struttura ospedaliera che, benché non abbia concretamente alcun potere decisionale nel contenzioso extragiudiziale o giudiziale, appare particolarmente perniciosa, sgradevole, cavillosa se non meschina.

Non si vuole qui affermare che le strutture ospedaliere non possano vantare alcun diritto di difesa, ma non possano (sia quelle private in ragione del rapporto fiduciario con il paziente che nelle loro mani ha affidato il suo bene più prezioso, la salute, sia, a maggior ragione, quelle pubbliche per essere un’amministrazione) dilatare ingiustificatamente i tempi, cercare di svolgere inutili e pretestuose contestazioni con l’unico intento di posticipare il momento del pagamento, omettere di proporre adeguate proposte transattive (o rifiutarsi anche solo di valutare quelle proposte dai danneggiati) quando la responsabilità è accertata, rifiutarsi di ottemperare a sentenze di condanna obbligando così i danneggiati ad ulteriori lunghe attese e gravose spese per l’esecuzione.

Per quanto riguarda in particolare le strutture ospedaliere del servizio pubblico, questa difficoltà per la vittima di ottenere giustizia non esisteva nel passato quando gli ospedali erano assicurati presso le principali compagnie di assicurazione italiane, ma l’aumentare delle richieste di risarcimenti in ambito della responsabilità medica ha fatto si che gli assicuratori, non essendo obbligati a contrarre, si rifiutassero di garantire le strutture pubbliche.

In conseguenza di tale impossibilità di contrarre delle valide e capienti polizze assicurative è nato il “Fondo Regionale” che si è fatto carico dei risarcimenti dovuti ai soggetti danneggiati dalle errate prestazioni professionali dei sanitari: in Piemonte tale Fondo sopporta in proprio tutti i risarcimenti sino a 500.000€ (che ovviamente sono la gran parte) e solo in caso di eccedenza rispetto a tale somma (quindi) per i casi gravissimi, subentra un contratto assicurativo con una Compagnia straniera con cui Regione Piemonte ha contratto una polizza per tali rarissime ipotesi.

In questa nuova gestione, l’avvocato della vittima si trova dunque a confrontarsi con liquidatori di pochissima esperienza e con una scarsa preparazione sotto un profilo giuridico e giurisprudenziale, con la conseguenza che sovente i sinistri non vengono gestiti nella loro particolarità, ma con banali e sterili richieste ciclostilate, e ciò, a sua volta, comporta un ulteriore danno per le vittime e un inutile  aggravio di contenziosi giudiziali, che una corretta gestione stragiudiziale potrebbe sicuramente evitare.

Inoltre le recenti disposizioni organizzative delle Compagnie hanno posti vincoli ferrei ai propri stessi liquidatori che si trovano senza un reale potere di gestire e valutare la vertenza: infatti  la loro eventuale decisione di transigere una vertenza in accordo con il legale delle vittime, deve in ogni caso  essere ancora sottoposta all’autorizzazione di una commissione che si riunisce con frequenza quasi mensile, con conseguente ingiustificato allungamento dei tempi, e che può disattendere completamente la decisione del suo liquidatore.

Chiaramente una tale condotta non può che ingenerare nel paziente danneggiato una grave forma di astio nei confronti della struttura che prima lo ha danneggiato e poi frappone numerosissimi ostacoli al suo risarcimento.

Per tale motivo ritengo che le ASL e gli ospedali dovrebbero partecipare di più direttamente a queste trattative al fine di tutelare anche la propria immagine, garantendo anche chi ha avuto fiducia nella struttura pubblica di ottenere le corrette cure ed ove questo non fosse avvenuto, nel caso ne avesse diritto, il corretto e dovuto integrale risarcimento nella tempistica usuale di casi analoghi di responsabilità.

In un quadro così articolato ostico ed in continua evoluzione, è estremamente importante per la vittima e/o i suoi aventi diritto la ricerca di un avvocato esperto per fare valere i loro diritti, e l’avvocato a sua volta dovrà avvalersi di un medico legale (ed eventualmente di altri medici specialisti) di pari elevata esperienza per dare, nel caso di individuazione della responsabilità professionale medica, delle elevate possibilità di ottenere il dovuto ristoro dell’integralità del danno subito, senza dimenticare che la corretta gestione del sinistro sotto il profilo civilistico, comportando esborsi economici, può anche servire come spunto per un miglioramento del sistema ospedaliero e insegnamento/monito/maggior attenzione per gli altri medici, affinché i medesimi errori non vengano ripetuti, nell’interesse della collettività e dei futuri pazienti.

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