Benché la scuola sia considerata il posto più sicuro dove poter lasciare i propri figli, spesso capita di sentire di allievi feriti tanto per alterchi e giochi con i compagni quanto per episodi accidentali causati autonomamente dallo stesso danneggiato.
I danni in questi casi possono essere lievi e facilmente guaribili (pensiamo a dei graffi che nel tempo non lasciano segni, limitando così il danno) oppure più rilevanti sia fisicamente, come nel caso della frattura di un arto, sia psicologicamente quale esito di percosse e/o di atteggiamenti di bullismo: in tali ultime ipotesi infatti in capo al bambino può sorgere un danno biologico di natura psichica.
Nel caso di tali spiacevoli episodi esiste la possibilità di ottenere il giusto risarcimento del danno patito dall’allievo danneggiato ed a chi deve essere imputato?
A dare una risposta univoca a questi interrogativi rafforzando una propria interpretazione giurisprudenziale ben precisa in materia, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con due differenti decisioni, ha ribadito la responsabilità della scuola sia nel caso in cui un alunno si provochi un danno da solo (cd. danno da autolesione) sia nel caso in cui il danno gli venga causato da un altro alunno (danno cagionato da terzi).
In particolare la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32377/21 depositata l’8 novembre 2021 ha affrontato il caso di un alunno di 5 elementare che, in conseguenza di una spinta da parte di un compagno di classe, era rovinato a terra andando ad urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna, procurandosi così gravi danni permanenti.
In tale arresto la Corte di Cassazione ha affermato che se l’alunno si fa male a causa di un compagno, la responsabilità civile ricade sicuramente in via primaria e presuntiva nei confronti dell’istituto scolastico scolpendo il principio secondo cui “l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto”.
Il che non implica una responsabilità oggettiva, ma significa che una volta dimostrato l’evento di danno verificatosi nella scuola, sarà onere dell’istituto dimostrare il caso fortuito e cioè di aver adottato quegli accorgimenti necessari affinché il sinistro non avvenisse e che il danno si sia verificato in circostanze imprevedibili ed inevitabili
A maggior riprova di tale proprio orientamento, un paio di settimane dopo tale ordinanza, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul tema affrontando il differente caso in cui un alunno della scuola materna richiamato dall’insegnante per recarsi in bagno, sfuggiva al suo controllo e subiva un incidente riportando un taglio sul mento, causato dal violento impatto con un oggetto dalla forma tagliente ed affilata.
Anche in questo caso, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 novembre 2021, n. 36723, ha affermato la responsabilità dell’istituto scolastico, ribadendo il principio sopraesposto nei medesimi termini, ma ha altresì riconosciuto anche quella dell’insegnante rilevando che tra quest’ultimo e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, che comporta a suo carico l’onere di evitare che l’allievo si procuri un danno alla persona.
Entrambe le sopra citate pronunce sono particolarmente significative in quanto inquadrano la responsabilità della scuola nell’alveo della responsabilità contrattuale e da ciò discendono due importanti conseguenze a favore di chi agisce per il risarcimento del danno:
- Il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento del danno è decennale, al pari di qualsiasi altra ipotesi di responsabilità contrattuale, in luogo di quella quinquennale tipica della responsabilità extracontrattuale;
- Il danneggiato gode in ipotesi di responsabilità contrattuale di un regime probatorio più favorevole, dovendo dimostrare esclusivamente che il danno si è verificato mentre l’allievo si trovava affidato all’istituto scolastico e l’entità del danno stesso, incombendo invece all’istituto – per sottrarsi all’obbligo di risarcimento – di provare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.
A fronte di quanto in sintesi illustrato sino ad ora, parrebbe dunque particolarmente agevole, finanche per il cittadino comune ottenere il risarcimento del danno verificatosi in ambiente scolastico, ma a ben vedere così non è in quanto vicende simili mettono in moto categorie giuridiche complesse, sia in relazione alla prova dei fatti nel cui ambito spesso vengono eccepite responsabilità genitoriali per le condotte dei minori responsabili (quali ad esempio il difetto di una adeguata educazione), sia in merito alla quantificazione e personalizzazione del danno.
È quindi consigliabile, prima di avviare qualsiasi azione risarcitoria, affidarsi a professionisti esperti e capaci di valutare correttamente le circostanze concrete in cui si è verificato il sinistro, per la migliore gestione di tutti i passaggi necessari per giungere ad un adeguato ristoro finale, tra cui – molto importante – la valutazione attenta della reale copertura assicurativa dell’istituto scolastico.
Non infrequentemente, infatti, i contratti assicurativi stipulati dalle scuole non sono idonei a corrispondere l’integrale risarcimento: in tali casi il genitore che aderisce ad un’offerta transattiva senza poterne cogliere la inadeguatezza – per non avere potuto contare su un’adeguata consulenza – rischia la perdita irreversibile del diritto ad ottenere l’integrale risarcimento del danno.