Il ruolo dell’avvocato esperto nel danno alla persona tra procedimento penale e prove per il procedimento civile

di Alessandra Torreri

Leggiamo quotidianamente sui giornali notizie che lasciano il lettore comune spesso perplesso a fronte di titoloni che raccontano di processi terminati con assoluzioni di medici pur in presenza di comportamenti percepiti dal lettore come errati e/o contrari alla legge, lettore che fatica a comprendere il motivo per cui le vittime del reato non avranno diritto ad un risarcimento, che invece sarebbe percepito come giusto e doveroso. Questo porta spesso ad addossare alla “magistratura” in generale responsabilità che, come si vedrà nel proseguo, non ha.

La realtà è che il risarcimento del danno patito da una persona, sia esso determinato da un sinistro stradale, un sinistro sul lavoro o un errore medico, può giuridicamente essere richiesto tanto in sede civile che in sede penale – circostanza nota ai più. Quello che non tutti sanno è che frequentemente tale tipo di danno in casi particolarmente gravi diviene spesso, senza che la vittima neppure proponga querela, oggetto di accertamento in sede penale dove nella fase di indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero, vengono formate delle prove che possono essere di grande utilità in sede civile, sede naturale per la liquidazione del danno.

Tale preferenza netta per la sede civilistica, come l’avvocato esperto nell’ambito del risarcimento dei danni alla persona sa, è determinata da una fondamentale differenza tra procedimento penale e causa civile, ovvero quella che permette al professionista di utilizzare a favore del cliente il più favorevole principio giuridico per l’attribuzione della responsabilità del “più probabile che non” invece della “certezza oltre ogni ragionevole dubbio” anche utilizzando prove formatesi con lo scopo primario di dimostrare un fatto secondo il più rigoroso principio penale.

Tipicamente le prove di maggior interesse ai fini risarcitori civilistici che si formano in quella sede sono perizie tecniche di varia natura e specializzazione, a seconda del fatto occorso, a titolo di esempio l’esame autoptico e le ricostruzioni cinematiche dei sinistri, accertamenti la cui esecuzione e costi in alcuni casi la vittima da sola non potrebbe realizzare o sostenere.

L’avvocato specializzato in risarcimento del danno alla persona sa che, ove il Pubblico Ministero decida di eseguire uno degli accertamenti tecnici e ne dà comunicazione alle parti, è necessario da parte sua una attenta valutazione in relazione alla opportunità o necessità di essere presenti con un proprio Consulente Tecnico nel procedimento penale in questa prima fase di sviluppo delle indagini, al fine di cercare di trarre il massimo interesse civilistico dalle prove in formazione, e potrà consigliare il cliente sul punto.

Il motivo per cui si parla di trarre un “interesse civilistico” dalle prove così formatesi è che, essendo il fine ultimo del procedimento penale dimostrare che un fatto sia avvenuto oltre ogni ragionevole dubbio per una azione/omissione attribuibile all’imputato, le prove che in quell’ambito si formano sono volte a rispondere a quesiti posti con quel fine affinchè il P.M possa appurare se sarà possibile nel dibattimento dimostrare con un grado di elevata certezza che sia avvenuto il fatto in contestazione con la dinamica indicata.

Il principio giuridico che regola, invece, il procedimento civile è diverso, ed è il così detto “più probabile che non”, dunque per avere ragione non occorre dimostrare che un fatto sia certamente accaduto, ma solo che sia percentualmente più probabile che sia accaduto. Conseguentemente ad un approccio non tecnico potrebbe sembrare che le prove formatasi in ambito penale non possano essere di aiuto in sede civilistica al fine di richiedere un risarcimento dei danni patiti, ma questa è un’analisi non corretta.

L’esperienza e la specializzazione dell’avvocato civilista permettono a quest’ultimo di estrarre copia dei documenti e delle prove formatesi nell’ambito del procedimento penale, e quindi volte a dimostrare un fatto con il grado della certezza, ed utilizzarle anche quando non sembrano affermare una responsabilità a carico della controparte al fine di dimostrare come è “più probabile che non” che detta responsabilità sussista, anche laddove il Consulente abbia scritto che “non si può affermare con certezza” il fatto oggetto di indagine.

