Con la recente ordinanza n. 1744 del 26 gennaio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema del diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317 bis del Codice Civile.
La Suprema Corte ha confermato un orientamento ormai consolidato, evidenziando come tale diritto non sia incondizionato o assoluto, bensì strettamente subordinato al preminente interesse del minore (best interests of the child), che deve prevalere su qualsiasi pretesa genitoriale o parentale.
Il procedimento origina da una richiesta dei nonni volta a ottenere il riconoscimento e la regolamentazione del loro diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis del codice civile. Nel caso di specie la relazione tra i nonni e i genitori delle minori era conflittuale ed i genitori impedivano e limitando fortemente il contatto tra nonni e nipoti. I nonni reclamavano il diritto di frequentare i nipoti, mentre i genitori si opponevano, sostenendo che tale frequentazione non fosse nel miglior interesse dei bambini
I giudici di merito, investiti della causa, avevano valutato la situazione, riducendo le visite dei nonni con le nipoti ritenendo non collaborativo il comportamento dei nonni. Il ricorso in Cassazione, presentato dagli ascendenti, verteva sulla violazione dell’art. 317-bis c.c., sostenendo che il diritto dei nonni alla frequentazione fosse stato ingiustamente sacrificato.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando:
- L’assenza di ogni automatismo: il vincolo di sangue non garantisce un diritto automatico e incondizionato alla frequentazione degli ascendenti con il minore.
- Il preminente interesse del minore:l’art. 317-bis c.c. tutela il diritto del minore a crescere e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, a patto che tali rapporti siano positivi per la sua crescita psichica e fisica.
- La valutazione di merito:il decidere se la frequentazione con i nonni sia o meno di vantaggio per il minore costituisce un apprezzamento che può solo essere affidata al Giudice del merito. Pertanto, non è sindacabile in Cassazione se è supportata da una motivazione congrua e logica da parte del giudice di merito.
Quando il diritto di visita tra nonni e nipoti può essere limitato?
La sentenza 1744/2026 conferma la giurisprudenza di legittimità ribadendo che tale rapporto di frequentazione può essere limitato o escluso se la frequentazione crea tensioni o stress nel minore; se i nonni interferiscono negativamente con le scelte educative dei genitori; se il rapporto nonni-nipoti è conflittuale con la serenità del nucleo familiare principale.
La Cassazione, in sostanza, afferma che i nonni possono essere una risorsa affettiva preziosa, ma non devono trasformarsi in un elemento di conflitto.
L’ordinanza 1744/2026 chiarisce che il “diritto dei nonni” è in realtà un diritto del minore a frequentare i nonni, e non viceversa. Se la relazione con gli ascendenti viene ritenuta pregiudizievole per il benessere del bambino, il giudice può negare il diritto di visita, ponendo la tutela del minore al di sopra dei legami biologici.


