Le Tabelle 2021 del Tribunale di Milano: fu vera novità o “si cambia perché nulla cambi?”

di Gaetano Catalano

Quando si riporta un danno non patrimoniale (sia esso fisico, psichico o morale) uno dei nodi più difficili da sciogliere attiene alla sua quantificazione economica: stabilire il valore monetario del danno patito ad esempio per la frattura di un braccio è sicuramente un’operazione più difficile di quel che si possa pensare perché si tratta di conferire un valore economico, non solo alla obiettiva limitazione funzionale (danno biologico) ma anche alla sofferenza che proprio in quanto tale intima e soggettiva è per definizione mutevole e sfuggevole a qualsiasi incasellamento in rigidi parametri economici.

Si tratta quindi di un’attività tanto improba quanto necessaria non esistendo altro modo, se non con la corresponsione di una somma di danaro, risarcire il danno patito dalla vittima di una lesione personale.

Al fine di rendere omogenei i parametri risarcitori a livello nazionale ed evitare quindi, a parità di danni, risarcimenti maggiori a Catania rispetto a Pordenone o viceversa, da una decina di anni ormai, la Corte di Cassazione ha indicato nelle c.d. “Tabelle di Milano”, che risultavano essere le più utilizzate, il faro da seguire a livello nazionale nella liquidazione dei danni non patrimoniali.

Non esistendo ad oggi una vincolante normativa (peraltro particolarmente di difficile da articolare senza trasformare il risarcimento in un indennizzo), l’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha sempre avuto l’intento di fornire degli importi che potessero definirsi equi cercando di uniformarsi alle mutevoli (a volte troppo) indicazioni giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di monetizzazione del danno non patrimoniale.

Di recente e precisamente il 10 marzo 2021, l’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano ha pubblicato le sue più recenti tabelle, che hanno presentato una rilevante novità: per la prima volta da quando queste sono state emesse hanno separato graficamente il danno biologico dal danno morale da sofferenza indicando per ciascuna liquidazione gli importi di ciascuno di tali importi

Tale novità è stata immediatamente (ed a parere di chi scrive faziosamente) interpretata dagli assicuratori come l’imprimatur giurisprudenziale alla negazione del risarcimento del danno da sofferenza in difetto di una prova specifica: poichè fornire una prova diretta e concreta della sofferenza soggettiva rasenta la probatio diabolica, la conclusione porta verso un diniego totale di tale voce.

Tale interpretazione, evidentemente figlia di interessi meramente economici, è però sicuramente errata.

L’edizione 2021 delle Tabelle infatti si è limitata a scorporare, esclusivamente sotto il profilo grafico, dal risarcimento complessivo del danno non patrimoniale quanto corrisponde al solo danno biologico e quanto invece al danno da sofferenza, ma non ha apportato alcuna ulteriore novità tant’è vero che la medesima operazione avrebbe potuto essere eseguita da qualunque soggetto anche con le pregresse edizioni delle Tabelle.

Infatti sin dalla loro prima edizione, le Tabelle individuavano nella prima colonna il valore economico del singolo punto del “danno biologico”, dopo di che lo trasformavano in valore punto di danno “non patrimoniale” mediante un incremento percentuale (dal 25%, per le lesioni sino a 9%, a salire sino al 50% per le lesioni pari o superiori al 34%) per sofferenza.

In realtà però tale operazione non era figlia di un obbligatorio automatismo liquidativo del danno da sofferenza conseguente al danno biologico, ma trovava la sua ratio nella presunzione che i danni biologici arrecassero una sofferenza via via crescente in misura proporzionale all’aumentare della gravità delle lesioni riscontrate.

Ed è evidente che tale presunzione aderisca, nella maggior parte dei casi, ad una logica elementare secondo la quale a lesioni maggiori corrispondono sofferenze maggiori.

Per confermare che nulla è sostanzialmente mutato oltre a quanto sinora detto (e che peraltro trova conferma nelle note introduttive delle predette tabelle) soccorre anche l’indagine sul motivo del perché l’Osservatorio per il Tribunale di Milano abbia sentito l’esigenza di questa innovazione grafica.

La risposta a tale quesito, può essere rinvenuta nella giurisprudenza di legittimità che, recentemente, ha rimarcato con vigore un principio ultra decennale, ovverosia che il danno da sofferenza deve essere allegato e provato dal richiedente e liquidato solo laddove ritenuto sussistente.

Ciò che però a molti non è chiaro, è che la stessa Cassazione da anni afferma che la presunzione, ovvero il procedimento logico per cui da un fatto noto e certo se ne può dedurre un ignoto ad esso conseguente anche solo in virtù di un principio di verosimiglianza (quello che i latini riassumevano nell’id quod plerumque accidit), è una fonte di prova di rango paritario a quella documentale e quella per testimoni altre ed anzi in alcuni campi dove è impossibile fornire una prova diretta (come quello della sofferenza per l’obiettiva impossibilità di dimostrare un sentimento altrui) assurge al ruolo di prova regina.

Orbene se si guardano con attenzione le Tabelle 2021 si può scorgere in corrispondenza della colonna “incremento per sofferenza” la presenza di due asterischi tra parentesi che rinviano ad una nota in calce alla pagina dove vi è testualmente scritto: “** incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore (media presumibile, in % su danno biologico)” (L’evidenziazione è nostra)

È quindi assolutamente chiaro che le nuove tabelle, espressamente, ritengano che a fronte di una lesione che generi un danno biologico di una data entità sia logico e normale ritenere che ne sia conseguita anche una certa sofferenza che laddove allegata, potrà ritenersi provata in forza di una presunzione semplice.

Deve però essere chiarito a scanso di equivoci che ciò non significa che tale voce di danno debba essere sempre e comunque riconosciuta: la presunzione semplice, infatti, può essere sempre superata fornendo una prova diretta che la sconfessi.

Tale prova però ricade in capo a chi abbia interesse a superarla: sarà quindi onere del responsabile dimostrare che da tale lesione sono derivate sofferenze minime o finanche nulle in capo al danneggiato (ad esempio nel caso della frattura di una gamba ad un soggetto paraplegico) così come il danneggiato ad essere gravato dal provare la sussistenza di una danno da sofferenza particolarmente grave rispetto alla lesione (come avviene, ad esempio, nel caso del danno dentario dove in genere il danno biologico è sempre minimale).

Ed allora pare di poter serenamente affermare che il sistema di liquidazione del danno disegnato dalle più recenti Tabelle di Milano non rechi in sé alcuna innovazione sostanziale, ma soprattutto che non consenta, in virtù della sua nuova veste meramente grafica, la negazione e/o una riduzione del danno morale da sofferenza in difetto di una rigorosa prova specifica, come sostenuto da quella parte di operatori più sensibili agli interessi assicurativi.

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