L’esperienza permette anche all’avvocato civilista di conoscere e riconoscere i rari casi in cui, invece, a fronte di una affermazione di responsabilità in sede penale, un accertamento in sede civilistica potrebbe portare al contrario a correre il rischio di vedersi attribuire un concorso seppur minimo nella causazione del fatto (ad esempio non è infrequente l’attribuzione di un minimo concorso di colpa per eccesso di velocità nei sinistri che vedono coinvolto un motociclo, anche qualora questo eccesso non sia considerato causalmente rilevante in sede penale ed il conducente del veicolo che ha provocato lo scontro con il centauro sia sottoposto a procedimento penale).

Lo stesso ragionamento prima portato avanti per le Consulenze Tecniche del Pubblico Ministero vale anche per la documentazione eventualmente acquisita al fascicolo penale nel corso delle indagini preliminari. Innanzitutto è bene precisare che vi sono due tipi di documenti di interesse in sede civilistica, quelli che vengono richiesti e ottenuti dalla Procura della Repubblica, ma sono di formazione esterna rispetto alle indagini ed i documenti (intesi in sensi lato), e quelli che invece si formano nell’ambito delle indagini.

Per quello che riguarda la prima tipologia, si ricorda che i poteri attribuiti dal Codice di Procedura Penale al P.M. gli permettono di ottenere – anzi di ordinare – la consegna di documentazione che sarebbe di difficile reperibilità per la vittima del sinistro, o addirittura per via del diritto alla riservatezza potrebbe proprio non essergli consentito di richiedere. Questo a tacere delle tempistiche con cui il P.M. può ottenere i documenti, come ad esempio avviene con l’immediato sequestro delle cartelle cliniche in caso di responsabilità medica. Alla parte sarebbero necessari oltre 30 giorni per ottenere lo stesso documento, con tutte le potenziali conseguenze che il trascorrere di un lasso di tempo così lungo potrebbe portare con sé considerato che resterebbe a disposizione della controparte. L’intervento del Pubblico Ministero in questi casi permette poi all’avvocato di estrarre copia della cartella clinica originale sequestrata nell’immediatezza dei fatti cui nessuno ha avuto accesso e, ove lo ritenga necessario, porla a confronto con quella ottenuta secondo il normale iter o prodotta in causa da controparte, confronto che in alcuni casi ha permesso di identificare difformità tra i predetti documenti che avrebbero dovuto essere identici. Questa evidente difformità avrà rilevanti conseguenze nel giudizio civile.

Il secondo tipo di documento – che tecnicamente documento non è in sede penale in senso stretto, ma assume questa veste in sede civile – sono le Sommarie Informazioni Testimoniali, ovvero il verbale che viene redatto allorquando vengono sentite nell’ambito del procedimento penale le persone informate sui fatti. Sebbene questo documento, pur producibile, richiede comunque che il testimone ivi indicato venga nuovamente sentito in sede civile, la lettura di quanto già dichiarato permette all’avvocato di calibrare in maniera più precisa le proprie deduzioni istruttorie, considerando che le domande vengono poste ai soggetti sentiti in quella sede alla ricerca di risposte certe, ma in sede civile anche risposte diverse dalla certezza possono determinare una attribuzione di responsabilità in capo alla controparte.

La conseguenza, forse inaspettata e a volte non compresa dai non tecnici del mestiere, ma di assoluta quotidianità per l’avvocato civilista specializzato, è la possibilità che pur a seguito di un procedimento penale vi sia una assoluzione o un’archiviazione dell’indagato, e parallelamente lo stesso soggetto (o la sua Compagnia di Assicurazioni/datore di lavoro) vengano civilmente condannati a risarcire il danno patito dalla vittima, e questo proprio in virtù del diverso principio che regola il processo civile sopra menzionato. Purtroppo il secondo procedimento difficilmente farà notizia come il primo e pertanto non comparirà sulle pagine dei quotidiani, di talchè nessuna informazione in proposito giunge al lettore di un quotidiano.

Pertanto, anche qualora la vittima di un sinistro stradale/sul lavoro o di una malpractice medica veda in sede penale assolto il soggetto che ha determinato il danno o il relativo procedimento archiviato, è importante che questa sappia che ciò non sempre significa che un avvocato civilista specializzato nella materia non sia in grado di far correttamente valere i suoi diritti avanti il Tribunale Civile.

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