L’IMPORTANZA DELLA RICOSTRUZIONE CINEMATICA IN CASO DI SINISTRO STRADALE, TRA PROCEDIMENTO PENALE E CIVILE

di Alessandra Torreri

      Allorquando si verifica un sinistro con presenza di persone ferite, o peggio decedute, si rende necessario appurare le modalità con cui si è verificato l’evento così da poter attribuire ad ogni persona coinvolta le sue corrette responsabilità, e questo tanto sotto un profilo civile che sotto un profilo penale. In caso di feriti gravi o di persone decedute, la sede penale sarà con ogni probabilità quella in cui verrà svolta tale indagine anche in ragione dei poteri attribuiti per legge alla Procura della Repubblica in relazione all’accertamento di fatti di reato.

Oggigiorno siamo abituati all’idea che vi siano sempre telecamere di sicurezza, o persone con i propri smarthphones che riprendono quello che accade sempre e ovunque: è questa la modalità con cui spesso veniamo a conoscenza di molti eventi di cronaca. Tuttavia la circostanza che vi sia la ripresa video di un sinistro stradale è ancora estremamente rara. E allora cosa succede quando non vi sono riprese video del momento del sinistro? E’ comunque possibile ricostruire a posteriori quanto è accaduto?

La risposta a queste domande è affermativa: è infatti previsto tanto in sede civile che in quella penale la possibilità di effettuare una ricostruzione cinematica dell’incidente stradale. Si tratta di un processo estremamente complesso il cui scopo è risalire – con la minore approssimazione possibile – alla dinamica del sinistro, dunque serve a capire se le condotte di guida poste in essere dai conducenti dei veicoli coinvolti siano state conformi o meno alle norme del codice della strada ed ai criteri regolatori di prudenza, al fine di stabilire un nesso di causa tra dette condotte ed i danni alle persone derivate dal sinistro.

Tale ricostruzione viene affidata, tanto dall’Autorità Procedente (sia esso il Pubblico Ministero o il Giudice) che dall’avvocato difensore, ad un professionista esperto, quasi sempre un ingegnere.

In questa fase è fondamentale la conoscenza e la capacità dell’avvocato specializzato nell’individuare il professionista altrettanto specializzato, esperto ed adeguato ad effettuare tale operazione, e con il quale collaborare per individuare tutti i profili rilevanti nella determinazione del sinistro sotto un profilo causale, non solo sotto un aspetto squisitamente tecnico ma anche sotto quello giuridico, e tali profili vanno correttamente integrati al fine di meglio tutelare i diritti della vittima. Il risultato finale della ricostruzione cinematica deve essere l’esito del confronto costruttivo di entrambe le professionalità.

Questo tipo di ricostruzione a posteriori è possibile in quanto nell’immediatezza di un sinistro con presenza di feriti, o peggio deceduti, interviene sempre l’Autorità che può essere rappresentata a seconda del luogo e della competenza, dalla Polizia Municipale, dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri etc. Gli agenti intervenuti procedono ad effettuare tanto rilievi fotografici che rilievi planimetrici, misurano al centimetro le distanze tra gli oggetti presenti sul luogo, i veicoli ed ogni ulteriore oggetto o segno presente riconducibile al sinistro. Altresì procedono poi ad individuare le persone presenti che hanno assistito al sinistro ed eventualmente ai soccorsi, o anche che sono sopraggiunti ma hanno aiutato a rimuovere i veicoli per permettere i soccorsi così da poter ricostruire quanto più possibile ogni dettaglio della posizione di quiete dei veicoli stessi.

Quest’ultima attività può essere effettuata tanto nell’immediatezza che a distanza di tempo, motivo per il quale in caso non siano riusciti a reperire testimoni oculari sul posto, spesso si può leggere sul giornale l’appello da parte della Polizia a chi ha assistito al sinistro a contattare le autorità per rendere la loro versione dei fatti. Tutti i dati così raccolti, unitamente ad una breve relazione costituiscono il “verbale di sinistro” e in caso di lesioni gravi o omicidio stradale vengono inoltrati alla Procura della Repubblica competente.

Dunque la ricostruzione cinematica rende possibile comprendere e determinare a posteriori le condotte assunte dai conducenti dei veicoli coinvolti ed individuare se l’incidente sia stato causato da violazioni del Codice della Strada o del rispetto dei criteri di prudenza, oppure se una guida corretta avrebbe potuto limitare i danni del sinistro se non addirittura evitare proprio il sinistro stesso. La sua importanza è dunque cruciale.

A mero titolo esemplificativo, e per nulla esaustivo come l’esperienza ultraquarantennale dello studio ha dimostrato, i fattori che più comunemente vengono vagliati in combinato disposto tra loro dal tecnico e dell’avvocato sono:

  • Le caratteristiche del luogo del sinistro, sia in generale che al momento del sinistro, compreso il fattore meteo;
  • Il verbale delle autorità, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali;
  • Le fotografie effettuate nell’immediatezza del sinistro, eventualmente anche da soggetti terzi ed ulteriori rispetto alle Autorità;
  • Tipologia ed entità dei danni riportati dai veicoli e delle deformazioni subite;
  • La dinamica del sinistro e il calcolo delle velocità dei mezzi;
  • Analisi della condotta dei conducenti e delle loro responsabilità, della condotta richiesta dal codice e della condotta in concreto esigibile (ad es: tempo psicotecnico di reazione);
  • Evitabilità del sinistro.

La ricostruzione cinematica disposta in sede penale in caso di grave sinistro stradale è di solito la prima ad essere svolta in ordine cronologico, ed in quella sede l’accertamento di una lieve responsabilità alla base di un grave fatto colposo assume rilevanza giuridica. Pertanto anche se si è intenzionati, correttamente, a rivolgere le proprie domande risarcitorie solo nella loro sede naturale, ovvero quella civile, l’avvocato civilista esperto in sinistri stradali sa che è opportuno partecipare – ove consentito, in quanto atto irripetibile come precisato dal codice di procedura penale – all’esperimento di tale ricostruzione cinematica, dotandosi di un proprio Consulente Tecnico accuratamente individuato, che possa vigilare sulla correttezza dell’operato del consulente d’ufficio, contribuire alle indagini verificando con l’avvocato che siano stati affrontati tutti i punti giuridicamente rilevanti, ed anche far arrivare le motivazioni tecniche. Una corretta perizia cinematica, infatti, può discordare completamente dalla ricostruzione operata dagli Agenti Verbalizzanti, partendo comunque dai medesimi dati che sono stati da questi ultimi raccolti (segni di frenata, punto d’urto, deformazione dei mezzi, posizione di quiete dei mezzi, etc…).

Detta Consulenza disposta in sede penale, potrà essere decisiva anche in via stragiudiziale in un’ottica di possibile transazione con la Compagnia di Assicurazione, ma altresì potrà essere decisiva in sede civile nel determinare la corretta percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro, indispensabile per individuare il giusto risarcimento tra le parti in causa.

Pertanto In caso di incidente stradale, rivolgersi tempestivamente ad un avvocato specializzato nella materia è davvero importante, poiché lo stesso saprà strategicamente individuare il miglior professionista da indicare quale proprio Consulente e saprà avvalersi della propria esperienza giuridica quale supporto alla esperienza, e competenza tecnica del Consulente in ambito di ricostruzione cinematica, per far correttamente valere i diritti della vittima.

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