Novità: Indennizzi per effetti avversi da vaccinazione COVID

di Ambrosio & Commodo Studio Legale Ass.to

Il governo interviene sul grande tema dei danni correlati alle vaccinazioni anti COVID, oggetto di discussioni e polemiche infinite da quando è iniziata la pandemia, prevedendo con il cosiddetto Decreto Sostegni Ter (in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022) lo stanziamento di 50 milioni per il 2022 e di ulteriori 100 milioni per il 2023, al fine di indennizzare i danneggiati dal ciclo vaccinale. L’intervento avviene attraverso una modifica della legge 210/1992, che come noto ha introdotto nel nostro sistema la previsione dell’indennizzo per gli effetti avversi da vaccino, aggiungendo all’articolo uno un nuovo comma che recita “L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

La novità è di evidente importanza perché va da un lato ad ammettere definitivamente la possibilità di effetti avversi dalla vaccinazione anti COVID, dall’altra a delineare un sistema chiaro ed efficiente – già consolidato dall’esperienza degli anni passati in relazione ai danni provocati da vaccini diversi – che può essere di riferimento ai cittadini danneggiati ed ai professionisti che li assistono.

Per quanto riguarda i cosiddetti “casi avversi” la casistica è varia e quotidianamente si arricchisce purtroppo di nuove evidenze, ma c’è chi non cammina, chi ha la pericardite, chi non riesce a muovere le braccia, chi ha perso la vista, chi vomita regolarmente tutti i giorni e chi non riesce neanche a tenere in braccio i propri figli, limitandoci alle reazioni neurologiche e autoimmunitarie che potrebbero provocare sia danni che con il tempo si riassorbono, ma anche danni di natura permanente la cui rilevanza andrà verificata a condizione clinica stabilizzata.

Un quadro che quindi va tenuto sempre sotto osservazione, per verificare se, come ha affermato il Consiglio di Stato (n. 7045/2021), si possa ancora dire che “Le risultanze statistiche evidenziano dunque l’esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l’estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica”.

In ogni caso la nuova norma chiarisce i dubbi che erano sorti sulla applicazione della legge 210 del 92, che ripetiamo copre i cittadini dagli effetti avversi provocati da vaccinazioni, anche ai vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del COVID che, come noto, seppur sempre oggetto di forte sollecitazione mediatica, sono stati resi obbligatori solo recentemente e solo per alcune categorie e fasce di età. Peraltro già la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2017, aveva affermato che la L. 210/1992 doveva ritenersi applicabile anche alle vaccinazioni raccomandate e non solo a quelle obbligatorie: in ogni caso va giudicato positivamente l’intervento del legislatore che toglie ogni incertezza sul punto ed il rischio di una conseguente inutile litigiosità

La nuova norma o meglio l’integrazione della L. 210/1992 non può che dare maggiore serenità ai cittadini, soprattutto in relazione alle ipotesi di vaccinazioni di minori, perché a fronte di decine di milioni di dosi di vaccino inoculato è inevitabile che seppur con percentuali assolutamente ridotte ci possa essere l’incidenza di effetti avversi e quindi prevedere anche per i vaccini anti Covid la possibilità di ottenere un indennizzo potrà facilitare la prosecuzione della campagna vaccinale.

Vogliamo però ricordare che la normativa ora illustrata introduce a favore dei danneggiati un indennizzo, si tratta quindi – come deciso dalla Corte Costituzionale con la decisone n. 293/2011 – di una “misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati art. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009).”

Possiamo quindi dire che l’indennizzo ha la motivazione in una forma di tutela sociale, che prescinde da una specifica responsabilità e quindi, pur avendo la natura di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario, non può però essere confuso con il pieno risarcimento del danno subito e potrà essere fatto valere solo da chi ha subito lesioni o infermità tali da comportare una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, con ciò escludendosi i casi di malesseri passeggeri o di modesti disturbi transitori, che sono stati proprio le conseguenze più diffuse tra coloro che hanno ricevuto la vaccinazione anti COVID.

Dal punto di vista della procedura da seguire va ricordato che la domanda di indennizzo deve essere presentata dall’interessato all’ASL di residenza, che svolgerà un’istruttoria al termine della quale l’azienda sanitaria sottoporrà il caso alla competente Commissione Medico Ospedaliera (CMO) la quale convocherà a visita l’interessato; sarà quindi quest’ultima ad accertare definitivamente l’esistenza o meno del nesso di causa tra l’infermità ed il vaccino.

Nel caso di diniego del riconoscimento dell’indennizzo potrà essere proposto ricorso nei 30 giorni dal diniego stesso al Ministero della Salute e quindi, nel termine perentorio di un anno dal diniego del Ministero o di un anno e 120 giorni dalla presentazione del ricorso nel caso di mancata risposta del Ministero (da intendersi quale diniego), l’esito negativo potrà essere impugnato avanti al Giudice del lavoro, trattandosi di materia previdenziale.

Introducendo per i cittadini danneggiati la possibilità di chiedere un indennizzo per gli eventi avversi collegati alla vaccinazione, il nostro legislatore non esclude – ed anzi lo introduce indirettamente – il più ampio campo della possibilità di richiedere un risarcimento pieno, anche per i casi meno significativi e quindi esclusi come visto dall’indennizzo.

Se infatti l’effetto avverso – vuoi drammatico come la morte di un congiunto, vuoi senza danni permanenti ma accompagnato da gravi sofferenze anche morali, lunghe degenze, ecc. – può essere riportato ad una specifica responsabilità dei sanitari, della struttura ospedaliera o RSA, della casa farmaceutica, ovvero essere stato provocato da erronei o ingiustificati provvedimenti di natura amministrativa, la persona danneggiata potrà chiedere un risarcimento completo dei confronti del responsabile o dei responsabili.

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