La riforma della Corte dei conti e del danno erariale (l. n. 1/2026)

di Silvia Taccoli

Con la legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026, il legislatore interviene in modo organico sulle regole della responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale e sul sistema dei controlli della Corte dei Conti. L’obiettivo dichiarato è rendere l’azione amministrativa più efficace e meno condizionata dalla cosiddetta “paura della firma”, senza però abbandonare il principio secondo cui chi gestisce risorse pubbliche deve rispondere delle proprie condotte.

Per le Amministrazioni l’impatto è immediatamente percepibile su due piani.

  1. Rafforzamento della tutela preventiva della legalità.

La riforma valorizza i controlli “a monte”: taluni atti ritenuti più critici (in particolare quelli legati agli affidamenti connessi a PNRR/PNC) vengono assoggettati a un controllo preventivo più incisivo da parte della Corte dei Conti. L’idea è ridurre margini di incertezza e prevenire contestazioni quando le procedure sono già in una fase avanzata.

  1. Maggiore certezza sul rischio personale di dirigenti e funzionari.

Si interviene sulla nozione di colpa grave e sulle conseguenze economiche della responsabilità nei casi non dolosi, così da rendere più prevedibile quando una condotta può dar luogo a condanna e, soprattutto, con quali effetti.

In sintesi, la riforma tende a spostare il baricentro dalla sola reazione “a posteriori” (azione risarcitoria dopo il danno) alla prevenzione, ponendo l’accento su istruttoria, motivazione e verifica tempestiva della legittimità dell’atto.

Per i cittadini la riforma presenta un profilo ambivalente:

  • sul versante dell’efficienza, mira a favorire decisioni più rapide, soprattutto nelle procedure complesse e negli investimenti, riducendo inerzie e fenomeni di “amministrazione difensiva”;
  • sul versante della tutela delle finanze pubbliche, la responsabilità non viene eliminata, ma riorganizzata: l’accertamento della colpa grave diventa più selettivo, viene introdotto un tetto alla condanna risarcitoria nei casi non dolosi e si interviene anche sulla prescrizione.

Ne deriva un bilanciamento: più controlli preventivi per evitare errori “a monte”, ma una minore esposizione economica del singolo quando manca il dolo. Molto dipenderà, in concreto, da come le amministrazioni rafforzeranno controlli interni e qualità dell’istruttoria e da come la giurisprudenza contabile interpreterà le nuove previsioni.

Veniamo ora ai principali contenuti della riforma.

1) Colpa grave: tipizzazione

Il primo cambiamento riguarda la colpa grave, cioè quel livello di negligenza che può portare a una condanna per danno erariale. In passato, la sua individuazione risultava spesso poco prevedibile, perché molto legata al caso concreto. La riforma prova a renderla più identificabile, collegandola soprattutto a situazioni “evidenti” tipizzate, come: (i) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, (ii) il travisamento del fatto, (iii) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o (iv) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”.

L’impostazione mira quindi a concentrare la responsabilità per colpa grave su errori grossolani, e non su scelte amministrative discutibili ma ragionevoli.

2) Esclusione della colpa grave in caso di affidamento ragionevole

La legge introduce una tutela rilevante: in via di principio, non si considera colpa grave l’errore che derivi dall’aver seguito:

  • orientamenti giurisprudenziali prevalenti, oppure
  • pareri di autorità competenti.

Lo scopo è evitare che l’incertezza normativa ricada sul singolo decisore quando questi si è mosso secondo criteri di ragionevolezza e conformità a indirizzi autorevoli.

3) Controllo preventivo

La riforma rafforza anche la funzione del controllo preventivo: se un atto è stato sottoposto a controllo ed è stato registrato, diventa molto più difficile sostenere che chi lo ha adottato abbia agito con colpa grave proprio in relazione al contenuto verificato. Questo serve a garantire coerenza: ciò che è stato validato ex ante non dovrebbe diventare ex post la base di una contestazione per colpa grave, salvo circostanze diverse o ulteriori.

4) Ipotesi in cui si risponde solo per dolo

La riforma individua settori nei quali la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo, cioè condotte intenzionali. In particolare, si guarda a situazioni in cui l’Amministrazione definisce controversie o rapporti complessi (ad esempio tramite accordi o strumenti deflattivi del contenzioso, anche in ambito tributario). Il messaggio è chiaro: favorire soluzioni che riducono liti e incertezza, senza paralizzare ogni scelta per timore di responsabilità per colpa grave, ma mantenendo la risposta piena quando vi sia intenzionalità.

5) Tetto alla condanna risarcitoria nei casi non dolosi

Una delle novità più concrete riguarda il limite massimo a carico del singolo nei casi non dolosi: la condanna risarcitoria personale non può superare:

  • il 30% del pregiudizio accertato e, comunque,
  • il doppio della retribuzione lorda annua (o del corrispettivo percepito).

La ratio è evitare che un errore (pur grave) ma non intenzionale produca effetti economici sproporzionati rispetto al ruolo e al trattamento economico del responsabile. Inoltre, nel calcolo del danno la Corte deve tenere conto di elementi come:

  • eventuali carenze dell’organizzazione amministrativa (es. controlli interni insufficienti),
  • l’eventuale utilità comunque conseguita dall’ente o dalla collettività.

6) Misure accessorie nei casi più gravi

Accanto alla condanna economica, in alcune ipotesi particolarmente gravi la riforma contempla la possibilità di una sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo. È una misura che incide sull’idoneità a continuare a maneggiare denaro pubblico quando la condotta risulti di particolare gravità.

7) Prescrizione: decorrenza dal momento del danno

Cambia anche il regime della prescrizione dell’azione contabile: il termine viene ancorato al momento in cui il danno si verifica, e non a quando viene scoperto, salvo casi particolari (ad esempio occultamento doloso). Questo aumenta la certezza dei tempi, ma può rendere più difficile agire se il danno emerge tardi: diventano quindi cruciali controlli interni efficienti e tracciabilità delle decisioni.

8) Focus PNRR/PNC: controllo preventivo e tempi più stringenti

Per gli interventi legati a PNRR e Piano complementare, la riforma rafforza il controllo preventivo su passaggi decisivi (come aggiudicazioni e atti finali delle procedure di affidamento), con termini più serrati. L’obiettivo è duplice: prevenire irregolarità e ridurre i ritardi, evitando che i problemi emergano quando i progetti sono già avviati.

9) Delega al Governo

Infine, la legge contiene una delega al Governo per interventi sull’organizzazione e sulle funzioni della Corte dei Conti e introduce misure collegate ai procedimenti PNRR/PNC e al regime di alcune spese nei giudizi.

Lo Studio resta a disposizione di tutti i soggetti interessati e mette a disposizione le proprie competenze per fornire assistenza e consulenza nell’interpretazione e nell’applicazione delle nuove disposizioni, nonché nella gestione preventiva dei profili di rischio connessi.

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