Il regolamento condominiale può inficiare i titoli edilizi. La servitù di veduta richiamata nel passaggio di proprietà

di Gregorio Torchia

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 33106/2025) offre un chiarimento importante in tema di regolamento condominiale di natura contrattuale e opponibilità delle relative clausole ai successivi acquirenti. La vicenda ha ad oggetto l’azione della proprietaria di un immobile in condominio, che lamentava la lesione del proprio diritto di veduta panoramica a seguito di interventi in ampliamento dell’immobile prospiciente. Secondo l’attrice, tale diritto trovava fondamento nelle clausole del regolamento condominiale contrattuale, che avrebbero imposto un limite all’edificazione, configurabile come una servitù di tipo “altius non tollendi”.

L’immobile oggetto degli interventi era nel frattempo passato a una società, non tramite un classico contratto di compravendita, ma mediante un atto di conferimento societario. In tale atto era espressamente previsto che il bene veniva trasferito con tutti i diritti e le servitù risultanti dai titoli di provenienza. Nonostante ciò, il giudice di merito aveva rigettato la domanda della proprietaria, ritenendo che non fosse stata fornita adeguata prova della vincolatività delle clausole regolamentari nei confronti della società acquirente, evidenziando in particolare la mancata produzione della nota di trascrizione del regolamento e dell’atto di acquisto.

La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, che ha ribaltato la pronuncia della Corte d’appello ribadendo un principio consolidato. Secondo gli Ermellini le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, anche quando incidono sui diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono vincolanti per i successivi acquirenti qualora il regolamento sia richiamato nell’atto di trasferimento. Ciò vale anche se il regolamento non è materialmente allegato all’atto e indipendentemente dalla sua trascrizione. La Suprema Corte ha ritenuto decisivo proprio il contenuto dell’atto di conferimento societario, nel quale si faceva espresso riferimento ai diritti e alle servitù risultanti dai titoli di provenienza, in atti. Tale richiamo è stato ritenuto sufficiente a rendere opponibili le clausole del regolamento anche al nuovo proprietario.

La pronuncia offre un’indicazione operativa di grande rilievo: in sede di trasferimento immobiliare – anche nell’ambito di operazioni societarie – è essenziale prestare particolare attenzione ai richiami contenuti negli atti, poiché questi possono rendere vincolanti clausole regolamentari anche particolarmente incisive sui diritti del proprietario.

A ciò si aggiunge un ulteriore aspetto pratico spesso sottovalutato: i provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comune (permessi di costruire, SCIA, ecc.) fanno sempre salvi i diritti dei terzi. Ciò significa che l’eventuale titolo edilizio non esclude né supera i vincoli privatistici derivanti da accordi leciti.

Ne consegue che, prima di acquistare un’immobile per presentare una pratica edilizia, è opportuno verificare attentamente non solo la conformità urbanistica e normativa dell’intervento, ma anche l’eventuale presenza di vincoli contrattuali. Un’analisi preventiva può infatti evitare contenziosi, sospensioni dei lavori e un’inutile spendita di tempo e risorse economiche.

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