MICROMOBILITÀ ELETTRICA: ASPETTI LEGALI ED ASSICURATIVI

a cura della redazione del Gruppo Responsabilità Civile dello Studio Legale Ass.to Ambrosio&Commodo

Ai fini di un’adeguata regolamentazione relativa alla circolazione dei monopattini elettrici, nell’interesse delle vittime di sinistri che vedono coinvolti tali mezzi – spiega l’avvocato Renato Ambrosio – è di fondamentale importanza una dettaglia e appropriata disciplina in tema di assicurazione obbligatoria, velocità massime differenziate a seconda del contesto in cui è ammessa la circolazione,  sosta selvaggia e identificabilità del mezzo”.

***

Nella giornata del 10 settembre scorso si è tenuto in Torino il convegno interdisciplinare avente il seguente oggetto “mobilità elettrica: nuove regole e prospettive per Torino”, organizzato dall’associazione Rinascimento europeo di Torino.

Nel corso dell’incontro, durante il quale sono intervenuti tra l’altro il deputato Roberto Rosso – primo firmatario del disegno di Legge n. 2675 presentato alla Camera dei Deputati – e l’On. Elena Maccanti (relatrice del disegno legge in Commissione Trasporti), il tema relativo agli aspetti legali ed assicurativi di cui in epigrafe è stato affrontato dal relatore Renato Ambrosio, avvocato e socio fondatore dello Studio Legale Ass.to Ambrosio&Commodo, il quale, grazie alla sua ultra quarantennale esperienza altamente qualificata in materia di responsabilità civile e danno alla persona, ha offerto importati spunti di riflessione per una regolamentazione della micro-mobilità elettrica in ambito cittadino nell’interesse e a tutela delle vittime di sinistri stradali causati dalla circolazione di monopattini elettrici.

Il predetto relatore, infatti, ha scelto di incentrare la sua relazione su argomenti meno comunemente oggetto di discussione (tralasciando quindi temi come età minima, patentino, casco, obbligo di giubbotto a catarifrangente etc) e in particolare ha posto l’accento sull’importanza di un auspicato concreto intervento legislativo in tema di:

  1. Assicurazione obbligatoria, rilevando come la natura stessa del mezzo imporrebbe una equiparazione non tanto ai velocipedi bensì ai motocicli e come la previsione di un obbligo assicurativo garantirebbe l’accesso al ‘fondo di garanzia per le vittime della strada’. Nello specifico, correttamente il relatore ha ipotizzato che in astratto, a differenza di un ciclista, il conducente di un monopattino (come quello di un motociclo) nel caso in cui fosse responsabile di un sinistro potrebbe agevolmente darsi alla fuga quandanche anch’esso fosse ferito ad esempio ad una gamba, potendo mantenere l’equilibrio con l’altra gamba sana. In tal ipotetico caso, la vittima del sinistro causato dal monopattino resterebbe, difatti, priva di tutela non potendo accede al suddetto fondo di garanzia, trattandosi di mezzo ad oggi non soggetto ad un generalizzato obbligo assicurativo per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, a cui oggi sono soggette solo le società di sharing.
  2. Limiti di velocità differenziati, osservando come nella previsione di tali limiti si dovrebbe necessariamente tener conto di fattori come l’effettiva concentrazione di pendoni in determinati tratti stradali, benché a questi non riservati, caratterizzati dalla numerosa presenza di uffici e/o esercizi commerciali e l’elevata difficoltà per il conducente di un monopattino (stante la struttura del mezzo) di gestire frenate/manovre d’emergenza rispetto al conducente di un motociclo o velocipede, quindi superando la generica limitazione della velocità in relazione allo spazio di circolazione. Per meglio comprendere tali osservazioni è stato fatto ricorso ad esempi pratici supportati da valutazioni tecniche emerse nel corso dell’incontro. In particolare sono stati presi come riferimento i tratti stradali torinesi posti a ridosso di aree pedonali (aree in cui, secondo la nuova proposta di legge, vi sarà un limite di 6 km/h per monopattini) e/o in un contesto con elevata concentrazione di pedoni, uffici, scuole, esercizi commerciali e fermata di trasporto pubblico, rilevando come in tale ultimo contesto urbano risulterebbe insufficiente la previsione di un limite di 30 km (o 20 km se ivi prevista una pista ciclabile) per i monopattini. Ciò in quanto l’ipotesi che tali mezzi possano viaggiare a tali velocità in pieno centro (ztl) risulta oltremodo pericolosa poiché, sebbene si tratti di strade urbane non riservata ai pedoni, a tale andatura il rischio di investimento di pedoni e/o sinistro con altri mezzi è molto elevato se si tiene conto che il monopattino non consente importanti manovre evasive d’emergenza, per la ridotta dimensione delle ruote che risentono di ogni eventuale (anche minima) sconnessione stradale, e tenendo conto che gli impianti frenati di tali mezzi richiedo, comunque, un maggior spazio di arresto rispetto ad esempio ad un motociclo. Pericolosissima, tra l’altro, sta diventando l’abitudine ormai consolidata in particolare tra i giovanissimi di utilizzare i monopattini sotto i portici di Torino e sui marciapiedi, generando rischi elevati di gravi danni alle persone che escono dai bar, negozi, farmacie ed altri esercizi.

