La normativa di fonte UE è contraddistinta da una crescente attenzione per il consumatore, che spesso si manifesta con nuovi obblighi di trasparenza in capo alle imprese.
Ne costituiscono un esempio le norme in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, recentemente aggiornate circa gli oneri informativi in etichetta.
- Le nuove regole in materia di etichettatura
A partire dal 30 giugno 2024, vige in Italia e negli altri Stati membri UE l’obbligo di indicare nelle etichette dei prodotti vitivinicoli l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.
Si tratta di un cambio di paradigma, attuato con il Regolamento UE 2021/2117, attraverso il quale l’UE ha modificato le regole di etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, così superando l’esenzione fino ad allora applicabile al settore.
Il Regolamento ha previsto un periodo transitorio per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove norme, inizialmente previsto fino al dicembre 2023, poi oggetto di proroghe che hanno fatto slittare i nuovi obblighi di etichettatura fino all’estate 2024.
In base alle norme vigenti, la lista ingredienti in etichetta deve recare un’intestazione che consenta di identificarla in quanto tale. Gli ingredienti vanno indicati in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro uso nella produzione.
- La possibilità di usare strumenti di etichettatura elettronica; il codice QR
Tenuto conto dello spazio esiguo in etichetta e degli strumenti tecnologici oggi disponibili, il legislatore consente di fornire le informazioni a beneficio del consumatore anche per via elettronica, nel rispetto di alcuni semplici criteri.
In particolare, in mancanza di spazio sufficiente in etichetta, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale possono essere fornite «per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta» (art. 119 OCM vino – Reg. 1308/2013 – come modificata dal Reg. 2021/2117).
I codici QR (in inglese, QR Code) costituiscono uno tra i principali metodi esistenti per permettere ai produttori di adempiere ai nuovi oneri normativi e, d’altro canto, ai consumatori di poter accedere a tali informazioni consultandole comodamente. È sufficiente infatti inquadrare con il proprio cellulare il codice (usando la fotocamera o un’apposita app) per collegarsi allo spazio sul web in cui è presente la pagina contenente le informazioni richieste.
Naturalmente, la presentazione delle informazioni con l’ausilio di un codice QR deve essere chiara. Ad esempio, la lista degli ingredienti deve essere agevolmente identificabile come tale.
Inoltre, se l’elenco degli ingredienti o la dichiarazione nutrizionale vengono forniti elettronicamente, il collegamento a tali informazioni deve essere apposto in etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.
- Il divieto di sfruttare l’etichettatura elettronica a fini di marketing e di profilazione
Un aspetto di rilevo della normativa in esame è costituito poi dalle previsioni che attengono ai limiti della etichettatura elettronica. Il legislatore UE ha previsto due limiti, nell’intento di evitare che i nuovi oneri informativi in capo ai produttori vengano sfruttati per fini ulteriori.
Da un lato, i dati degli utenti che accedono elettronicamente a tali informazioni non possono essere tracciati. In altri termini è vietata la profilazione dei consumatori.
Inoltre, le informazioni non possono includere alcun elemento inserito a fini commerciali o di marketing.
Così, ad esempio, non pare coerente con la normativa in commento la realizzazione di un codice QR che rinvii alla pagina pubblica del sito del produttore, ove accanto alle informazioni sugli ingredienti e di carattere nutrizionale siano inclusi anche ad esempio il prezzo e/o eventuali promozioni.
- L’etichettatura elettronica: uno strumento valido anche per le indicazioni facoltative
La normativa in esame, che promuove l’uso di strumenti elettronici, si inserisce in un quadro molto favorevole allo sfruttamento di questi mezzi. A fianco alle indicazioni di tipo obbligatorio, infatti, è frequente notare sulle bottiglie anche altri simboli, che rientrano invece tra le indicazioni facoltative – quelle che l’azienda può decidere di apporre, qualora lo desideri e rispetti i requisiti di volta in volta previsti.
È questo il caso ad esempio del segno VIVA, Viticoltura sostenibile, certificazione di fonte ministeriale e di carattere ambientale, che considera le modalità di sfruttamento del terreno, dell’acqua, dell’aria e del vigneto del prodotto dell’azienda partecipante. Anche in questo caso, il consumatore interessato può consultare i dati tramite QR Code.