Il valore probatorio del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente

di Gaetano Catalano

Molti automobilisti ritengono che, una volta ottenuta la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole d’incidente (C.A.I., più comunemente detto C.I.D.) da parte del conducente responsabile del sinistro, meglio ancora se accompagnata dalla classica ammissione di colpevolezza nella casella delle Osservazioni (è classica l’aggiunta “HO TORTO”), non possano più sorgere questioni in merito alla integrale risarcibilità del sinistro.

Si tratta purtroppo di una convinzione diffusa ma priva di fondamento giuridico, come dimostra il fatto che spesso si è costretti ad adire la via giudiziale per ottenere il proprio giusto e dovuto risarcimento, pur a fronte dell’ammissione di responsabilità del conducente antagonista.

Ciò avviene perché, contrariamente a quanto si pensa, la sottoscrizione del modulo da parte di entrambi i conducenti (e quindi anche da parte di colui che ammette di essere l’esclusivo responsabile), non comporta una confessione stragiudiziale (che sarebbe veritiera e vincolante anche per il Giudice) ma, ai sensi dell’art. 143 Cod. Ass. Private, stabilisce solo una presunzione legale di veridicità.

Ciò significa che quanto riportato nel CAI costituisce una presunzione di prova che non ha effetti definitivi a carico delle Assicurazioni, ma è invece vincibile da altre prove di segno opposto e maggiormente convincenti: in altre parole l’Assicurazione, qualora non sia convinta della veridicità del sinistro e/o della dinamica ricostruita nel modulo o, comunque, ritenga di poter sostenere anche una corresponsabilità di qualsiasi misura del conducente che parrebbe essere la vittima incolpevole, potrà argomentare una ricostruzione del fatto diversa, che dovrà essere supportata mediante opportune prove, quali testimonianze e/o perizie.

E ciò avviene molto più spesso di quanto si creda.

È a questo punto evidente che il c.d. CID non può essere in alcun modo essere considerato lo strumento per una sicura certa risoluzione della vertenza conseguente ad un sinistro stradale, ma costituisce solo un primo importante elemento su cui poter fondare le proprie richieste risarcitorie le quali, per essere integralmente accolte, devono necessariamente essere coltivate da parte di professionisti esperti nella materia (sicuramente molto complessa ed articolata) che sappiano come, da un lato, argomentare le ragioni dei danneggiati e, dall’altro, neutralizzare le difese delle assicurazioni.

Molte possono infatti essere le insidie nella sua compilazione che possono minarne forza probatoria: il C.A.I. infatti, per espressa previsione normativa, acquista la sua valenza di presunzione, solamente laddove integralmente compilato in tutti i suoi punti salienti.

Spesso avviene, invece, che nella concitazione del sinistro, nella redazione del modulo vengano omessi elementi che, pur non ritenuti fondamentali dai conducenti coinvolti nel sinistro, hanno invece una rilevanza primaria nella successiva valutazione del sinistro da parte di liquidatori, periti, avvocati e giudici.

In primo luogo è assolutamente fondamentale l’indicazione specifica dei testimoni presenti che, in caso di sinistri senza danni fisici, se non riportati nell’apposito spazio (ovvero non indicati nella successiva prima denuncia di sinistro) diventano ex lege 124/2017 inammissibili: il che significa che dal 2017 non è più possibile indicare i propri testimoni per la prima volta in sede di giudizio, perché il Giudice, per legge, non potrà più ascoltarli, se non sono già stati specificati sin dagli albori della fase stragiudiziale.

In secondo luogo spesso i dati dei soggetti coinvolti (anagrafici e di residenza) o dei veicoli (modello, targa, assicurazione, numero di polizza e agenzia) vengono sbrigativamente riportati in maniera incompleta nella convinzione che non siano tutti importanti.

Tale diffusa disattenzione comporta però spesso degli ostacoli, a volte insormontabili, nella loro successiva individuazione, come nel caso dei dati di nascita e di residenza del conducente laddove questo sia diverso dal proprietario del veicolo.

Per consentire ed agevolare l’attività finalizzata al corretto risarcimento del danno, è quindi fondamentale il nome, cognome, residenza e codice fiscale (quest’ultimo spesso sottovalutato ha invece una importanza di primissimo rilievo) dei proprietari dei veicoli e degli assicuratori, ma molto spesso anche dei conducenti che potrebbero dover essere coinvolti negli accertamenti della dinamica del fatto anche in fase giudiziale.

L’assenza dei dati dei conducenti, che a differenza di quelli dei proprietari dei veicoli non possono essere estratti dai pubblici registri, invece potrebbe compromettere, e sicuramente riduce, le possibilità di ottenere il proprio giusto risarcimento in tempi ragionevoli.

In terzo luogo molto raramente vengono barrate le caselle relative alla dinamica del sinistro che si trovano nella parte centrale del modulo e che sono particolarmente utili alla ricostruzione dei fatti, così come altrettanto raramente viene adeguatamente rappresentato il grafico del sinistro.

Di minor rilevanza invece è l’indicazione di feriti: è evidente che in caso di soggetti che riportino lesioni particolarmente evidenti (come ad esempio le fratture o ferite lacero contuse) è necessario darne atto sin da subito, ma spesso, soprattutto per traumi minori (quali ad esempio la distrazione del rachide cervicale) capita che i sintomi si manifestino a distanza di qualche ora dall’incidente.

In tal caso pur se nell’immediatezza è stata barrata la casella “NO” relativa alla presenza di feriti, la possibilità di ottenere il danno non è preclusa, laddove però il  danneggiato (sia esso conducente o trasportato) si rechi immediatamente all’insorgere dei sintomi presso il più vicino pronto soccorso per farsi prima visitare e poi, dopo opportuni esami (ad esempio quelli radiografici sono molto importanti in caso del classico “colpo di frusta” conseguenza di un tamponamento o altri sinistri di ridotta rilevanza), ottenere e certificare la corretta diagnosi e prognosi.

In conclusione di questo breve e non certo esaustivo scritto, si può quindi affermare che  il CAI può essere una delle migliori armi a disposizione del danneggiato, ma come tutte le “armi”, affinché possano assolvere la loro funzione anziché danneggiare l’utilizzatore, devono essere prima adeguatamente conosciute dal proprietario (e quindi nel nostro caso direttamente dal conducente che compila il modulo di constatazione amichevoli) e, poi, maneggiate da professionisti capaci di utilizzarle in quanto esperti della particolarissima materia della responsabilità civile da circolazione dei veicoli che, contrariamente a quanto narra l’immaginario collettivo, è una materia particolarmente complessa, irta di insidie ed in continua evoluzione.

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