Alla luce di tali osservazione, infatti, il suddetto relatore ha posto in evidenza come sarebbe invece opportuno una differenziazione dei limiti nell’ambito del centro urbano, prevendendo un ulteriore limite di 10 km/h in tutte le strade urbane all’interno delle zone a traffico limitato che nella maggior parte dei casi coincidono con il centro cittadino, ove vi è la maggior concentrazione di pedoni stante la presenza di un elevato numero di uffici e altri esercizi commerciali e conseguentemente il relatore ha proposto la previsione di tre diversi limiti di velocità: 6 km/h per le zone pedonali, 10 km/h per il centro a traffico limitato (ztl) e 20 km/h per le altre strade urbane.

L’importanza di una corretta previsione di limiti di velocità – fa notare il relatore – è di fondamentale importanza sia per ridurre il rischio di sinistri, ma soprattutto il rispetto o meno di un limite di velocità assume particolare rilevanza anche nella determinazione della responsabilità in caso di incidente.

  1. Sosta selvaggia e identificabilità del mezzo e ovviamente del relativo proprietario, trattandosi di un aspetto solo apparentemente di secondaria importanza. Ma cosi non è! Infatti, la previsione di un sistema sanzionatorio relativo alla sosta selvaggia si rende necessario in quanto tali soste, non solo creano disagio ai pedoni e rendono indecoroso l’ambiente cittadino, ma soprattutto costituiscono una gravissima e illegittima privazione della libertà di movimento specialmente per tutti quei soggetti affetti da disabilità comportanti delle limitazioni di mobilità. Su tutti, si pensi ai chi è costretto a muoversi in sedia a rotelle o con l’aiuto di un deambulatore e si vede sbarrata la strada da monopattini parcheggiati davanti il portone di casa, o ancora a tutti gli ipovedenti che, stante la ridotta dimensione di detti mezzi, non percepisco la loro presenza sui marciapiedi e vi inciampano subendo danni alla loro persona, come denunciato anche dal presidente dell’Unione Ciechi di Torino che ha partecipato all’incontro e proprio questi ultimi cittadini, a causa di tale problematica, si chiudono in casa non avendo più la sicurezza di poter affrontare la passeggiata quotidiana senza avere il rischio subire danni alla propria persona.

In conclusione, alla luce di tutte le criticità evidenziate e pur volendo sostenere l’implementazione della micro-mobilità elettrica stante i suoi molteplici aspetti positivi in termini di impatto ambientale, risulta di fondamentale importanza un’adeguata regolamentazione di tali aspetti e la previsione di un sistema sanzionatorio al fine di garantire una sicura libera circolazione a tutti i cittadini e un effettivo sistema di tutela in caso di sinistri stradali causati dalla circolazione di monopattini elettrici.

Articoli

Menu